Sentenza 11 febbraio 2003
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In tema di sospensione del processo, l'art. 295 cod. proc. civ., stabilendo che la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia "dipenda" dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del processo avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di un lavoratore subordinato da parte della Ansaldo Energia SpA, ritenendo pregiudiziale rispetto ad esso la definizione del giudizio avente ad oggetto la domanda per la dichiarazione della nullità della cessione del relativo contratto di lavoro subordinato dalla Ansando Energia SPA al Consorzio Manila, in quanto dalla definizione di quest'ultimo dipendeva l'accertamento della perdurante esistenza del rapporto di lavoro tra l'attore e la Ansando Energia SPA).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2003, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
NE SC, elettivamente domiciliato in Roma, via Bruxelles n.20, presso l'avv. Giovanni Patrizi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Adolfo Biolè del Foro di Genova;
- ricorrente -
contro
LD IA S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso l'avv. Enzo Morrico, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova senza numero, RGAC 2154 del 2001, cron. 10794;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Lette le richieste scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con tutte le conseguenze di legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 24 ottobre 2001, il Tribunale di Genova, sezione lavoro, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per la applicazione della sospensione necessaria ex art. 295 codice di procedura civile del giudizio pendente tra SC EL ed
LD ER s.p.a. Il Tribunale ha preliminarmente osservato che con sentenza 16 aprile 2000 dello stesso Tribunale (quale giudice di appello) era stata dichiarata la nullità della cessione del contratto di lavoro del ricorrente, dall'LD al Consorzio Manital. La società LD ER era stata condannata a reintegrare l'EL nel posto di lavoro, con il pagamento delle retribuzioni, essendo stato ritenuto inapplicabile il disposto dell'art. 2112 codice civile, poiché non vi era stato trasferimento di azienda.
Il Tribunale, dato atto che avverso tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione, ha disposto la sospensione del giudizio, rilevato che l'impugnazione del successivo licenziamento (datato 7 settembre 2000) intimato dalla società LD ER - che forma oggetto della presente controversia - postulava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti: per cui era pregiudiziale l'accertamento della titolarità dello stesso in capo alla LD o al Consorzio Manital, all'esito del giudizio pendente in Cassazione.
Avverso tale provvedimento, l'EL ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
L'LD ha depositato memoria.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nella premessa del provvedimento impugnato, dopo la cessione del contratto di lavoro dell'EL da LD a Consorzio Manital, la società LD ER ha - da un lato - provveduto a reintegrare il ricorrente e - dall'altro - ha proposto ricorso per cassazione, che non risulta ancora deciso.
Contemporaneamente, LD ER ha distaccato l'EL presso il Consorzio Manital, collocandolo quindi in mobilità "condizionatamente e subordinatamente all'esito del giudizio di cassazione avverso la sentenza di secondo grado sopra menzionata". All'esito della mobilità, con lettera del 7 settembre 2000, l'EL era licenziato dalla società LD ER. Il lavoratore conveniva in giudizio la società dinanzi al Tribunale di Genova, quale giudice unico del lavoro.
Nel corso del giudizio, nel quale si era costituita la società, il Tribunale adito emanava l'ordinanza di sospensione del processo già richiamata.
Nel ricorso per regolamento di competenza, l'EL con l'unico motivo contesta la pregiudizialità giuridica della definizione della controversia relativa alla legittimità della cessione del rapporto di lavoro da LD ER s.p.a. e Consorzio Manital. Osserva il Collegio:
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 codice di procedura civile ricorre quando risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra di loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. Ciò che caratterizza la sospensione necessaria e il rendersi il relativo provvedimento obbligatorio in presenza di una controversia strettamente pregiudiziale, sicché il mezzo di impugnazione è rivolto a contestare l'accertamento della pregiudizialità ritenuto dal giudice (Cass. 30 maggio 1996 n. 5002) La pregiudizialità di altra controversia rispetto a quella oggetto di esame ricorre allorché tra le stesse parti si verte in un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda e impone la sospensione del secondo (Cass. n. 4977 del 2001, 5533 del 2001, 8402 del 2001). Tale rapporto di pregiudizialità è stato ritenuto sussistente in una fattispecie, analoga a quella del presente giudizio, concernente la causa di accertamento di interposizione fittizia di manodopera, in violazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, e quella relativa all'impugnazione del licenziamento da parte del datore di lavoro interponente, avendo in quel caso la Corte di Cassazione rilevato che il "giudizio sulla legittimità o meno del licenziamento presuppone indefettibilmente che l'atto di recesso sia stato emesso da chi era il datore di lavoro dei ricorrenti e quindi implica l'accertamento di chi fosse effettivamente tale" (Cass. n. 4996 del 1999). Applicando tale principio al caso in esame, se ne deduce che la pregiudizialità giuridica risiede nel rapporto tra la controversia precedente, all'epoca pendente in Cassazione (nella quale si discuteva della titolarità del rapporto di lavoro da parte del datore e cioè se questi fosse costituito dall'LD ER ovvero dal Consorzio Manital, in dipendenza dell'applicabilità o meno dell'art. 2112 codice civile, in tema di cessione di azienda) e le conseguenze che ne derivano per il giudizio "a quo", nel quale l'impugnazione del licenziamento postula l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti: anche in questo caso e quindi pregiudiziale l'accertamento di chi sia il datore di lavoro (LD ER o Consorzio Manital) all'esito del giudizio pendente in Cassazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 6,00 oltre ad euro 1.500 (millecinquecento) per onorari di avvocato per questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2003