Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 1
Ai reati di falso sono estranee le nozioni di danno e di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica, che è l'unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Pertanto a nulla rileva ai fini della sussistenza del reato che la "immutatio veri" sia stata commessa non solo senza l'"animus nocendi vel decipiendi" ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente. (Fattispecie in tema di falso ideologico realizzato in una relazione di perizia da parte del responsabile di un ufficio tecnico comunale).
Commentario • 1
- 1. Il dolo di cui all’art. 483 c.p.: brevi cenni sui profili di criticità applicativa.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/1998, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Udienza pubblica
Dott. Giovanni TRANFO - Presidente - del 22.5.1998
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere - SENTENZA
Dott. Ilario MARTELLA - Consigliere - N. 783
Dott. Arturo CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco IPPOLITO - Consigliere - N. 44030-97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. RI AM, nato ad [...] il [...],
2. NO OR, nato ad [...] il [...],
3. ET AT, nato ad [...] il [...],
4. NI IC, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 22.4.1997. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianfranco CIANI, il quale ha concluso per: il rigetto del ricorso del RI;
l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato di corruzione ascritto al NO estinto per prescrizione e il rigetto nel resto su tal capo;
l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo N ascritto al SS perché il fatto non sussiste e l'annullamento con rinvio per il capo o al medesimo ascritto;
l'annullamento senza rinvio della sentenza per i reati ascritti al NI ai capi O e V per non aver commesso il fatto;
rigetto nel resto.
Uditi i difensori, avv.ti Franco PICCOLO, Gaetano SCAMARCIO, Gaetano CASTELLANETA, IN CORAGNO.
La CORTE osserva:
Con sentenza del 11.12.1995 il Tribunale di Trani, tra l'altro, così provvedeva:
1. ritenuto RI AM responsabile del reato di cui all'art. 479 cod. pen., - per avere, nella qualità di direttore dei lavori e di geometra dell'Ufficio tecnico del Comune di Andria, attestato il 7.5.1991, con relazione di perizia di variante e suppletiva aggiuntiva e con il computo metrico e di stima dei lavori da eseguire, l'opportunità e necessità di realizzare lavori aggiuntivi in Via Romagna, già tutti precedentemente eseguiti a mezzo della ditta SAES -, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alle pene, sospese alle condizioni di legge, della reclusione per mesi 10 e della interdizione dai pubblici uffici per un anno;
2. assolveva, "Per non aver commesso il fatto", NO OR dall'imputazione di corruzione, di cui agli artt. 112, 319, 319bis, 321 cod. pen., "per avere quale componente del comitato di gestione della USL BA/3, esponente socialista locale, ricevuto lire 30.000.000 in relazione all'attribuzione dell'appalto per il servizio di ristorazione, per otto anni presso l'Ospedale Bonomo di Andria, alla soc. ITALMENSE, in violazione: a) di corretta determinazione del bando di concorso, b) di mancato rilievo dell'inidoneità della soc. ITALMENSE, inadempiente degli obblighi b1) di certificazione dei requisiti essenziali e b2) di presentazione della richiesta documentazione di calcolo";
3. ritenuto SS AT responsabile dei seguenti reati: capo M della rubrica d'imputazione, reato di concussione, in concorso con altri, di cui agli artt. 81 cpv., 112 e 317 cod. pen. , - per avere ricevuto dalla soc. EDICOM dei fratelli DE AR VI e DE AR DO, a seguito di comportamento minaccioso inducente a ritenere la possibilità prima di frapporre ostacoli all'aggiudicazione dell'appalto di realizzazione di dieci edifici scolastici e poi di rendere difficoltoso lo svolgimento dei lavori, la somma di lire 40 milioni, oltre a tutte le altre somme versate dai medesimi DE AR in favore degli altri concorrenti nel reato;
capo N) reato di corruzione, di cui agli artt. 112, 81 cpv., 319, 319bis, 321 cod. pen., per avere, in concorso con altri, ricevuto dai contitolari della ditta SCS SUD SISTEMI s.r.l., per sè la somma di lire 80 milioni o più, oltre le altre somme destinate ai concorrenti nel reato, quale corrispettivo per la illecita pattuita negoziazione dell'aggiudicazione dell'appalto di costruzione di edifici scolastici da destinare a istituti professionali;
capo O), del reato di corruzione, di cui agli artt. 112, 319, 319bis, 321 cod. pen., per avere quale esponente politico di rilievo e vice-presidente, dal gennaio 1987 all'ottobre 1988, del comitato di gestione della USL BA/3, ricevuto, oltre le altre somme versate ai concorrenti nel reato, per sè lire 60.000.000 in relazione all'attribuzione dell'appalto per il servizio di ristorazione, per otto anni presso l'Ospedale Bonomo di Andria, alla soc. ITALMENSE, in violazione: a) di corretta determinazione del bando di concorso, b) di mancato rilievo dell'inidoneità della soc. ITALMENSE, inadempiente degli obblighi b1) di certificazione dei requisiti essenziali e b2) di presentazione della richiesta documentazione di calcolo;
capo P), del reato di concussione, di cui agli artt. 110, 81 cpv., 317cod. pen., per avere in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri, quale esponente di rilievo della D.C. locale, previo concerto e comunque nella consapevolezza dell'agire criminoso altrui, e comunque con intesa spontanea tra loro diretta a ricevere la dazione tangentizia di seguito esposta, abusando della loro qualità, con la minaccia e induzione implicita di non aggiudicare i lavori alla ditta EDICOM e comunque di escluderla dalla gara per la realizzazione degli uffici comunali di Andria ... induceva DE AR DO della ditta EDICOM, a dare in più volte con importi frazionati, la somma di lire 150 milioni al TO, in più tempi, che la distribuiva....per lire 50 milioni, in due tempi, al SS, condannava costui, unificati tutti i capi d'imputazione nel vincolo della continuazione sotto quello più grave del capo P), concesse le attenuanti generiche, alle pene della reclusione per anni quattro e della interdizione perpetua dai pubblici uffici,
4. assolveva "per non aver commesso il fatto" NI IC dai reati di concorso in corruzione, capo O), di cui di cui agli artt. 112, 319, 319bis, 321 cod. pen., per avere quale componente del comitato di gestione della USL BA/3, ricevuto lire 20.000.000 in relazione all'attribuzione dell'appalto per il servizio di ristorazione, per otto anni presso l'Ospedale Bonomo di Andria, alla soc. ITALMENSE, in violazione: a) di corretta determinazione del bando di concorso, b) di mancato rilievo dell'inidoneità della soc. ITALMENSE, inadempiente degli obblighi b1) di certificazione dei requisiti essenziali e b2) di presentazione della richiesta documentazione di calcolo, e di concussione, capo V) , di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen., per avere in concorso con altri, abusando di qualità e funzioni, costretto e comunque indotto DE IS OS, amministratore della ITALTECNO s.r.l., a corrispondere il 5% circa dell'appalto a lui aggiudicato per la costruzione di una centrale termica all'interno dell'Ospedale Bonomo di Andria, ricevendo per sè la somma di lire 3 milioni, oltre le altre somme versate ai concorrenti nel reato.
La Corte d'Appello di Bari, con decisione del 22.4.1997, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, appellata dal Pubblico Ministero nei confronti, tra gli altri, di RI AM, NO OR, SS AT e NI IC, nonché dai predetti, eccezion fatta per l'ultimo, assolto in primo grado, così provvedeva:
a)assolveva SS AT dalle imputazioni di cui ai capi m) e p) per non aver commesso il fatto;
qualificava come ricettazione il reato ascrittogli sub n) e confermando la condanna per il reato sub o), ritenuta la continuazione, con le già concesse attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni due e mesi sei di reclusione e lire 2.000.000 di multa ed eliminava la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;
b) dichiarava NO OR colpevole del reato di cui al capo o) e, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, lo condannava alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un anno e otto mesi di reclusione;
c) dichiarava NI IC colpevole dei reati di cui ai capi o) e v) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, ordinandone l'interdizione dai pubblici uffici per un corrispondente periodo di tempo;
d) confermava le residue pronunce della sentenza impugnata, rigettando le relative impugnazioni proposte dagli imputati e dal Pubblico Ministero.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
RI AM denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
I. violazione di legge in punto di sussistenza del requisito di destinazione dell'atto a provare la verità, non rientrando nella funzione della relazione, di perizia di variante e suppletiva aggiuntiva e dell'annesso computo metrico, l'attestazione, ritenuta oggetto di falso ideologico, di non avvenuta esecuzione dei lavori;
II. vizio di motivazione in punto di sussistenza della consapevolezza della falsità dell'attestazione, desunta ingiustificatamente dalle presunte ammissioni di esso ricorrente, che non si riferiva ad un suo comportamento ma a quello della Giunta comunale, e dalla pretese contraddizioni sulla predisposizione e promanazione della relazione di variante e suppletiva;
III. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della sussistenza del dolo generico dell'immutatio veri, in relazione agli artt. 43 e 479 cod. pen.;
IV. violazione dell'art. 185 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza del danno "in re ipsa" per la lesione dell'affidamento che la generalità dei cittadini ripone negli atti pubblici e nella loro veridicità, in mancanza di ogni concreta indicazione del danno patrimoniale o non patrimoniale da risarcire.
Il ricorso non merita accoglimento.
La tesi sostenuta dal ricorrente, con il primo motivo, non ha fondamento giuridico.
Va premesso che rientrano nella categoria degli atti pubblici i cosiddetti atti interni destinati ad inserirsi con un contributo di conoscenza nel procedimento amministrativo e, tra questi, anche i pareri espressi per iscritto da un organo della pubblica della competenza specifica amministrazione nell'ambito del proprio ufficio (rv. 205069).
Invero l'atto pubblico, proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è tutelato come tale dalla disciplina sulle falsità documentali, non soltanto per quella parte che esaurisca in sè la funzione propria sull'oggetto principale, ma anche per quella parte della funzione ricognitiva secondaria che sia destinata ad inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione in un procedimento della pubblica amministrazione. Nè rileva, nel caso di specie ed in contrario di quanto sostenuto dal ricorrente circa l'ininfluenza della falsa attestazione, - per la mancanza di incidenza su elementi essenziali della relazione e sul computo metrico (i soli capaci di acquisire forza probatoria a mezzo della certificazione) e per la non sussimibilità tra i compiti del pubblico ufficiale conseguenti un obbligo giuridico imposto dalla legge, occorrendo indicare la specifica finalità probatoria, proprio sul punto che si assume falso, dell'atto pubblico, e la norma che obblighi all'attestazione della verità da parte del pubblico ufficiale -, che la falsità della circostanza della incompiutezza dei lavori necessari, attestata nella perizia di variante suppletiva e aggiuntiva e nel computo metrico dei lavori, potesse essere altrimenti conosciuta e provata, in quanto, come già detto, il reato di falsità ideologica in atto pubblico è configurabile anche con riguardo ad un atto dispositivo legittimato da determinate condizioni, qualora queste ultime vengano falsamente attestate. Invero l'art. 479 cod. pen. non postula che l'atto debba costituire prova esclusiva e non superabile del fatto attestato e neppure che la finalità in questione sia quella primaria ed unica dell'atto stesso (rv. 204776/7).
Di conseguenza, nel caso di specie, legittimamente è stato ritenuto configurabile il reato di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen., in quanto la falsa attestazione, nella relazione di perizia di variante e suppletiva, della necessità del completamento dei lavori, già compiutamente eseguiti, legittimava successivi atti di amministrazione e pertanto veniva a costituire una componente della fattispecie che avrebbe portato alla modifica delle prestazioni finali del rapporto giuridico instaurato tra la pubblica amministrazione e la ditta S.A.E.S.
Manifestamente infondate sono le doglianze, di cui al secondo e terzo motivo di ricorso, circa l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di sussistenza della consapevolezza della falsità dell'attestazione, che è stata desunta dalle dichiarazioni del titolare della S.A.E.S., CC HE, e da quelle dello stesso imputato ricorrente, risultando certo che i lavori furono ultimati nel febbraio e la perizia di variante, redatta contestualmente, fu depositata soltanto a maggio 1991 a sostegno della disposizione di variante suppletiva e aggiuntiva nell'appalto di via Romagna.
La Corte d'Appello, in ciò concordando con le puntuali osservazioni del Tribunale nella sentenza di primo grado, ha adeguatamente indicato gli elementi per i quali doveva ritenersi che il RI, riferendo della legittimità della delibera, avesse la certezza che la relazione sulla necessità di ulteriori lavori in via Romagna, non più attuale, costituiva una escogitazione pratica, consistente nel far apparire i lavori come inattuati al momento della deliberazione, per consentire alla Giunta comunale di disporre la variante così da far conseguire all'impresa il pagamento di una somma di danaro che le era dovuto a seguito dell'effettiva, pregressa, ultimazione dei lavori. Invero, l'accertamento della consapevolezza e della volontaria attestazione della necessità dei lavori di pavimentazione, circostanza in realtà temporalmente falsa, perché non più attuale al momento del deposito della relazione di perizia, integrante l'elemento soggettivo doloso del reato in questione, costituisce un profilo di merito del giudizio di colpevolezza che non è suscettibile di controllo in questa sede di legittimità, in presenza di argomentato e logico iter motivazionale. Del pari infondata è la deduzione della violazione dell'art. 185 cod. pen. e comunque la doglianza di manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza del danno "in re ipsa", conseguente la lesione dell'affidamento che la generalità dei cittadini ripone negli atti pubblici e nella loro veridicità, in mancanza di ogni concreta indicazione del danno patrimoniale o non patrimoniale da risarcire.
Va premesso che l'elemento del danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati di falso, la cui obbiettività giuridica consiste nella tutela della genuinità (materiale) e nella veridicità (ideologica) di determinati documenti. In altre parole, alle fattispecie in esame rimangono estranee le nozioni di danno o di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla pubblica fede, che è l'unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Pertanto, a nulla rileva, ai fini della sussistenza del reato, che l'"immutatio veri" sia stata commessa non solo senza l'"animus nocendi vel decipiendi", ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente.
Con questo primo principio interpretativo, per il quale i delitti di falso sono reati di pericolo in ordine all'interesse alla genuinità ed alla veridicità del documento nel quale si sostanzia l'interesse probatorio e non in relazione ad eventuali danni patrimoniali cosicché, anche nel caso in cui l'interesse alla veridicità di un documento e la sua funzione probatoria sottendono o sono funzionali ad aspettative economiche o patrimoniali od a prospettive di vantaggio, non per questo il delitto di falso si snatura e diventa reato contro il patrimonio, (Cass., sez. I, 29.2.1996, n. 0 2222, ric. Balestrieri, rv. 204047), deve applicarsi, nel caso di specie, l'altro principio interpretativo, costantemente affermato da questa Corte Suprema, per il quale, ai fini della sussistenza del reato di falso ideologico in atto pubblico a nulla rileva la circostanza che la "immutatio veri" sia stata commessa non solo senza l'"animus nocendi o decipiendi", ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente. Ne consegue che il falso non può essere escluso per mancanza di dolo quando l'autore, come nel caso di specie, abbia agito con la piena consapevolezza e volontà di ciò che faceva, (Cass: sez. V, 15.1.1992, n. 335, ric. P.M. in proc. Galluzzo, rv. 189010).
Invero, si è precisato che l'elemento soggettivo del reato di falso in atto pubblico si esaurisce nella coscienza e volontà di immutare il vero, senza che occorra alcun fine speciale. Non è, pertanto, richiesto il proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare a sè o ad altri un vantaggio, onde il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l'intenzione di arrecare un danno o procurare un vantaggio, ma anche con la convinzione di non produrre l'uno o di non determinare l'altro, (Cass., sez. V, 28.7.1992, n. 8411, ric. Chirico, rv. 191486, cfr. rv. 180509, rv. 179271).
In conclusione, ritenuto che nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento che chi prende cognizione dell'atto fa nella corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel determinato contesto, non è perciò necessario, perché il fatto assuma rilevanza penale, ne' la determinazione di un danno ulteriore per l'amministrazione ne' il pregiudizio derivante dalla lesione dell'interesse probatorio connesso all'oggetto materiale della condotta di falsificazione. Di conseguenza, nel caso di specie, legittimamente è stato ritenuto che deve rispondere di tale reato il RI, tecnico comunale e direttore dei lavori sistemazione di una strada cittadina, che ha attestato falsamente, sottoscrivendo una relazione di perizia suppletiva e aggiuntiva in relazione a lavori, aggiudicati con la procedura degli appalti pubblici e già eseguiti dalla ditta appaltatrice, che i detti lavori dovevano ancora essere realizzati e si presentavano con carattere di necessità e urgenza, e ciò anche se da tale falsa attestazione non sia derivato in concreto alcun danno patrimoniale per l'amministrazione.
NO OR, già assolto in primo grado, "per non aver commesso il fatto", dall'imputazione di cui al capo o) della rubrica, e ritenuto, a seguito di appello del Pubblico Ministero, responsabile dalla Corte d'Appello del reato di corruzione, di cui agli artt. 112, 319, 319bis, 321 cod. pen., "per avere quale componente del comitato di gestione della USL BA/3, esponente socialista locale, ricevuto lire 30.000.000 in relazione all'attribuzione dell'appalto per il servizio di ristorazione, per otto anni presso l'Ospedale Bonomo di Andria, alla soc. ITALMENSE, in violazione: a) di corretta determinazione del bando di concorso, b) di mancato rilievo dell'inidoneità della soc. ITALMENSE, inadempiente degli obblighi b1) di certificazione dei requisiti essenziali e b2) di presentazione della richiesta documentazione di calcolo", e condannato, con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un anno e otto mesi di reclusione, denuncia la sentenza impugnata per l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, chiedendo comunque in via subordinata dichiararsi l'estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione in conseguenza del decorso del termine massimo previsto dall'art. 157 cod. pen.. La sentenza impugnata, ferme le pronunce agli effetti civili, deve essere annullata senza rinvio nei confronti del ricorrente NO per essere decorso il termine massimo di prescrizione del reato, di anni 7 e mesi 6, di cui al combinato disposto degli artt. 157, commi 1, n. 4, 2 e 3, e 160, ultimo comma, cod. pen..
Invero, sia che si voglia ritenere la consumazione del reato fino ad un anno dopo dalla delibera dell'appalto in data 9.5.1989, come indica il capo d'imputazione, ovvero fino ad un anno dopo dalla delibera del Comitato di Controllo del 5.6.1989, comunque, trattandosi di reato per il quale, in virtù della dichiarata prevalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti, è prevista una pena inferiore ai cinque anni di reclusione, la prescrizione è maturata, successivamente alla pronuncia della Corte d'Appello, quantomeno in data 5.12.1997.
Deve farsi luogo alla immediata pronuncia della causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non risultando dagli atti l'evidenza della innocenza del prevenuto, in contrario militano tutti gli elementi di prova argomentamente posti a base del convincimento del giudice d'appello. Peraltro l'invocato annullamento della sentenza impugnata comporterebbe il rinvio per nuovo giudizio ai fini della rinnovazione del dibattimento, ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni del chiamante in correità OL PA, non esaminato in dibattimento per essersi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere.
SS AT, assolto dalla Corte d'Appello dalle imputazioni di cui ai capi m), - concussione, in concorso con altri, di cui agli artt. 81 cpv., 112 e 317 cod. pen., per avere ricevuto dalla soc. EDICOM dei fratelli DE AR VI e DE AR DO, a seguito di comportamento minaccioso inducente a ritenere la possibilità prima di frapporre ostacoli all'aggiudicazione dell'appalto di realizzazione di dieci edifici scolastici e poi di rendere difficoltoso lo svolgimento dei lavori, la somma di lire 40 milioni, oltre a tutte le altre somme versate dai medesimi DE AR in favore degli altri concorrenti -, e p) -concussione, di cui agli artt. 110, 81 cpv., 317 cod. pen., per avere in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri, quale esponente di rilievo della D.C. locale, previo concerto e comunque nella consapevolezza dell'agire criminoso altrui, e comunque con intesa spontanea tra loro diretta a ricevere la dazione tangentizia di seguito esposta, abusando della loro qualità, con la minaccia e induzione implicita di non aggiudicare i lavori alla ditta EDICOM e comunque di escluderla dalla gara per la realizzazione degli uffici comunali di Andria...induceva DE AR DO della ditta EDICOM, a dare in più volte con importi frazionati, la somma di lire 150 milioni al TO, in più tempi, che la distribuiva ... per lire 50 milioni, in due tempi, al SS -, per non aver commesso il fatto, ritenuto responsabile dei reati ascrittigli sub n), - per avere ricevuto dai contitolari della ditta SCS SUD SISTEMI s.r.l., per sè la somma di lire 80 milioni o più, provenienti da illecita pattuizione dell'aggiudicazione dell'appalto di costruzione di edifici scolastici da destinare a istituti professionali qualificata come ricettazione l'originaria imputazione, e sub o), - corruzione, di cui agli artt. 112, 319, 319bis, 321 cod. pen., per avere quale esponente politico di rilievo e vice-presidente, dal gennaio 1987 all'ottobre 1988, del comitato di gestione della USL, BA/3, ricevuto, oltre le altre somme versate ai concorrenti nel reato, per sè lire 60.000.000 in relazione all'attribuzione dell'appalto per il servizio di ristorazione, per otto anni presso l'Ospedale Bonomo di Andria, alla soc. ITALMENSE, in violazione: a) di corretta determinazione del bando di concorso, b) di mancato rilievo dell'inidoneità della soc. ITALMENSE, inadempiente degli obblighi b1) di certificazione dei requisiti essenziali e b2) di presentazione della richiesta documentazione di calcolo -, condannato, per effetto della ritenuta continuazione, con le già concesse attenuanti generiche, alla pena in anni due e mesi sei di reclusione e lire 2.000.000 di multa, denuncia l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
I. manifesta illogicità della motivazione in punto di assoluzione di esso ricorrente dalle imputazioni di cui ai capi di imputazione m) e p), con la formula "per non aver commesso il fatto" in luogo di quella, conseguente l'accertata insussistenza della cupola corruttiva del sistema tangentizio andriese, "perché il fatto non sussiste";
II. erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione, di cui al capo n), per la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e per il vizio di motivazione in punto di sussistenza di riscontro esterno alla chiamata in correità del TO CO;
III. violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena, irrogata in misura eccessiva per i reati di cui ai capi n) ed o);
IV. intervenuta estinzione del reato di corruzione, di cui al capo o) , per il decorso massimo del termine di prescrizione;
V. erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo o), risultando non giustificata la credibilità accordata, in mancanza di riscontri obiettivi, alla chiamata in correità del OL PA, che si è avvalso della facoltà di non rispondere in dibattimento. VI. Con motivo ex art. 585 cod. proc. pen. denunciava la sentenza impugnata anche per l'inosservanza degli artt. 513 cod. proc. pen. e 6, comma 5, legge 7.8.1997, n. 267, e per la mancanza e manifesta illogicità della motivazione conseguente la valutazione di prove inutilizzabili.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va riaffermato, e applicato nel caso di specie, il principio fissato dalla Sezioni Unite di questa Corte Suprema, per il quale "una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico", (Cass., ss.uu., 23.2.1996, n. 2110, rv. 203762). Peraltro, nella specie, a prescindere dalla mancata indicazione con il motivo di ricorso del concreto pregiudizio temuto, giuridicamente rilevante, e del conseguente interesse a rimuovere la pronuncia, la Corte d'Appello ha motivato con puntualità, seppure in costanza di dubbio, sull'esclusione del concorso del ricorrente nella commissione del fatto ritenuto sussistente nei confronti di altri imputati. Da ciò consegue, il fatto in imputazione è stato ritenuto sussistente ed accertato a carico di altri, pertanto sotto tale profilo è corretta la formula di assoluzione adottata, che è propria di chi rimanga estraneo al reato commesso da altri;
il giudizio di merito, espresso dalla Corte d'Appello nella forma del dubbio, con iter argomentativo e logico immune da vizi, non è suscettibile sotto il profilo dell'apprezzamento dei fatti e della valutazione delle prove di verifica in questa sede di legittimità.
Meritevole di accoglimento è il secondo motivo di ricorso. Non il primo profilo di doglianza del motivo che si esamina. La doglianza di erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in punto di affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione, di cui al capo n), per la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato. Invero, "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Cass., SS.UU., 22/10/1996, n. 16, ric. Di Francesco, rv. 205619). La denunciata violazione nel caso di specie non ricorre sia perché il principio di correlazione non incide sull'accertamento della condotta individuale anzi che concorsuale attribuita al reo e sia perché nei fatti - quello descritto in imputazione e quello ritenuto in sentenza - si rinviene un nucleo comune, identificato dalla condotta, che nel caso è costituito dal ricevere danaro in relazione ad un sottostante rapporto illecito e comunque proveniente da illecito, talché deve ritenersi instaurato un rapporto di continenza e non di incompatibilità ed eterogeneità, in quanto il fatto storico addebitato rimane identico, in riferimento alla condotta e all'elemento psicologico dell'autore.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in punto di affermazione della responsabilità del SS per il reato di ricettazione, cosiccome qualificata l'originaria imputazione, in quanto "l'unica fonte probatoria è la chiamata diretta del TO...(in) riferimento alla genericità di un riscontro di colpevolezza ... la tesi della nota triade spartitoria ... (della quale non si possono tacere) le considerazioni sulla carenza probatoria di questa costruzione accusatoria" (sentenza d'appello, pag. 139, righi 4/9), non può trovare riscontro esterno valido nella dichiarazione, resa dall'imprenditore GR EL nell'interrogatorio reso il 21.4.1993, relativa alla confidenza fattagli dal TO circa la destinazione della somma, richiestagli a garanzia del buon esito dell'operazione, a rappresentanti dell'amministrazione, ad un tale nominato "Rasputin", da lui individuato nel senatore SS (sentenza d'appello pag. 139, righi 12/16; sentenza di primo grado, pag. 263, da rigo 22). Invero, deve rilevarsi che nel caso di specie la dichiarazione del TO CO trova conferma soltanto all'interno della circolarità dell'accusa che ha la sua primaria fonte nel TO e si riscontra per effetto delle dichiarazioni del GR EL, che di quella fonte è tributario, peraltro nei limiti di una generica indicazione, equivoca peraltro rispetto al soggetto "Rasputin", noto nella sua vera identità al TO e non ad altri, della prospettata destinazione delle somme da versare.
La dichiarazione del GR, derivante dalla confidenza del recettore della tangente anche al fine di giustificare la richiesta della somma di danaro, avrebbe potuto integrare il riscontro obiettivo della chiamata del TO CO nei confronti del SS se fosse risultata autonoma, come per evidenti ragioni appare non essere, e se fosse risultata concernente non solo il fatto che forma oggetto dell'accusa ma specificamente l'attribuzione alla persona dell'incolpato, con requisiti di certezza dell'identità, che risulta essere stata indicata dal TO con modalità equivoca e solo tardivamente con precisione, e che mai, neppure indirettamente, risulta essere stata in contatto, puranche occasionale, con il GR. Non è dubbio che, in proposito, manca ogni elemento probante l'esistenza di un riscontro individualizzato, che è richiesto dal minor tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante. (Cass., sez. I, 14/10/1997, n. 5046, ric. P.G. in proc. Bellocco, rv. 208588).
Nè può ritenersi, e di tale principio la Corte territoriale ha fatto buon uso, consentito, in relazione alla chiamata in correità del TO, autore di plurime chiamate nella stessa vicenda processuale, l'utilizzazione di elementi di riscontro - accertati nei confronti di altri imputati - a conforto delle accuse rivolte al ricorrente. Infatti, pur riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro elemento di prova a conferma di chiamata in correità nei confronti di altro soggetto sprovvisto di riscontri propri. Ciò costituirebbe palese violazione del principio della valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma dell'art. 192 cod. proc. pen.. Conseguentemente, piena attendibilità e valenza probatoria resta nel caso di specie attribuita a tutte e soltanto quelle parti delle dichiarazioni accusatorie del TOTTA che sono risultate suffragate da idonei elementi di riscontro (rv. 209423). In conclusione, sul punto, alla mancanza di un serio ed obiettivo riscontro esterno della chiamata in correità del TOTTA nei confronti del SS, escluso che tale possa essere la dichiarazione del GR dipendente strettamente dalla fonte primaria e priva di possibilità di verifica riguardo all'attribuzione del fatto al chiamato, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'imputazione di ricettazione.
Passando all'esame dei motivi di ricorso riguardanti le doglianze in punto di responsabilità del SS per il reato di cui al capo o), escluso che debba pronunciarsi allo stato l'estinzione del reato di cui agli artt. 112, 319, 319bis cod. pen. per intervenuta prescrizione, in quanto l'entità della pena prevista non consente di ritenere applicabile, in mancanza di giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, il limite previsto dall'art. 157, comma 1, n. 4, cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
Invero, l'affermazione di responsabilità del SS per l'affare ITALMENSE, cioè per il reato di corruzione, di cui agli artt. 112, 319, 319bis, 321 cod. pen., per avere quale esponente politico di rilievo e vice-presidente, dal gennaio 1987 all'ottobre 1988, del comitato di gestione della USL, BA/3, ricevuto, oltre le altre somme versate ai concorrenti nel reato, per sè lire 60.000.000 in relazione all'attribuzione dell'appalto per il servizio di ristorazione, per otto anni presso l'Ospedale Bonomo di Andria, alla soc. ITALMENSE, in violazione: a) di corretta determinazione del bando di concorso, b) di mancato rilievo dell'inidoneità della soc. ITALMENSE, inadempiente degli obblighi b1) di certificazione dei requisiti essenziali e b2) di presentazione della richiesta documentazione di calcolo -, pur in presenza di un apparato argomentativo che porterebbe ad escludere l'intento calunnioso della chiamata in correità del OL PA, che peraltro si è avvalso della facoltà di non rispondere in dibattimento, appare priva di apprezzamento e valutazione di una serie di elementi determinanti del fatto, non esaminati per la loro consistenza effettiva e determinazione temporale. Tali elementi, riguardanti il coinvolgimento del SS nella conduzione della USL BA/3, il tempo della cessazione nell'ufficio di vice-presidente in relazione al bando di appalto del servizio di ristorazione dell'Ospedale Bonomo, la natura degli eventuali rapporti con l'amministrazione della USL BA/3 in relazione all'emanazione del bando di appalto, alla verifica della regolarità dello stesso e della procedura concorsuale di aggiudicazione del servizio di ristorazione, che non trovano adeguata rappresentazione del percorso argomentativo della decisione, ben possono incidere conclusivamente sia in punto di compiuta e non apparente motivazione circa la partecipazione alla condotta concorsuale, anche solo con incidenza sulla gravità e modalità della personale attività del prevenuto, e ciò ai fini del giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate, pertanto influente sull'applicazione dell'art. 157 cod. pen., ma ancor più in punto di validità di quegli elementi che sono stati indicati come elementi di riscontro della chiamata in correità del OL. Non può sottovalutarsi, infatti, che il ruolo svolto dal SS nell'amministrazione della USL BA/3 deve ricevere, ove possibile, più adeguata specificazione, costituendosi tale elemento, per l'accennata, ma non spiegata, prospettazione "in nuce" del piano di appalto con finalità di profitto da corruzione, quale unico serio e possibile riscontro esterno dell'accusa, rimanendo gli altri elementi indicati sul piano delle illazioni o congetture sulla preponderanza del ricorrente nella gestione degli affari politici amministrativi del luogo ovvero in un limbo di equivocità le espressioni intercettate nella comunicazione telefonica del SS con il suo difensore avvocato GIORGINO. La credibilità accordata alla chiamata in correità del OL PA, che si è avvalso della facoltà di non rispondere in dibattimento, merita di essere riesaminata e se possibile avvalorata con ogni altro elemento utile ai fini del giudizio.
L'accoglimento del ricorso sotto tale profilo, assorbe gli altri motivi dedotti.
NI IC, assolto in primo grado per non aver commesso il fatto dalle imputazioni, capo o) , di corruzione di cui agli artt. 112, 319, 319bis, 321 cod. pen., per avere quale componente del comitato di gestione della USL BA/3, ricevuto lire 20.000.000 in relazione all'attribuzione dell'appalto per il servizio di ristorazione, per otto anni presso l'Ospedale Bonomo di Andria, alla soc. ITALMENSE, in violazione: a) di corretta determinazione del bando di concorso, b) di mancato rilievo dell'inidoneità della soc. ITALMENSE, inadempiente degli obblighi b1) di certificazione dei requisiti essenziali e b2) di presentazione della richiesta documentazione di calcolo, e, capo v) , di concussione di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen., per avere in concorso con altri, abusando di qualità e funzioni, costretto e comunque indotto DE IS OS, amministratore della ITALTECNO s.r.l., a corrispondere il 5% circa dell'appalto a lui aggiudicato per la costruzione di una centrale termica all'interno dell'Ospedale Bonomo di Andria, ricevendo per sè la somma di lire 3 milioni, oltre le altre somme versate ai concorrenti nel reato, ritenuto responsabile dalla Corte d'Appello di Bari di entrambi i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato in concorso delle attenuanti generiche alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per una durata pari alla pena inflitta, denuncia la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
I. Erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, conseguente il mancato esame dell'allegazione a sospetto delle dichiarazioni dei chiamanti in correità OL PA, D'AN IN e TO CO, risultando peraltro quelle del OL prive di attendibilità intrinseca ed estrinseca e, sul reato di cui al capo o), di riscontro esterno, mancando di efficacia a tal fine le dichiarazioni del RA SE AN;
II. erronea applicazione dell'art. 317 cod. pen. nella qualificazione giuridica del reato di cui al capo v).
III. con motivo ex art. 585 cod. proc. pen. denunciava la sentenza impugnata anche per l'inosservanza degli artt. 513 cod. proc. pen. e 6, comma 5, legge 7.8.1997, n. 267, e per la mancanza e manifesta illogicità della motivazione conseguente la valutazione di prove inutilizzabili.
Il ricorso merita accoglimento.
La Corte d'Appello ha ritenuto di fondare il convincimento di responsabilità del NI sulle dichiarazioni del OL PA, il quale si è autoaccusato ed ha accusato l'attuale ricorrente per entrambi i fatti. Ha ritenuto le chiamate in correità riscontrate obiettivamente dalle dichiarazioni dei coimputati D'AN IN e RA SE AN, quanto al reato di corruzione per l'affare ITALMENSE, capo o), e da quelle del solo RA, quanto al reato di concussione in danno di DE IS OS e della ITALTECNO s.r.l., capo v).
In entrambi i casi. al fine di poter procedere alla ricerca di elementi di riscontro esterni, il giudice d'appello ha dato per accertata l'attendibilità estrinseca ed intrinseca delle chiamate in correità del OL PA nei confronti del ricorrente in contrasto con un elemento di determinante pregnanza probatoria, della cui esistenza si dà atto in motivazione, costituito dalla inimicizia politica e dalle ragioni di odio e vendetta per una precedente denunzia di affarismo e di comportamento illegale nella gestione amministrativa di enti di rilevanza pubblica, mossa dall'accusato al chiamante con istanza agli organi del partito di comune appartenenza (sentenza d'appello pag. 109, rigo 20, e pag.113).
Nel procedere alla valutazione della prova, la Corte territoriale non si è attenuta alle modalità di esame della chiamata in correità, ha altresi contraddetto un criterio specificamente indicato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in punto di credibilità estrinseca del dichiarante, ha conferito validità di riscontro a dichiarazioni di coimputato circa notizie ricevute dalla fonte primaria di accusa prive pertanto di autonomia e non concretamente riferentesi alla posizione del ricorrente.
Invero, "in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa", (Cass., SS.UU., n. 1663/93, ric. Marino, rv. 192465). Nel caso di specie alla chiamata in correità illegittimamente è stato conferito valore probatorio poiché le dichiarazioni del OL risultano non essere disinteressate ma con alta probabilità provocate da motivi di odio o inimicizia. Peraltro, non potendo essere il requisito della verosimiglianza del loro contenuto affermato con la sostituzione dei richiesti elementi oggettivi di riscontro con la cosiddetta "attendibilità generale" del chiamante, da desumersi dalla autoincolpazione del OL, la quale comporterebbe per il chiamato in correità l'obbligo di fornire la prova dell'innocenza, i riscontri proposti, in assenza di ogni altro elemento, pur non dovendo presentare il valore di prova autonoma, non possono ritenersi offrire ampie garanzie in ordine alla veridicità. Le dichiarazioni del RE "de relato" devono ritenersi prive della intrinseca attendibilità, poiché non sono di origine autonoma, ma fanno capo all'unica fonte di provenienza della notizia, cioè al OL PA e sono prive dell'indicazione di concreti elementi che si riferiscono alla posizione del NI. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del NI IC per le imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto.
Al rigetto del ricorso del RI segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NO OR per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione. Rigetta quanto agli effetti civili il ricorso dello stesso NO. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI IC per non aver commesso i fatti di cui ai capi O e V.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SS AT relativamente al capo N per non aver commesso il fatto. Annulla altresi la sentenza impugnata nei confronti di SS relativamente al capo O e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso del SS.
Rigetta il ricorso del RI che condanna alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999