Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale
Nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al R.G.NR. 2446/2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, n. a Benevento il 29/6/1986 (avv. Dario De Vincentis, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
E
, n. a Maddaloni (CE) il 24/12/1985 (avv. Salvatore Ferri, giusta procura in Controparte_1
atti)
Parte resistente
NONCHE'
PM in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25/3/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente proponeva domanda di separazione nei confronti di – a Controparte_1
Per_ lui unita in matrimonio il 22/4/2007 in Telese Terme, unione dalla quale sono nate (15/9/2007)
e (27/6/2010) – proponendo nei suoi confronti domande di addebito e di condanna al Per_2
pagamento dell'assegno di mantenimento. Si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
p. 1/3
l'assegno di mantenimento in favore delle figlie per la somma complessiva di €.300, da versare a all'inizio di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2024, oltre obbligo di Parte_1
contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di Benevento il 25/10/2021. Fallito il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e la prosecuzione del giudizio per l'istruttoria relativa alle richieste di addebito e di condanna del resistente al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, richieste non espressamente rinunciate.
2. La domanda di separazione è fondata e va accolta. Le risultanze processuali hanno, invero, già ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento, anzitutto, la circostanza che entrambi i coniugi hanno confermato l'interruzione della convivenza, inoltre gli stessi hanno confermato la volontà di separarsi sia nella fase dell'udienza presidenziale. Da tutti i suddetti elementi si ricava, pertanto, in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000.
3. Tutto quanto innanzi premesso la domanda di separazione è accolta e la causa è rimessa dinanzi al G.I. per l'ulteriore corso del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Telese Terme (BN) il 22/4/2007 Controparte_1
(registro degli atti di matrimonio del Comune di Telese Terme anno 2007, atto nr. 2,
parte II, serie A);
p. 2/3 - ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR n. 396/2000, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Telese Terme;
- provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
- spese in sede di decisione definitiva.
Benevento, 16/6/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3