Sentenza 21 gennaio 2016
Massime • 1
La celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, fuori dai casi previsti dall'art. 599 cod. proc. pen., determina una nullità relativa soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2016, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
A 3 66 3/ 1 6 63 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sent. n. sez. 217 dott. Antonio Prestipino Presidente PU 27/10/2016 dott. Domenico Gallo Relatore dott. Piercamillo Davigo R.G.N.42101/2014 dott. Luciano Imperiali dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SE NC, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza del 06/12/2013 della Corte d'appello di Roma, II sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione e rigetto nel resto;
udito per l'imputato, l'avv. LE AM, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 06/12/2013, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, in data 20/6/2012, ritenuta la continuazione fra i reati di cui all'appellata sentenza ed i reati di cui alla sentenza della Corte d'appello di Messina del 26/1/2011, irrevocabile il 1 гда 20/3/2012, determinava la pena complessiva per i reati unificati in anni 12 di reclusione ed €.3.000,00 di multa.
2. SE NC, tratto a giudizio per rispondere di rapina pluriaggravata ai danni dell'ufficio postale di Zagarolo, con la recidiva reiterata e specifica infraquinquennale, veniva condannato dal Tribunale di Tivoli alla pena di anni otto di reclusione ed €.2.000,00 di multa. La Corte territoriale, su richiesta della difesa appellante, riconosceva la continuazione fra la rapina commessa a Zagarolo il 21/5/2009 ed altra rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Giardini di Naxos per la quale era intervenuta sentenza di condanna della Corte d'appello di Messina, passata in giudicato. Provvedeva, pertanto, a rideterminare la pena complessiva per i reati unificati nei termini di cui sopra.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo dei suoi difensori di fiducia, AM LE e AM NL, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:
3.1 Nullità della sentenza impugnata per essersi svolta con rito camerale ed in assenza dell'imputato detenuto per altra causa e non tradotto;
3.2 Mancanza della motivazione in ordine al diniego delle generiche ed alla quantificazione della pena base;
3.3 Illogicità manifesta della motivazione in ordine alla quantificazione della pena applicata in aumento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato solo con riferimento al terzo motivo.
2. Per quanto riguarda il primo motivo, occorre rilevare che il principio della pubblicità dell'udienza, sancito dall'art. 471 c.p.p., comma 1 a pena di nullità, subisce deroga esclusivamente nelle ipotesi specificamente determinate in cui per lo svolgimento del processo è prevista la forma della camera di consiglio. E quindi, riguardo al giudizio di appello, nelle ipotesi indicate dall'art. 599 c.p.p. 1920 2 3. Tale nullità, non rientrando fra quelle di ordine generale previste dagli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., dev'essere qualificata come relativa ed è soggetta ai termini di deducibilità stabiliti nell'art. 182 cod. proc. pen., per cui, se la parte è presente, dev'essere eccepita prima del primo atto della procedura o, se non è possibile, subito dopo. In particolare, nel giudizio di appello, l'eccezione dev'essere proposta subito dopo la notifica del decreto di citazione dell'imputato a giudizio, nel quale ai sensi dell'art. 601 c.p.p., comma 2 è fatta menzione della trattazione in forma camerale ex art. 599 c.p.p., o comunque, se la parte è presente, prima del primo atto del procedimento o, se non è possibile, subito dopo (Cass. Sez. VI, 19/6/2009, n. 38114, Rv. 244764, Ceragioli;
Sez. V, 9 giugno 2005 n. 26059, ric. P.C. in proc. Demaria ed altri). Deve pertanto ritenersi decaduto dalla facoltà di eccepirla l'imputato presente al processo che la deduca per la prima volta nel giudizio di cassazione.
4. Nel caso di specie l'imputato, ricevuta la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello con la specificazione che si sarebbe proceduto in camera di consiglio, non ha chiesto di essere sentito e non ha formulato tempestivamente la relativa eccezione, deducendola per la prima volta nei motivi del ricorso in esame, per cui è incorso nella decadenza comminata dall'art. 182 c.p.p., comma 3. 5. In ogni caso, a norma dell'art. 599 cod. proc. pen., "quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (..), la Corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127". Nel caso di specie l'appello verteva esclusivamente sulla quantificazione della pena, sulle generiche e sull'applicazione della continuazione con altra sentenza passata in giudicato, che è questione accessoria alla determinazione della pena, pertanto correttamente il processo è stato trattato con il rito camerale. Il primo motivo di ricorso è perciò inammissibile.
6. E' ugualmente inammissibile il secondo motivo di ricorso in punto di generiche e di quantificazione della pena base e della pena in aumento. Nel caso di specie, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, 3 лучи pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
7. Va poi rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che non ricorre. Invero, - nel caso di specie - unaspecifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
8. E', invece fondato il terzo motivo di ricorso in ordine alla quantificazione della pena irrogata in aumento. La Corte, infatti, ha riconosciuto la continuazione e determinato la quantificazione della pena in aumento osservando che la sentenza della Corte d'appello di Messina del 26/1/2011 riguarda il reato di rapina a mano armata in danno dell'ufficio postale di Giardini Naxos. Senonchè dalla lettura della sentenza in parola emerge che il SE è stato tratto a giudizio per rispondere di reati relativi alle armi e di ricettazione e per tali reati condannato. Pertanto la quantificazione della pena in aumento è stata fondata su un percorso 4 луч argomentativo palesemente illogico. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla quantificazione della pena irrogata in aumento, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per continuazione con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto. Così deciso, il 21 gennaio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Domenico Gallo) (dr. Antonio Prestipino) "Fello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 GEN. 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli O N E J 5