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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10825/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inammissibile il ricorso;
pone a carico dell' le spese della CTU CP_1
espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
nulla sulle restanti spese.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 16/07/2024 il ricorrente conveniva in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio l' per verificare la sussistenza a proprio carico delle condizioni CP_1
sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
negategli dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 09/07/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
considerato che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004);
rilevato che la ricorrente, senza mai dedurre alcun aggravamento delle proprie condizioni di salute, ha sostanzialmente ribadito quanto accertato dal CTU in fase di ATP, confermando ch'ella deambula e mantiene la stazione eretta, sia pure in maniera difficoltosa, e non è neppure adombrata l'esistenza di rilevanti turbe delle funzioni cognitive superiori tali da limitare l'espletamento dei normali bisogni della vita quotidiana;
considerato che parte ricorrente, richiamando a fondamento dell'opposizione le limitazioni patite nelle attività extradomestiche introduce considerazioni del tutto avulse dalle precipue argomentazioni del CTU che, coerentemente con le risultanze documentali in atti, hanno negato la sussistenza dei requisiti per accordare l'indennità di accompagnamento richiesta, sicché le censure esposte si
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro risolvono in un dissenso immotivato dalle conclusioni della CTU, non chiarendo affatto il procedimento logico che dovrebbe portare a ritenere riduttiva la valutazione compiuta dal consulente dell'Ufficio ed a giustificare conseguentemente una conclusione differente;
ricordato, del resto, che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente,
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione…” (cfr. Cass. n. 7273 del 30/03/2011, richiamata anche da Cass. n.
24980 del 2022);
ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. e tenuto conto della dichiarazione resa dal ricorrente ex art. 152 att. c.p.c.;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 05/03/2025.
DI
MA MP
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10825/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inammissibile il ricorso;
pone a carico dell' le spese della CTU CP_1
espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
nulla sulle restanti spese.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 16/07/2024 il ricorrente conveniva in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio l' per verificare la sussistenza a proprio carico delle condizioni CP_1
sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
negategli dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 09/07/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
considerato che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004);
rilevato che la ricorrente, senza mai dedurre alcun aggravamento delle proprie condizioni di salute, ha sostanzialmente ribadito quanto accertato dal CTU in fase di ATP, confermando ch'ella deambula e mantiene la stazione eretta, sia pure in maniera difficoltosa, e non è neppure adombrata l'esistenza di rilevanti turbe delle funzioni cognitive superiori tali da limitare l'espletamento dei normali bisogni della vita quotidiana;
considerato che parte ricorrente, richiamando a fondamento dell'opposizione le limitazioni patite nelle attività extradomestiche introduce considerazioni del tutto avulse dalle precipue argomentazioni del CTU che, coerentemente con le risultanze documentali in atti, hanno negato la sussistenza dei requisiti per accordare l'indennità di accompagnamento richiesta, sicché le censure esposte si
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro risolvono in un dissenso immotivato dalle conclusioni della CTU, non chiarendo affatto il procedimento logico che dovrebbe portare a ritenere riduttiva la valutazione compiuta dal consulente dell'Ufficio ed a giustificare conseguentemente una conclusione differente;
ricordato, del resto, che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente,
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione…” (cfr. Cass. n. 7273 del 30/03/2011, richiamata anche da Cass. n.
24980 del 2022);
ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. e tenuto conto della dichiarazione resa dal ricorrente ex art. 152 att. c.p.c.;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 05/03/2025.
DI
MA MP
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro