Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
La mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice che lo ha emesso (nella specie: ordinanza con la quale il G.I.P. presso il Tribunale revocava la sospensione condizionale della pena) non costituisce situazione attinente la mera regolarità dell'atto, ma ne individua una ipotesi di nullità, ancorchè relativa, che, se tempestivamente proposta, comporta la sanzione di nullità del provvedimento medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2005, n. 9759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9759 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/02/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 567
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 15209/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI SO, n. il 9 gennaio 1968;
contro l'ordinanza 13 febbraio 2004 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TORINO;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PEPINO LIVIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 13 febbraio 2004 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di torino ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a DI SO con sentenza 21 gennaio 1998 della Corte di appello della stessa città. Ha proposto ricorso il DI deducendo la nullità - inesistenza dell'ordinanza de qua perché priva della sottoscrizione del giudice. Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che l'originale dell'ordinanza impugnata non è stato sottoscritto dal giudice ed è giurisprudenza consolidata, fondata sull'univoco disposto (di portata generale) dell'art. 546, lett. g, del codice di rito, che la mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice che lo ha emesso non costituisce situazione attinente la mera regolarità dell'atto, ma ne individua un'ipotesi di nullità, ancorché relativa, che, se tempestivamente proposta, comporta l'applicazione della sanzione della nullità del provvedimento (così, per tutte, Cass. sez. 5^ 28 ottobre - 19 novembre 1999, Procuratore Generale in proc. Secci, riv. n. 215045). Ne consegue che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Torino deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2005