Sentenza 19 giugno 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudizio d'appello si svolga nelle forme del rito camerale fuori dei casi previsti dalla legge, si verifica una nullità relativa che, a pena di decadenza, deve essere eccepita dalle parti presenti prima che venga compiuto il primo atto del procedimento o, se non è possibile, subito dopo. (Fattispecie in cui l'eccezione di nullità è stata dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2009, n. 38114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38114 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/06/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1290
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11234/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IL, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova 22 febbraio 2006 n. 454. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale h concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'8 luglio 2004 n. 1143 il Tribunale di Massa/Carrara dichiarava IL IO colpevole a) del reato previsto dall'art. 368 c.p. per aver denunciato falsamente di aver smarrito l'assegno n. 200444174, tratto sul cc. 3066480 della Cassa di risparmio di Genova-filiale di Sestri Ponente, intestato a LA Patrizia e in realtà da questa consegnato a GI LO ST in pagamento di una partita di scarpe, accusando implicitamente lo ST, pur sapendolo innocente, di aver fraudolentemente negoziato il titolo;
e b) del reato previsto dall'art. 483 c.p., per aver falsamente dichiarato ai Carabinieri di Carrara lo smarrimento del titolo di credito indicato al capo a), reati commessi in Carrara il 20 giugno 1999, e lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e con la continuazione, alla pena di due anni e un mese di reclusione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'imputato, proponendo eccezione di violazione dell'art. 522 c.p.p. e, nel merito, chiedendo di essere assolto da entrambi i reati.
Con sentenza del 22 febbraio 2006 n. 454 la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza appellata, assolveva l'appellante dal reato di cui al capo b) dell'imputazione, confermando nel resto.
Avverso la sentenza di appello il ER ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione di norme stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)) perché la trattazione del giudizio d'appello
è stata erroneamente fissata in camera di consiglio in ordine a un procedimento trattato in primo grado in pubblica udienza;
2. violazione dell'art. 522 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) per violazione del principio di corrispondenza fra accusa contestata e accusa ritenuta in sentenza in quanto, per quanto concerne il reato di calunnia, nel capo d'imputazione si afferma e nella motivazione della sentenza si nega che sia stata la LA a consegnare l'assegno a LO ST;
3. mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in ordine ai punti fondamentali della ricostruzione storica dell'episodio che ha dato luogo alla condanna per il reato contestato, in quanto non si spiega perché l'imputato sapesse che l'assegno non era smarrito, visto che era uno di nove divisi fra due blocchetti, e che era stato consegnato allo ST, ne' si individua la persona che consegnò l'assegno a quest'ultimo. L'impugnazione è inammissibile.
Il principio della pubblicità dell'udienza, sancito dall'art. 471 c.p.p., comma 1 a pena di nullità, subisce deroga esclusivamente nelle ipotesi specificamente determinate in cui per lo svolgimento del processo è prevista la forma della camera di consiglio. E quindi, riguardo al giudizio di appello, nelle ipotesi indicate dall'art. 599 c.p.p.. Tale nullità, non rientrando fra quelle di ordine generale previste dagli artt. 178 e 180 c.p.p., dev'essere qualificata come relativa ed è soggetta ai termini di deducibilità stabiliti nell'art. 182 c.p.p., per cui, se la parte è presente, dev'essere eccepita prima del primo atto della procedura o, se non è possibile, subito dopo. In particolare, nel giudizio di appello, l'eccezione dev'essere proposta subito dopo la notifica del decreto di citazione dell'imputato a giudizio, nel quale ai sensi dell'art. 601 c.p.p., comma 2 è fatta menzione della trattazione in forma camerale ex art.599 c.p.p., o comunque, se la parte è presente, prima del primo atto del procedimento o, se non è possibile, subito dopo (Sez. 5, 9 giugno 2005 n. 26059, ric. P.C. in proc. Demaria ed altri). Deve pertanto ritenersi decaduto dalla facoltà di eccepirla l'imputato presente al processo che la deduca per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Nel caso di specie l'imputato, ricevuta la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello con la specificazione che si sarebbe proceduto in camera di consiglio, non ha formulato tempestivamente la relativa eccezione, deducendola per la prima volta nei motivi del ricorso in esame, per cui è incorso nella decadenza comminata dall'art. 182 c.p.p., comma 3. Il primo motivo di ricorso è perciò inammissibile. Ad analoga conclusione si perviene in ordine al secondo motivo.
Per orientamento giurisprudenziale costante riguardo al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass., Sez. U, 19 giugno 1996 n. 16, ric. Di Francesco;
e, da ult., Sez. 6, 15 aprile 2008, ric. Cona Gaetano e altri;
Sez. 6, 5 marzo 2009 n. 12156, ric. Renda e altro). Di conseguenza deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione nel caso in cui, procedendosi per calunnia commessa mediante falsa denuncia di smarrimento di un assegno in realtà negoziato col prenditore, nel capo d'imputazione il titolo risulti consegnato da uno dei soci della società debitrice, mentre dalla sentenza emerge che la consegna è stata eseguita dal altro socio, trattandosi di circostanza che non comporta immutazione del fatto contestato ed è ininfluente sulla commissione del reato e, quindi, sui diritti della difesa in quanto nota all'autore della denuncia.
Nel caso in esame la sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata si è riferita per confermarla, si è accertato che, nella società costituita fra il IO e la LA per il fatto che il primo era fallito e non poteva rilasciare assegni, quest'ultima aveva consegnato al IO assegni bancari da lei firmati in bianco per negoziarli con i fornitori.
Pertanto la circostanza che nel capo d'imputazione la consegna dell'assegno allo ST sia attribuita alla LA e nella sentenza il titolo risulti invece consegnato dal IO risulta del tutto ininfluente sulla configurazione del reato, fondato sulla falsa denuncia di smarrimento del titolo presentata da quest'ultimo nella consapevolezza di averlo invece negoziato col prenditore. Esclusa la rilevanza del particolare sulla vicenda e, quindi, qualsiasi ipotesi di lesione dei diritti della difesa, il vizio di correlazione eccepito si rivela manifestamente privo di fondamento. Altrettanto palesemente infondato è il terzo motivo. La ricostruzione dei fatti compiutamente operata nella prima sentenza, confermata in appello e sopra sintetizzata, non lasciava spazio ai quesiti da lui posti, per cui il vizio di motivazione risulta con tutta evidenza insussistente. Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009