Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2013, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 17/01/2013
Dott. CASUCCI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 152
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI IO - Consigliere - N. 23062/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN VA OR N. IL 04/04/1953;
avverso la sentenza n. 219/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 27/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27 febbraio 2012, la Corte d'Appello di Palermo, 2A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala appellata da NO IO LV, lo assolveva dal reato ascrittogli al capo A perché il fatto non sussiste e per l'effetto rideterminava la pena in ordine al reato sub B in mesi 5 di reclusione ed Euro 500,00 di multa;
confermava nel resto l'impugnata sentenza con la quale questi era stato dichiarato colpevole di truffa aggravata in danno del Comune di Pantelleria presso il quale prestava servizio, per essersi allontanato indebitamente dall'ufficio durante le ore di lavoro nei giorni 29, 30, 31 ottobre, 4 e 27 novembre 2008.
La Corte territoriale, certa essendo la prova dell'indebito allontanamento dall'ufficio, escludeva che il danno arrecato alla pubblica amministrazione fosse economicamente non apprezzabile. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 640 Cod. Pen. per non avere la sentenza impugnata spiegato compiutamente la sussistenza del reato nonostante l'esiguo ammontare del danno patrimoniale, economicamente non apprezzabile. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È condiviso il principio di diritto, richiamato anche dal ricorrente, secondo il quale la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (Cass. Sez. 2, 12.6.2008 n. 26722, Cass. Sez. 2, 6.10.2006 n. 34210). Ma di tale regola ermeneutica hanno fatto corretto uso i giudici di merito, che hanno anche quantificato il danno in cento/00 Euro circa. Va ribadito che "il palese ingiustificato protrarsi della assenza dal posto di lavoro dell'imputato, ha realizzato una sospensione di fatto del rapporto di impiego che ha necessariamente prodotto - avuto anche riguardo alle dimensioni circoscritte della unità produttiva.... - un danno patrimoniale per l'ente, chiamato a retribuire una "frazione" della prestazione giornaliere non effettuata, e con l'ulteriore danno (patrimoniale e di immagine) correlato alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo, rimasto così sguarnito della corrispondente unità di lavoro. Circostanze tutte, quelle esposte, al cui risalto, agli effetti della configurazione del reato contestato, non può certo far velo la eventuale difficoltà di quantificazione del danno, considerato che, nella specie, la relativa sussistenza ed apprezzabilità in termini economici è da reputarsi sussistente al di là di ogni ragionevole dubbio." (cfr. Cass. Sez. 2, n. 34210/2006 cit.). Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013