Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
L'ipotesi di tentativo è configurabile nel delitto di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter cod. pen., attesa la natura di questo quale figura autonoma di reato, allorchè sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione). Nell'affermare tale principio la Corte ha considerato non decisiva la mancanza di una figura di reato parallela a quella delineata nell'art. 322 cod. pen..
Commentari • 3
- 1. Alle S.U. la questione della configurabilità del reato di cuiMarianna Ricci · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in commento la Sesta Sezione della Cassazione affronta la spinosa questione dei rapporti e delle interferenze tra le due forme di istigazione a delinquere previste dagli artt. 322 (Istigazione alla corruzione) e 377 c.p. (Intralcio alla giustizia). Per vero, è proprio quest'ultima disposizione a costituire il fulcro dell'indagine condotta dai Giudici di piazza Cavour, che analizzano la struttura e i presupposti di applicabilità del delitto di intralcio alla giustizia (già subornazione) nella particolare ipotesi in cui il soggetto indotto al mendacio sia il consulente tecnico del pubblico ministero. La Corte, infatti, è chiamata a sciogliere il nodo dell'applicabilità …
Leggi di più… - 2. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 10 giugno 2022
La fattispecie delittuosa della corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma è posta a presidio del potere giudizio censurando severamente le condotte corruttive inerenti atti giudiziari, tutelando la terzietà dei magistrati nell'espletamento delle proprie mansioni. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). L'arresto è facoltativo in flagranza con riferimento al primo …
Leggi di più… - 3. Processo penale, consulente, Pubblico Ministero, denaro, offerta, penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2007, n. 12409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12409 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/02/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 299
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 039936/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
nei confronti di:
1) IN OR, N. IL 22/05/1941;
avverso ORDINANZA del 05/10/2006 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La vicenda procedimentale si sviluppa a seguito di un incidente aereo, avvenuto nello spazio sovrastante l'aeroporto di Milano Linate, che causò la morte del pilota e del copilota e la caduta del velivolo su di un capannone industriale. Ne è scaturita una inchiesta giudiziaria, che ha indotto il p.m. procedente a nominare un consulente, nella persona del sig. LI RC, funzionario ENAC, ente preposto al controllo. Costui risulta avvicinato dai responsabili della società RO, proprietaria del velivolo, per il tramite di un altro funzionario dell'ENAC, FI OR, il quale risulta aver preso contatti ed aver stretto accordi per il pagamento di un prezzo corruttivo non inferiore ad Euro 150.000,00. Risulta che il LI abbia denunciato questo abboccamento e, su consiglio delle stesse Autorità procedenti, abbia simulato di accettare il prezzo della corruzione, in modo da porre gli organi inquirenti in condizione di disvelare compiutamente le condotte illecite.
2. Avverso il provvedimento cautelare emesso dal GIP nei confronti dello FI presenta istanza di riesame la difesa dell'indagato, rilevando, fra l'altro, che al caso non possa attagliarsi l'ipotesi di corruzione ex art. 319 c.p., perché il LI ha solo simulato la volontà di aderire alla proposta corruttiva. Sicché, il reato correttamente configurabile sarebbe l'istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., ipotesi che non consente alcuna emissione di provvedimento restrittivo.
3. Il Tribunale del riesame di Milano, nell'accogliere sostanzialmente una simile impostazione, non. manca di segnalare che potrebbe ravvisarsi una ipotesi di tentativo di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p., ipotesi che consente l'emissione di ordinanza cautelare. Tuttavia, in punto di esigenze cautelari, il Tribunale ne esclude la sussistenza, sia per la probabile concedibilità delle attenuanti generiche (in considerazione dell'incensuratezza, della non più giovane età, del comportamento processuale dello FI) sia per la probabile definizione del procedimento attraverso il ricorso ad un rito alternativo (elementi questi che militerebbero a favore di una prognosi di sospensione condizionale della pena), sia ancora per l'assenza di pericolo di inquinamento delle prove.
4. Il P.M. ricorre avverso la revoca del provvedimento cautelare emesso nei confronti dello FI.
5. Lamenta violazione di legge, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, vizio della motivazione.
6. Sostiene: a) che il Tribunale ha considerato pacifici i fatti oggetto di giudizio, mentre essi sono ben lontani dall'essere compiutamente delineati;
b) che i limiti di pena del tentativo di corruzione in atti giudiziari contemplano pene compatibili con l'applicazione della più rigorosa misura custodiale;
c) che comunque il reato si sarebbe consumato con riguardo allo FI, stante la sua qualifica di ispettore ENAC con specifici compiti di vigilanza su RO e, dunque, di pubblico ufficiale che avrebbe ricevuto danaro per porre in essere atti contrari ai propri doveri d'ufficio, consistiti nell'attività di mediazione fra la RO e il LI;
d) che sarebbe erronea la valutazione di assenza delle esigenze cautelari. Con memoria presentata nell'imminenza dell'udienza camerale la difesa dello FI si sofferma sulla qualificazione giuridica del fatto, segnatamente sulla inconfigurabilità del reato di tentata corruzione in atti giudiziari e sulla possibilità di ravvisare - in bonam partem - l'istigazione alla corruzione, ovvero il reato di subornazione di cui all'art. 377 c.p.. 7. Il ricorso è infondato.
8. Va rilevato, con riferimento al motivo sub 6 a), che non può esser contestato in questa sede, in quanto attinente all'apprezzamento del fatto, il convincimento dei giudici di merito, basato su obiettive risultanze processuali, come emergenti allo stato degli atti, adeguatamente e logicamente esposte.
9. In ordine al punto indicato sub 6 b), il Tribunale del riesame, pur mostrando di condividere la tesi della configurabilità dell'istigazione di cui all'art. 322 c.p., procede, tuttavia, all'analisi delle esigenze cautelari, sul presupposto, anche solo eventuale, che possa essere attribuito all'indagato il reato tentato di corruzione in atti giudiziari, ipotesi che consente l'emissione del provvedimento restrittivo.
10. Nei limiti in cui è possibile in questa sede sviluppare un esame in diritto della questione, il presente collegio precisa che il reato di corruzione in atti giudiziari nella sua struttura normativa non si distingue dalla corruzione comune, quanto al soggetto attivo, agli elementi costitutivi e alla tipologia delle condotte richiesti per la configurazione del reato. Come accade per la corruzione "generica", il compimento dell'atto non è elemento costitutivo del reato ed è indifferente che l'atto "comprato" sia contrario o conforme ai doveri dell'ufficio rivestito. Il favore o il danno vengono considerati oggettivamente dalla norma incriminatrice. Ciò che caratterizza il reato di corruzione in atti giudiziari è il rapporto della pattuizione illecita con il processo. È tale rapporto che rende la condotta conforme alla fattispecie tipica.
11. L'articolo in esame configura una ipotesi autonoma di reato. L'autonomo nomen iuris della fattispecie, la presenza di un dolo specifico consistente nel favorire o danneggiare una parte in un processo, e la presenza di circostanze aggravanti nel secondo comma impongono una simile conclusione.
12. Circa la ravvisabilità del tentativo, la mancata previsione di una figura di reato parallela a quella delineata nell'art. 322 c.p., ha indotto taluno ad opinare che il tentativo di corruzione in atti giudiziari non sia punibile. La tesi, ad avviso del presente collegio, è errata. In assenza di orientamenti giurisprudenziali sul punto specifico, la più accreditata dottrina non ha mancato di evidenziare che la definizione legislativa dell'art. 322 c.p. (istigazione) non deve trarre in inganno l'interprete. La norma non prevede una vera e propria forma di istigazione, la quale si verifica nel concorso di persone nel reato quando un terzo fa sorgere o rafforza l'altrui proposito criminoso, bensì soltanto un tentativo di corruzione attiva, in cui pur essendo compiuta l'azione tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) l'evento non si verifica (ad es. per mancata accettazione). L'elevazione a figura autonoma di reato del tentativo di corruzione attiva non comporta - secondo logica - l'impossibilità di configurare l'ipotesi tentata nel reato di corruzione in atti giudiziari, che è a sua volta figura autonoma di reato rispetto alla forma comune di corruzione. L'aporia riscontrabile nel codice di diritto sostanziale, che renderebbe certo auspicabile un nuovo intervento riformatore, non autorizza tuttavia interpretazioni volte ad escludere la punibilità per il tentativo di corruzione in atti giudiziari: nell'un caso il tentativo viene incriminato direttamente - senza bisogno di combinare le singole norme incriminatici con l'art. 56 nell'altro caso il tentativo può essere enucleato attraverso la tradizionale combinazione della norma incriminatrice (nella specie l'art. 319 ter c.p.) con il disposto dell'art. 56.
13. Secondo la giurisprudenza il delitto di corruzione (così anche quello di corruzione in atti giudiziari) si configura come un reato a concorso necessario. L'affermazione, secondo il presente collegio, può essere giudicata corretta se attraverso essa si intenda significare che ogni fatto di corruzione ha nella sua struttura almeno due soggetti. Susciterebbe invece perplessità una tesi - pure autorevolmente sostenuta in dottrina - che pretendesse che corruzione attiva e corruzione passiva siano indefettibilmente richieste per l'integrazione di un unico reato a concorso necessario, di guisa che, se manca una delle due, il reato (sia pure sotto forma di tentativo) non sarebbe configurabile.
14. Operate queste doverose precisazioni, il collegio ritiene comunque corretta la scelta, operata dal Tribunale di Milano, di esaminare le esigenze cautelari relative all'indagato FI, per l'ipotesi che il reato tentato di corruzione in atti giudiziari sia ritenuto configurabile.
15. L'indagato, nel porsi in rapporto con il corruttore e con il pubblico ufficiale da corrompere, ha assunto la tipica funzione dell'intermediario, figura consentita dall'impianto legislativo. Erronea appare l'impostazione d'accusa sul punto. L'intermediario, ancorché pagato per aver interposto i suoi buoni uffici, non può certo mutare la natura dell'accordo corruttivo, il quale - è acclarato in atti - non si è perfezionato per aver il LI soltanto simulato una volontà di accettare, allo scopo di consentire il più ampio disvelamento delle condotte criminose. Nè è possibile argomentare - come sembra faccia il p.m. ricorrente - che lo FI, essendo pubblico funzionario dell'ENAC, ente preposto al controllo, si sia reso responsabile di un autonomo reato di corruzione consumato, in quanto il pagamento nei suoi confronti si sarebbe perfezionato. Non è invero consentito modificare le risultanze procedimentali, da cui si evince (almeno allo stato degli atti) che lo FI non venne pagato per omettere i controlli nei confronti del vettore aereo, cui era preposto presso l'ENAC, ma venne retribuito solo per fungere da intermediario nella trattativa che l'RO aveva intrapreso per corrompere il consulente tecnico del p.m. titolare delle indagini preliminari.
16. Venendo all'ultimo motivo di ricorso sulle esigenze cautelari, esso è infondato. Il tribunale ha correttamente motivato le ragioni per cui la custodia cautelare andasse revocata (confessione;
impossibilità di inquinamento probatorio;
pena contenibile nei limiti della sospensione e dei benefici penitenziari;
incensuratezza e concedibilità delle generiche). Ben vero che il Tribunale abbia inserito nella propria motivazione un argomento erroneo, relativo alla prognosi favorevole in caso si addivenisse alla celebrazione di un rito alternativo, cui conseguirebbe un trattamento più favorevole in termini di quantificazione della pena. Per giurisprudenza assolutamente costante non è consentito introdurre in un giudizio previsionale il verificarsi di un evento "incertus an" e legato all'esercizio di un potere dispositivo di parte. Ma si tratta in tutta evidenza di un argomento sovrabbondante, non determinante comunque nella decisione di revoca della misura cautelare, suffragata da ben solide ragioni congruamente esposte e rappresentate. 17. Segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2007