Sentenza 26 aprile 2016
Massime • 1
Rientra tra i poteri del Pubblico Ministero la qualificazione come probatorio o preventivo del sequestro operato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2016, n. 21000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21000 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2016 |
Testo completo
2 10 0 0/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 452/2016 N.\ MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. N. 2747/2016- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC IU N. IL 12/10/1961 avverso l'ordinanza n. 64/2015 TRIB. LIBERTA' di SIRACUSA, del 20/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio Baldi, The he chiesto ilrigettodel ricorgo. Udit i difensor Avv.; 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Siracusa, con ordinanza del 20.11.2015, pro- nunciando sull'istanza di riesame proposta da SC IU, avverso il decre- to di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Siracusa il 27.10.2015, di convalida del sequestro disposto di urgenza dai Carabinieri della Compagnia di Noto in data 15.10.2015 avente ad oggetto la somma di € 20.500,00, confermava il sequestro con condanna alle spese del procedimento. Lo FO risulta indagato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e per il reato di favoreggiamento, e la somma di danaro è stata ritenuta apparire pro- vento di spaccio e pertanto suscettibile di confisca.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, FO IU, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: violazione di legge per inos- servanza ed erronea applicazione degli artt. 355 e 321, comma 2, cod. proc. pen. Nullità dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo. Il ricorrente deduce il mancato rispetto del procedimento di convalida di se- questro probatorio, trasformato in sequestro preventivo in chiara violazione di legge. Veniva proposta, innanzi al Tribunale, eccezione di nullità per incompetenza : funzionale del GIP e per inosservanza dei termini perentori. Il Tribunale rigettava l'eccezione senza affrontare l'oggetto della censura. Infatti nel riportare il princi- pio che il P.M. ha il potere di qualificare giuridicamente il sequestro eseguito in via di urgenza dalla P.G., avrebbe omesso di considerare che, nel caso in que- stione, è stato lo stesso P,M. a qualificare il sequestro come probatorio, allorché procedeva in sede di convalida della perquisizione. Il P.M. avrebbe adottato un decreto di convalida della sola perquisizione ex art. 352 cod. proc. pen., senza procedere alla convalida del sequestro definito espressamente probatorio. Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla circostanza che decorsi i termini della convalida, richiesta la restituzione della somma sequestrata, la stessa veniva rigettata il 26.10.2015 dal P.M. perché "...il sequestro era stato convalidato nei termini di legge", adottando, quindi, una motivazione paradossa- le dal momento che il decreto di sequestro del GIP riporta la data del 27.10.2015. 2 Il Tribunale non avrebbe considerato che il decreto di sequestro richiama un inesistente nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato ipotizzato, tacendo sulle finalità preventive che dovrebbero legittimarlo. Il ricorrente ritiene quindi, che nonostante l'errata qualificazione, adottata dal GIP e confermata dal Tribunale, si tratti di un sequestro probatorio. Sostiene poi l'errato richiamo all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e alla possibilità che il GIP disponga il sequestro di beni per cui è consentita la confi- sca, in quanto nel caso di specie non si verte in materia di confisca obbligatoria. Il ritrovamento di due piantine di marjuana nell'area dell'abitazione in uso al figlio del coindagato FO GI, farebbe ritenere l'ascrivibilità, a quest'ultimo, del reato di cui all'art. 73 DPR n.309/90 peraltro inquadrabile nella fattispecie del 5° comma. In ogni caso la contestazione della mera condotta di detenzione di sostanza di stupefacente leggera e di favoreggiamento non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 12 sexies del DL 306/92. Si tratterebbe invece di un caso di confisca facoltativa, rilevandosi, quindi insufficiente il mero richiamo della norma fatto prima dal Gip e poi dal Tribunale. La mancanza di ogni valutazione sull'esigenza cautelare di sottrazione dei beni alla disponibilità dell'indagato per impedire nuovi fatti criminosi induce a ri- tenere che il sequestro è stato fin dall'origine probatorio, senza finalità preventi- ve. Pertanto, di conseguenza, si sostiene che appaia violato l'obbligo di restitu- zione dei beni da parte del P.M.. Inoltre la trasmissione degli atti al Gip per la convalida di un sequestro pre- ventivo mai eseguito evidenzierebbe la duplice nullità dell'atto impugnato, per incompetenza funzionale del GIP e per mancata osservanza dei termini di legge. b. Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: violazione di legge per inos- servanza ed erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto il Tribunale avrebbe fornito una motivazione meramente apparente. Il Tribunale si sarebbe limitato al richiamo dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ritenendo legittimo che il provento del reato possa essere sequestrato. I provvedimenti del Gip, del P.M. e della P.G., espressamente richiamati dal Tribunale, non forniscono alcuna motivazione sulle necessarie ed imprescindibili finalità preventive del sequestro. Lo stesso Tribunale tace sull'espressa qualificazione, in termini probatori, del sequestro operato dal P.M. Né il Tribunale né il Gip avrebbero motivato sull'assoggettabilità a confisca della somma sequestrata in relazione alle specifiche ipotesi di reato contestate. 3 L'ordinanza impugnata sarebbe, quindi, priva dei requisiti minimi di coeren- za, completezza e ragionevolezza della motivazione, tali da rendere comprensibi- le l'iter logico della decisione. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1 3. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato in data 8.2.2016 le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. rilevando l'infondatezza del ricorso. Il provvedimento impugnato avrebbe, infatti, motivato con chiarezza, facen- do buon governo del principio che rientra tra i poteri del P.M. la qualificazione come probatorio o preventivo del sequestro eseguito dalla P.G., sui due motivi di ricorso aventi ad oggetto il vizio di violazione delle regole di convalida del seque- stro probatorio, illecitamente trasformato in preventivo, e del difetto di motiva- zione sulle doglianze formulate sul punto. Chiede, pertanto, rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati, e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanza in materia di ap- pello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa es- sere proposto per sola violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iu- dicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rende- re l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093). Ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cas- sazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur con- sentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha 4 annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affida- mento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva spe- cificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità ammini- strative,). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'ob- bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece neces- sario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus".
3. Nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi. Come si evince dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di acce- dere in ragione del tipo di doglianza proposta, i CC di Noto il 15.10.2015 opera- rono una perquisizione con contestuale sequestro del danaro, indicando a verba- le di avere proceduto ad un sequestro probatorio/preventivo. II PM facendo riferimento a quel verbale ed a quella perquisizione dei CC, il 16.10.2015 operò la convalida della perquisizione ex art. 352 cod. proc. pen., quindi chiese al GIP la convalida del sequestro preventivo. Sul punto va rilevato che l'ordinanza impugnata opera un buon governo del- la giurisprudenza di questa Corte Suprema laddove rileva che la qualificazione del sequestro operato in via d'urgenza dalla P.G. spetta al P.M, al di là della qua- lificazione operata dalla P.G. stessa (ex multis, la richiamata sez. 1 n. 12005/2012 secondo cui compete al pubblico ministero e non alla polizia giudi- ziaria la qualificazione del sequestro, eseguito di urgenza dalla polizia, come pro- batorio o preventivo;
sez. 6, n. 2061 del 17.12.2003 dep. il 22.1.2004, Di Maio, rv. 227896; sez. 3, n. 26916 del 14.5.2009, Viola ed altri, rv. 244241). Nel caso di specie il P.M. ha qualificato come preventivo il sequestro operato in via d'urgenza dalla P.G. e, nei termini di legge, ne ha chiesto la convalida al GIP e la contestuale emissione del decreto di sequestro preventivo della predetta somma. Conseguentemente, dunque, non poteva trovare accoglimento la richie- sta di dissequestro avanzata dal difensore. 5 Correttamente il Tribunale di Siracusa ha ritenuto che il fatto che il GIP af- fermi (così come del verbale di sequestro in via d'urgenza della P.G. richiamato dal P.M.) che tale somma di denaro costituisca "provento di reato" non vale ad inficiare quanto sopra, dal momento che ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. "il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca" e, quindi, anche del provento di reato.
4. Nemmeno appare censurabile l'affermazione operata nell'ordinanza im- pugnata secondo cui la circostanza che il P.M. abbia comunque proceduto a con- validare la perquisizione, nulla rilevasse con l'oggetto del riesame, volto a verifi- care l'esistenza dei presupposti che legittimasse l'adozione del decreto di seque- stro da parte del GIP. Sul punto, correttamente, il Tribunale di Siracusa ha ricordato: a. che, in or- dine al fumus commissi delicti, come da costante giurisprudenza in materia, in sede di riesame il Tribunale deve esercitare una verifica della fondatezza dell'ac- cusa, accertando l'astratta configurabilità del reato ipotizzato (conferente in pro- posito è il richiamo, ex multis a sez, 5 n. 24589/2011); b. che l'accertamento va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica;
c. che la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare non si può risolversi in anticipata decisione della questione di merito definitiva ma deve li- mitarsi al controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata (così le richiamate Sez. Unite n. 6/1992 e tutta la successiva giuri- sprudenza di questa Corte Suprema). Il tribunale siciliano, in primo luogo, ha ritenuto ritiene sussistente il fumus sia del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 che del reato di favoreggiamento a vantaggio di PI NT, offrendo una motivazione logica e congrua, che evidentemente è stata imperniata sulla circostanza che la somma era sì nella di- sponibilità dello FO, all'interno della sua cassaforte, ma era contenuta in un sacchetto con sopra scritto TH PI I B" ed una serie di cifre incolonna- te, chiaro indice che il denaro in questione fosse di provenienza illecita e, segna- tamente, provento del reato di spaccio contestato al PI. -Il fatto che il nome di battesimo del PI sia NT hanno logica- mente rilevato i giudici del riesame- non può valere ad inficiare quanto sopra, apparendo chiaro il riferimento a quest'ultimo, laddove peraltro la presenza delle cifre incolonnate e di più tagli del denaro sono stati ritenuti costituire ulteriori elementi della provenienza illecita dello stesso. 6 Come ricordato nel provvedimento impugnato, dagli atti del procedimento risulta poi che l'attività di perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del ricorrente aveva fatto seguito proprio alla segnalazione, di fonte confidenzia- le, secondo cui Io FO, collega ed amico del predetto PI, custodisse per lui del denaro provento dell'attività di spaccio del PI. E, al di là del tenore di vita dello FO, ulteriore elemento a sostegno della sussistenza del fumus è stata correttamente ritenuta la circostanza che lo stesso avesse fornito indicazioni po- co precise circa la somma contenuta nel sacchetto e sulla provenienza, indice del fatto che il denaro non gli apparteneva Infine, quanto al periculum, il provvedimento impugnato fa buon governo del consolidato principio secondo cui il sequestro strumentale alla confisca previ- sto dall'art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primi) comma dello stes- so articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei re- quisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo suffi- ciente il presupposto della confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose ogget- tivamente suscettibili di confisca, tanto nell'ipotesi facoltativo che in quella obbli- gatoria" (così la richiamata sentenza sez. 3 n. 47684/2014).
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzella VinSweep Sejfele Patrizia PiccialiPope Time Peur I Z A S S A C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE] FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOL OSION 7