Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 1
Lo svolgimento del giudizio di appello nelle forme del rito camerale fuori dei casi previsti dalla legge dà luogo ad una nullità relativa, che, a pena di decadenza, dev'essere eccepita dalle parti presenti prima del compimento dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la decadenza dall'eccezione della parte civile ricorrente, che ha ammesso di non avere eccepito la nullità al momento in cui essa si era determinata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2005, n. 26059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26059 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 09/06/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1380
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 026718/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
1) IN UL C/ N. IL 18/06/1924;
2) DE RO N. IL 12/07/1958;
3) RÌ IN N. IL 20/09/1941;
4) RE NT N. IL 13/01/1932;
5) AZ IN N. IL 21/02/1926;
avverso SENTENZA del 15/03/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO F. che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
EM OL, AR CE, TI AN e FA CE erano assolti dal Tribunale di Palmi dal reato di diffamazione perché il fatto non sussiste, in riferimento ad un manifesto affisso, col quale si accusava NT IU, presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Cittanova, di avere amministrato in maniera "quanto meno disinvolta" e di aver trascinato l'istituto in una serie interminabile di giudizi, avviati talvolta in modo avventato.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sul gravame della parte civile, confermava, riconoscendo gli estremi del diritto di critica. Ricorre la parte civile, deducendo in primo luogo la nullità del giudizio d'appello, svolto in camera di consiglio, così violando le forme prescritte dal codice di rito.
Si deduce poi violazione di legge e vizio di motivazione: il diritto di critica non scrimina il pettegolezzo e l'attacco personale, estremi alle finalità pubbliche che giustificano l'esimente in parola.
La rilevanza sociale dell'attività di un istituto di credito non ne può trasformare la natura privatistica, con la conseguenza che il dissenso e la critica di soci e clienti deve esprimersi attraverso la "contestazione interna"ed essere affidati all'operato degli organi di controllo.
Difetta la verità della notizia, non essendo provati i fatti sui quali si assume esercitato il diritto di critica. Tanto è a dire sia della gestione, sia dei giudizi promossi e talvolta "subiti", previa rituale deliberazione del consiglio di amministrazione. Sussiste anche il dolo, per il tono aspro e violento e la natura delle notizie divulgate, oltre che per la scelta dell'anonimato, per dissimulare le proprie responsabilità.
Il nucleo del ricorso è fondato.
Va disattesa l'eccezione in rito, poiché la nullità rappresentata da ricorrente, essendo riconducibile a quelle relative (art. 181 c.p.p.), va eccepita dalle parti presenti prima del compimento dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 182, c. 2 c.p.p., a pena di decadenza.
Orbene, è palese che tale decadenza si sia verificata, dal momento che il ricorrente ammette che alcuna eccezione ebbe a formulare al momento in cui la nullità stessa ebbe ad insorgere.
Il diritto di critica, per il limite che gli è coessenziale, non deve farsi strumento di livore, ne' tradursi in censura rancorosa, bensì costituire espressione di meditato pensiero, che ne filtri le istintive e facili asperità, nella prospettiva di un contesto argomentativo che evolva dal dato oggettivo alle ragioni dell'accaduto.
E se le valutazioni soggettive nelle quali esso si estrinseca mal si conciliano col parametro della verità, occorre pur sempre che l'obbligo di verità sia rispettato in ordine ai dati fattuali sui quali la critica stessa si esercita.
Orbene, nel caso di esame il carattere vago ed onnicomprensivo della critica (focalizzata sulla gestione "quanto meno disinvolta" e sulla sequela di giudizi avventatamente promossi), avulsa dall'ancoraggio a precisi dati storici, appare incompatibile con l'esimente invocata, che postula l'esternazione di un ponderato giudizio su precisi ad acclarati avvenimenti,condotte, dati di fatto.
Donde il vizio che inficia la decisione impugnata, che non si è soffermata, come dovuto, sulla sussistenza degli elementi strutturali della pur riconosciuta scriminante, attestandosi su riconoscimento della funzione dello scritto, a prescindere dai suoi contenuti. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, dal momento che il reato (commesso in data 23.4.93) è prescritto.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2005
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005