Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2016, n. 3663
CASS
Sentenza 21 gennaio 2016

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Massime1

La celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, fuori dai casi previsti dall'art. 599 cod. proc. pen., determina una nullità relativa soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2016, n. 3663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3663
Data del deposito : 21 gennaio 2016

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