Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2016, n. 32428
CASS
Sentenza 4 maggio 2016

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Massime1

Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, ultimo comma cod.pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma secondo, n.1, cod.pen., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva , anche ove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 dell'Ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso.(In motivazione la suprema Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione di ogni "effetto penale" della condanna non può eliminare il vizio genetico che ha determinato la concessione del beneficio).

Commentario1

  • 1Gli effetti penali delle sentenze di condanna: uno stress test di civiltà giuridica
    Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 23 gennaio 2017

    1. Introduzione Varie norme del codice penale (di seguito CP) contengono l'espressione che dà il titolo a questo scritto. L'art. 2 comma 2: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”. L'art. 20: “Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa”. L'art. 77 comma 1: “Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati”. L'art. 106: “Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2016, n. 32428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32428
Data del deposito : 4 maggio 2016

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