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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/11/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella composto dai seguenti magistrati: dott. LE MI Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. AR ER Giudice rel. nella camera di consiglio del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 4098 / 2025 VG promossa da:
Parte_1 C.F._1
, , Parte_2 CodiceFiscale_2
con l'avv. Marco Bozzalla;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Biella 416/2016
Conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito affinché, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza N. 416/2016 emessa in data 16.06.2016 e pubblicata in data 14.07.2016 – R.G.N. 139/2014:
sopprimere le condizioni relative all'affidamento e frequentazione dei figli ormai maggiorenni;
sopprimere la condizione relativa alla assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_2
ordinando all'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di BIELLA – Ufficio Provinciale –
[...]
Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare l'annotamento di cancellazione della trascrizione dell'ordinanza emessa in data 17.02.2011 Rep. 1932/2009 e trascritta in data 24.09.2012 R.G.N. 7033
R.G.P. 5609, con esonero del Dirigente l'Ufficio da ogni responsabilità al riguardo;
fermo ed invariato il resto. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
pagina 1 di 2 Con ricorso congiunto del 17 ottobre 2025 le parti chiedevano una modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio pronunciata inter partes; gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero;
la giudice assegnava un termine per il deposito di note scritte e si riservava all'esito di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza. Tanto premesso, gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico o le norme imperative, dato atto che i figli della coppia sono diventati maggiorenni e che la signora ha riconsegnato la casa familiare al signor essi meritano Parte_2 Parte_1
pertanto di essere recepiti. Infine, in assenza di soccombenza nulla si dispone sulle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, omologa e prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe. Nulla sulle spese.
Biella, 12/11/2025
la Giudice rel. il Presidente
AR ER LE MI
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella composto dai seguenti magistrati: dott. LE MI Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. AR ER Giudice rel. nella camera di consiglio del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 4098 / 2025 VG promossa da:
Parte_1 C.F._1
, , Parte_2 CodiceFiscale_2
con l'avv. Marco Bozzalla;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Biella 416/2016
Conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito affinché, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza N. 416/2016 emessa in data 16.06.2016 e pubblicata in data 14.07.2016 – R.G.N. 139/2014:
sopprimere le condizioni relative all'affidamento e frequentazione dei figli ormai maggiorenni;
sopprimere la condizione relativa alla assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_2
ordinando all'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di BIELLA – Ufficio Provinciale –
[...]
Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare l'annotamento di cancellazione della trascrizione dell'ordinanza emessa in data 17.02.2011 Rep. 1932/2009 e trascritta in data 24.09.2012 R.G.N. 7033
R.G.P. 5609, con esonero del Dirigente l'Ufficio da ogni responsabilità al riguardo;
fermo ed invariato il resto. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
pagina 1 di 2 Con ricorso congiunto del 17 ottobre 2025 le parti chiedevano una modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio pronunciata inter partes; gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero;
la giudice assegnava un termine per il deposito di note scritte e si riservava all'esito di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza. Tanto premesso, gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico o le norme imperative, dato atto che i figli della coppia sono diventati maggiorenni e che la signora ha riconsegnato la casa familiare al signor essi meritano Parte_2 Parte_1
pertanto di essere recepiti. Infine, in assenza di soccombenza nulla si dispone sulle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, omologa e prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe. Nulla sulle spese.
Biella, 12/11/2025
la Giudice rel. il Presidente
AR ER LE MI
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