Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, ultimo comma cod.pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma secondo, n.1, cod.pen., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva , anche ove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 dell'Ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso.(In motivazione la suprema Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione di ogni "effetto penale" della condanna non può eliminare il vizio genetico che ha determinato la concessione del beneficio).
Commentario • 1
- 1. Gli effetti penali delle sentenze di condanna: uno stress test di civiltà giuridicaVincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 23 gennaio 2017
1. Introduzione Varie norme del codice penale (di seguito CP) contengono l'espressione che dà il titolo a questo scritto. L'art. 2 comma 2: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”. L'art. 20: “Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa”. L'art. 77 comma 1: “Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati”. L'art. 106: “Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2016, n. 32428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32428 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
28 32 4 2 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO N.Consigliere - N 4603/2016- - Dott. ROSA ANNA SARACENO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO N. 31079/2015 - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA nei confronti di: AG ED EL AL N. IL 13/06/1977 avverso l'ordinanza n. 642/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 10/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentire le conclusioni del PG Dott. Pasquale Frusan che he chiesto il cigetts sel rei beso;
Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 aprile 2015, la Corte di appello di Genova, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata dal Procuratore generale della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a GE IN El AL con sentenza del Tribunale di Massa dl 9.7.2010, parzialmente riformata da quella emessa dalla Corte di appello di Genova in data 11.3.2014, irrevocabile dal 30.5.2014. A ragione, riteneva che la condizione ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena derivante dall'essere stato il GE condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed €. 1.500,00 di multa con sentenza del Tribunale di Massa del 17.12.2010, irrevocabile dal 25.3.2011, non poteva dispiegare alcun effetto in virtù della circostanza che con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 3.12.2014 era stata dichiarata l'estinzione della pena e di ogni effetto penale di detta condanna per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dovendo trovare applicazione, anche nella fattispecie, il principio affermato dalla pronuncia delle SS.UU. n. 5859 del 2011, secondo cui "l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo del'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva", nonché quello affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 52551/14, secondo cui "l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma dodicesimo, legge 26 luglio 1975, n. 354, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale". Specificava, al riguardo, che sebbene nella pronuncia delle Sezioni Unite non fosse stato affrontato il tema della sospensione condizionale della pena, era evidente che la condizione ostativa alla concessione del beneficio in parola, derivante dalla precedente condanna per delitto, costituisce un "effetto penale" della stessa che viene meno a seguito della declaratoria di cui all'art. 47, comma dodicesimo, dell'ordinamento penitenziario.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Genova, deducendo "violazione di legge su erronea interpretazione di norma giuridica (art. 168, ultimo comma, in relazione all'art. 164 cod. pen.)". In proposito ha osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, non si verte in tema di "effetti penali" che direttamente conseguono alla condanna poi espiata con la misura dell'affidamento in 2 prova al servizio sociale conclusosi con esito positivo, ma viene in rilievo il disposto dell'art. 164 del codice penale - che individua i limiti entro cui può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e le cause ostative alla sua concedibilità e quello di cui all'art. 168, ultimo comma, cod. pen., che prevede la - revoca di detto beneficio se concesso in presenza di cause ostative;
che, dunque, il giudice dell'esecuzione doveva porsi come si sarebbe dovuto porre il giudice della cognizione se fosse risultata la precedente condanna nel certificato del casellario giudiziale;
che, nel caso di specie, allorché il Tribunale di Massa in data 9 luglio 2010 aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (decisione questa, poi, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di appello di Genova dell'11.3.2014, irrevocabile dal 30.5.2014) nel casellario giudiziale non poteva essere annotata la condanna "ostativa" divenuta irrevocabile dal 25.3.2011. Ha aggiunto che doppiamente incongrua è la tematica dell'estinzione degli effetti penali della condanna "ostativa" per l'esito positivo dell'espiazione della pena in affidamento in prova al servizio sociale, sia perché la pronuncia che qui interessa non può essere condizionata dai tempi in cui viene decisa (la revoca prevista dall'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen. è un caso di revoca obbligatoria, cui pronuncia è meramente dichiarativa;
la sentenza che ha concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena è divenuta irrevocabile dal 30.5.2014 e cioè quando il condannato stava ancora espiando la pena di cui alla sentenza "ostativa", terminata il 22 settembre 2014), sia perché, nel caso di revoche obbligatorie della sospensione condizionale della pena, al fine di accertare i presupposti della revoca stessa, il raffronto avviene sempre tra le date di irrevocabilità delle sentenze.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Pasquale Fimiani, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. Ritiene, infatti, il Collegio che, nel caso di specie - come sostenuto dal ricorrente - non si verte in tema di "effetti penali" che direttamente conseguono alla condanna poi espiata con la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale conclusosi con esito positivo, ma viene in rilievo il disposto dell'art. 164 del codice penale - che individua i limiti entro cui può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e le cause ostative alla sua concedibilità - e quello di cui all'art. 168, ultimo comma, cod. pen., che prevede la revoca di detto beneficio se concesso in presenza di cause ostative. هام Va, a tale proposito, osservato, che la revoca prevista dall'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen. risulta preordinata a differenza delle altre ipotesi di revoca contemplate nei primi due commi del citato articolo che si inquadrano a pieno titolo nella fisiologia della sospensione condizionale in quanto la temporanea sospensione dell'esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condizioni risolutive stabilite dalla legge alla eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio concesso in violazione di legge a colui al quale non doveva essere elargito. Va, altresì, rilevato che il previsto intervento in executivis del giudice si caratterizza per l'evidente finalità "riparatoria"; il giudice dell'esecuzione è, infatti, abilitato a rimuovere la statuizione, contenuta nella sentenza irrevocabile, di concessione del beneficio sulla base del rilievo del vizio genetico del provvedimento preesistente alla irrevocabilità (cfr. Cass. SS.UU. n. 37345 del 23/04/2015). Ciò posto in relazione alla natura giuridica dell'istituto della revoca della sospensione condizionale del pena ai sensi dell'ultimo comma dell'art 168 cod. pen. e alla funzione "riparatoria" del giudice dell'esecuzione, ne consegue che non è possibile ritenere che la condizione ostativa alla concessione del beneficio in parola, preesistente all'irrevocabilità della sentenza che lo ha concesso, possa essere travolta dalla declaratoria "di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario, per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale cui il condannato è stato ammesso in relazione proprio alla condanna ostativa. Per "effetto penale" della condanna deve intendersi ogni conseguenza di essa che si risolva in incapacità giuridiche o che comporti limitazioni o preclusioni all'esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere benefici o che rappresenti il presupposto di inasprimento del sistema precettivo 0 sanzionatorio riguardante il successivo comportamento del soggetto. Non può, però, la declaratoria di estinzione di ogni "effetto penale" della condanna eliminare il vizio genetico che ha determinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e che il giudice dell'esecuzione è chiamato a eliminare;
e ciò anche perché tale tipo di revoca verrebbe a essere irragionevolmente ere condizionata dai tempi della relativa decisione.
2. Consegue, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rivi, per nuovo esame, alla Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Genova. Così deciso, il 4 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Francesco M. S. Bonito M uit веше то то DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA : 5