Sentenza 29 novembre 2018
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini del giudizio prognostico di cui al primo comma dell'art. 164 cod. pen., il giudice può tener conto, in senso ostativo alla concessione del beneficio, anche delle condotte relative a precedenti condanne per le quali vi sia stato il positivo espletamento dell'affidamento in prova al servizio sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2018, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2018 |
Testo completo
0 1770-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA PICCIALLI -Presidente Sent. n: sez. 2355/2018 -UP 29/11/2018 DONATELLA FERRANTI - Relatore R.G.N. 34409/2018 EUGENIA SERRAO MAURA DI SS RANALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE RI nato a [...] il [...] PI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. E' presente l'avvocato Caludio Staderini del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato MATURI MICHELE del foro di VENEZIA difensore di RE RI e PI AR, come da giusta nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. ch RITENUTO IN FATTO 1. TO LO e TO LO tratti a giudizio per rispondere in concorso del reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'approfittamento di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa ai danni della "Villa Evelina",sita in Jesolo, con la recidiva reiterata per entrambi, fatto commesso il 23.03.2014, venivano condannati dal Tribunale di Venezia alla pena di mesi otto di reclusione ed 80,00 euro di multa con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva. Gli imputati erano stati colti in flagranza e avevano ammesso gli addebiti.
2.La Corte territoriale, su richiesta della difesa appellante, riconosceva l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n.6 e rideterminava la pena mesi sei di reclusione e 60,00 euro di multa, effettuando un' ulteriore diminuzione di un quarto dalla pena, risultante dalla diminuzione delle attenuanti generiche già riconosciute prevalenti dal primo giudice oltre l'applicazione della diminuente del rito.
3. Avverso tale sentenza proponevano ricorso gli imputati per mezzo del difensore sollevando tre motivi di gravame.
3.1 Nullità generale e insanabile della sentenza impugnata per essersi svolta l'udienza di appello con rito camerale non sussistendone i presupposti e in violazione del termine di dieci giorni previsto dall'art. 127 cod. proc.pen per l'avviso al difensore nominato di ufficio, solo il 30.11.2017. 3.2 Mancanza della motivazione in ordine alla quantificazione della pena per il tentativo non riuscendosi a comprendere il percorso effettuato dal primo giudice per la riduzione di cui all'art. 56 cod.pen.. 3.3 Violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione della pena in quanto le condanne risultano estinte per effetto del positivo espletamento dell'affidamento in prova al servizio sociale e quindi non sono da considerarsi ostative alla concessione del beneficio ex art. 164 cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo del ricorso è infondato.
1.2 Va premesso che riguardo al giudizio di appello, tranne le ipotesi indicate dall'art. 599 comma 3 cod. proc.pen., che prevede la partecipazione necessaria del PG e dei difensori, è esclusa che sia obbligatoriamente prevista la partecipazione delle parti al procedimento camerale. La partecipazione del difensore sia pure facoltativa presuppone che vi sia il preventivo avviso di fissazione di udienza. La prescrizione del termine di dieci giorni ex art. 127 cod.proc.pen. tra la notifica del ricorso e l'udienza è un termine di garanzia che,se inosservato, rappresenta una nullità di ordine generale a regime intermedio. Tale nullità, non 2 ch rientrando fra quelle di ordine generale previste dagli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., dev'essere qualificata come relativa ed è soggetta ai termini di deducibilità stabiliti nell'art. 182 cod. proc.pen.. In particolare, nel giudizio di appello, l'eccezione deve essere proposta subito dopo la notifica del decreto di citazione dell'imputato a giudizio, nel quale ai sensi dell'art. 601 c.p.p., comma 2 è fatta menzione della trattazione in forma camerale ex art. 599 c.p.p., o comunque, se la parte è presente, prima del primo atto del procedimento o, se non è possibile, subito dopo (Sez. 2 n.3663 del 21.01.2016 rv 267632; Sez. 6, n. 38114 del 19/6/2009, Rv. 244764, Ceragioli;
Sez. 5, n.26059 del 9 giugno 2005 ). La difesa degli imputati, presente peraltro al processo in camera di consiglio in appello, che nulla ha eccepito e che ha dedotto l'eccezione per la prima volta nel giudizio di cassazione, deve ritenersi decaduta ex art. 182 cod proc pen.. 1.3 In ogni caso va osservato che, a norma dell'art. 599 cod. proc. pen., "quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (..), la Corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127". Nel caso di specie l'appello verteva esclusivamente sulla quantificazione della pena, sulle attenuanti generiche, sull'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 61n.6 cod.pen. e sulla sospensione della pena, pertanto correttamente il processo è stato trattato con il rito camerale.
2. Inammissibile il secondo motivo afferente alla quantificazione della pena base per il tentativo.
2.1Va rilevato che la graduazione della pena base, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti o il tentativo, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio о di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142); ciò che nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez.2, n.36245 del 26/06/2009, Rv.245596). Nel caso di specie la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato che il giudice di primo grado ha quantificato la pena base per il reato contestato di tentativo di furto pluriaggravato in modo del tutto adeguato alla gravità della intrusione nella sfera privata della persona offesa.
3. Il terzo motivo del ricorso è infondato. 3 li 3.1 Esclusa, pertanto, la ricorrenza del divieto formale dell'articolo 164, comma quarto, primo inciso, cod. pen., resta, beninteso, impregiudicata la valutazione, ai fini del giudizio prognostico di cui al primo comma del medesimo articolo, anche delle condotte relative alle precedenti condanne per reati per le quali vi sia stato il positivo espletamento dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna non si connette automaticamente al giudizio prognostico di ravvedimento previsto dalla legge;
logica e coerente è la considerazione che, ai fini della prognosi per il futuro, il fatto che il soggetto ha più volte violato i precetti penali, per quanto successivamente interessati dall'esito positivo dell'affidamento in prova, fa ritenere poco probabile che egli si astenga dal commettere nuovi reati per l'avvenire. In proposito non basta la mera prospettazione dell'astratta possibilità di siffatta valutazione;
occorre il concreto e motivato apprezzamento della condotta ai fini del giudizio prognostico in ordine alla non meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena( cfr. in motivazione Sez. U. 38344 del 24.04.2014 ). Argomento può trarsi anche dal principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, ultimo comma cod.pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma secondo, n.1, cod.pen., in favore dell'imputato che abbia riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche ove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 dell'ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso (In motivazione la suprema Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione di ogni "effetto penale" della condanna non può eliminare il vizio genetico che ha determinato la concessione del beneficio)Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016 Rv. 267479. 3.2 Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi giuridici sopra richiamati e con argomentazione logica e coerente, incensurabile nel merito, ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, dopo aver valutato in concreto che i precedenti degli imputati, seppure risalenti, attestavano la irrogazione di pene per diversi anni di reclusione ed erano ostativi comunque alla possibilità di godere del beneficio.
4. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29.11.2018 Il Presidente Il Consigliere estensore ентDaut el p Donatella Ferranti Patrizia 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA DE RIO Oggi 16 02 2019 IL FUNZIONAR Dott.ssa oll oggi,.