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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8842 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 20877/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dr. GO ZI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20877 del R.G.A.C.C. dell'anno
2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 30/09/2025, e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del curatore fallimentare, rappresenta-
[...] P.IVA_1 ta e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Pau- dano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via A.
Diaz n.180.
-ATTORE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Ciro Nappo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Stendhal n.23.
-CONVENUTA -
NONCHE'
(C.F. ), residente in Mariglianel- CP_2 C.F._2 la (NA) alla via Cortagna n. 16.
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI:
1
Per parte attrice: 1)- Dichiarare, nei confronti del Controparte_3
(C.F. – Fall. n. 197/2019 del Tribunale di Napoli in
[...] P.IVA_2 persona del curatore Dott. e per tutti i motivi esposti nella Persona_1
narrativa del presente atto di citazione, inefficace ai sensi dell'art. 2901 Codice
Civile, quale atto di disposizione del patrimonio compiuto a titolo gratuito dal debitore , nata a [...] il [...], il contratto CP_1
di donazione di cui in premessa del 14 luglio 2023 a rogito del Notaio
[...]
del 14.07.2023 (trascritto in data 17.07.2023 presso la Conservatoria Per_2
dei RR.II. di Caserta-SMCV, ai nn. Reg. gen. 28351; reg. part. 22350) con il quale la Sig.ra ha donato alla propria figlia, Sig.ra CP_1 CP_2
la quota di ½ della piena proprietà di un villino sito nel Comune di
[...]
Mariglianella, alla Via Cortagna, n. 16, riportato in catasto al Fg. 3, p.lla 1297, sub. 1, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, sup. catastale totale mq 205, totale escluse aree scoperte mq 192, rendita euro 794,05. 2)- Per l'effetto, nell'ipotesi in cui
Sig.ra nata a [...] il [...], non abbia più (per CP_2
alienazione, perimento, dispersione o per qualunque altro motivo), la quota di ½ della piena proprietà del predetto bene immobili innanzi indicato al capo 16), condannare la sig.ra nata a [...] il [...], al CP_2 pagamento in favore del (C.F. Controparte_4
– Fall. n. 197/2019 del Tribunale di Napoli in persona del curato- P.IVA_2
re Dott. , della somma che verrà accertata in corso di giudi- Persona_1 zio mediante CTU (che fin da ora si richiede), od in subordine a quella somma diversa (maggiore o minore) meglio vista dal Giudicante in base agli atti e do- cumenti di causa od anche in via equitativa, a titolo di equivalente pecuniario della la quota di ½ della piena proprietà del predetto beni immobile analitica- mente descritto ed indicato nella premessa del presente atto di citazione al capo
16), donata dalla sig.ra , nata a [...] il 22 maggio CP_1
1975, alla sig.ra nata a [...] il [...], ed oggetto CP_2 del citato contratto di donazione di cui in premessa del 14 luglio 2023 (trascritto in data 17.07.2023 presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta-SMCV, ai nn.
Reg. gen. 28351; reg. part. 22350) a rogito del Notaio (reper- Persona_2
torio n. 10539 e raccolta n. 8332), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
2
dalla data del contratto di donazioni (del 14.07.2023) od in subordine dalla do- manda e fino al soddisfo. 3)- Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Caserta-
SMCV la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabili- tà. 4)- Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del giudizio in favore (C.F. – Fall. Controparte_4 P.IVA_2
n. 197/2019 del Tribunale di Napoli in persona del curatore Dott. Persona_3
.
[...]
Per parte convenuta: voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere: A) in via preliminare, in considerazione delle conclusioni alle quali è giunto il C.T.U.
Dott. nell'ambito del giudizio r.g. n. 14186/2021 del Tribunale Persona_4
di Napoli, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della deci- sione del procedimento r.g. n. 14186/2021 nell'ambito del quale la Curatela del
Fallimento della ha esercitato l'azione di respon- Parte_2
sabilità tra gli altri anche nei confronti della Dott.ssa ovvero, in CP_1 via subordinata rinviare il presente giudizio (sussistendo evidenti ragioni di pre- giudizialità e/o opportunità) in attesa della decisione di quello r.g. n.
14186/2021; B) rigettare, in ogni caso, ogni e qualsiasi domanda formulata dal- la attrice nei confronti della Dott.ssa poiché infondata Pt_1 CP_1 sia in fatto sia in diritto non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., non vantando essa Curatela alcun credito, nemmeno astratto
e/o eventuale, nei confronti della concludente. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al costituito procuratore che ne ha fatto an- ticipo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 01.10.2024 la
[...]
(di seguito, per brevità, la Curatela) ha convenuto Parte_1 dinnanzi questo Tribunale e al fine di dichiarare CP_1 CP_2
inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto a rogito Notaio del Persona_2
14.07.2023 (trascritto in data 17.07.2023 presso la Conservatoria dei RR.II. di
Caserta-SMCV, ai nn. Reg. gen. 28351; reg. part. 22350), con cui CP_1
3
ha donato alla propria figlia, la quota di ½ della piena proprietà CP_2
di un villino sito nel Comune di Mariglianella, alla Via Cortagna, n. 16, riportato in catasto al Fg. 3, p.lla 1297, sub. 1, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, sup. catastale to- tale mq 205, totale escluse aree scoperte mq 192, rendita euro 794,05.
A sostegno delle sue ragioni, la Curatela ha esposto che:
1) con sentenza n.200/2019 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della
Parte_1
2) rivestiva la carica di consigliere del c.d.a. della fallita dalla data CP_1
del 25.06.2014 al 26.10.2016;
3) ha proposto innanzi al Tribunale di Napoli azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ed ex art. 146. l.f., iscritta RGN 14186/2021, tutt'ora pendente.
In ragione dell'esperimento della suddetta azione di responsabilità, il CP_4
chiedeva accertarsi la responsabilità degli amministratori della fallita e in partico- lare, per quanto è rilevante ai fini dell'odierno giudizio, che “ i Sigg.ri CP_1
e , in solido tra loro (ovvero per quanto di ragione) e in soli-
[...] Parte_3
do (ovvero per quanto di ragione) con gli amministratori di cui ai punti a., b. e c. che precedono, al risarcimento in favore della curatela del fallimento
[...]
dei danni patiti dalla società e dai creditori sociali, limita- Controparte_5 tamente all'importo di € 612.171,27 ovvero nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa, se del caso anche a mezzo CTU, ovvero, in estremo subordine, in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria per le causali meglio indicate nel capo A) del presente atto (voci di danno sub C, D); b. i
Sigg.ri i Sigg.ri , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e in solido tra loro (ovvero per quanto di ragione) e in so-
[...] Parte_3
lido con gli amministratori di cui al punto a. che precede (ovvero per quanto di ragione), al risarcimento in favore della curatela del Parte_1 dei danni patiti dalla società e dai creditori sociali, limitatamen-
[...]
te all'importo di € 1.415.482,05 ovvero nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa, se del caso anche a mezzo CTU, ovvero, in estremo subordine, in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria per le causali me- glio indicate nel capo A) del presente atto (a titolo di danno da aggravamento,
4
come determinato ai sensi della lettera E della parte in diritto del presente at- to)”.
Nell'atto introduttivo, la Curatela ha evidenziato che, in seguito al compimento dell'atto dispositivo della – così come specificato in premessa - la CP_1 donante risulterebbe proprietaria soltanto di quote di terreni e fabbricati siti in
MA ed AC (cfr. allegati nn.11 e 12 all'atto di citazione), incapienti per garantire il credito risarcitorio azionato nei confronti della che rispon- CP_1 derebbe in via solidale per euro di € 1.415.482,05 secondo un metodo di calcolo, ovvero di € 612.171,27, secondo altro modello di calcolo, così come specificato nell'allegato 6 all'atto di citazione.
Pertanto, considerando il sopracitato atto di donazione fraudolento e pregiudizie- vole per le ragioni creditorie, così come oggetto di accertamento nel giudizio ex art 146 l.f., la Curatela ha agito ex art. 2901 c.c. per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione.
Si è costituita che ha sostenuto l'infondatezza della domanda pro- CP_1
spettata da parte attrice.
In particolare, nei propri scritti difensivi, la convenuta ha precisato di aver sem- pre ribadito la sua estraneità ai fatti oggetto di accertamento del giudizio di re- sponsabilità degli amministratori rg n.14186/2021, ove è sub iudice la verifica del credito risarcitorio della Curatela nei suoi confronti.
Ebbene, nel giudizio ex art 146 l.f. veniva nominato il CTU cui veniva chiesto di individuare” anche sulla scorta delle riclassificazioni dei bilanci della
[...]
il momento in cui si era verificato lo stato di Controparte_6 scioglimento della fallita e, conseguentemente, quantifichi i danni subiti dalla società e dai creditori sociali derivanti dagli inadempimenti contestati agli am- ministratori della fallita, operando le opportune tra i soggetti che si sono succe- duti nella carica di amministratori della società”.
La convenuta ha depositato nell'odierno giudizio la relazione del ctu (cfr. allegati alla precisazione conclusioni), ove nella parte IV relativa all'imputazione dei danni agli amministratori veniva riportato che “Per imputare i danni quantifica- ti nel precedente capitolo agli amministratori è necessario eseguire la ricostru-
5
zione della composizione del consiglio d'amministrazione a partire dalla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, ossia il 31/12/2017.”
Di seguito venivano specificato, all'interno della relazione, i nominativi degli amministratori in carica da quel periodo temporale in poi (con esclusione dell'odierna convenuta) e la quantificazione dei danni in capo agli stessi.
La convenuta, sulla scia di quanto riportato in CTU, ha sostenuto che non vi sono i presupposti per l'utile esperimento dell'azione semplice considerazione che nessun credito (allo stato nemmeno astratto e/o eventuale) può affermare di van- tare la Curatela nei suoi confronti.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione ex. art 295 c.p. del presente giudizio in attesa della decisione del procedimento RGN 14186/2021, mentre nel merito, il rigetto della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. avan- zata dalla curatela.
Nessuno si è costituito per CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_2 regolarmente citata mediante notifica avvenuta a mani proprie in data 1.10.2024
(cfr. allegati di parte attrice), ha deciso di non costituirsi.
In secondo luogo, va esaminata la richiesta di sospensione ex art 295 c.p.c. avan- zata da parte convenuta che ha sostenuto che, quando l'azione revocatoria è eser- citata a tutela di un credito in fase di accertamento, debba sospendersi ex art. 295
c.p.c. il giudizio per la revocatoria in attesa di quello di accertamento del credito, costituendo quello di accertamento della responsabilità dell'amministratore l'an- tecedente logico giuridico dell'azione revocatoria.
La Suprema Corte, sez. III, sentenza 14/05/2013 n° 1157, ha sottolineato però che tale orientamento giurisprudenziale è stato superato dalle Sezioni Unite, le quali, con sentenza del 18 maggio 2004, n. 9440, hanno espresso il contrapposto e, oramai consolidato, principio di diritto secondo il quale: "Poichè anche il cre- dito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in se- parato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorge- re della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria,
6
ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debi- tore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione ne- cessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di
contro
- versia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico
- giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sen- tenza negativa sull'esistenza del credito”.
Tanto premesso, scrutinata l'eccezione in via preliminare sollevata dalla conve- nuta, occorre entrare nel merito della questione e decidere sulla domanda di re- vocatoria proposta dalla Curatela.
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Si ricorda in via preliminare come l'art. 2901 c.c., per il concreto esperimento della tutela revocatoria, richieda:
1) l'esistenza, in capo al soggetto revocante, di una situazione di credito anche so- lo in forma di aspettativa dello stesso;
2) il materiale perfezionamento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antecedente o successivo alla nascita del credito stesso;
3) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del com- pimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorge- re del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimen- to;
4) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare an- che il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
Ebbene nel caso di specie risulta mancare proprio il primo presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. cioè, la sussistenza di una ragione creditoria in capo alla Cura- tela attrice.
7
Va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte da tempo, con orienta- mento consolidato, che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, pu- re nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revo- catoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante,
Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass.,
9 febbraio 2012, n. 1893; Cass., 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio
2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208).
Dunque, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esi- stenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrile- vanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr.
Cass. n. 23208 del 2016, cit.).
In tale prospettiva, quindi, non soltanto è da escludere che possa aversi la sospen- sione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., del giudizio promosso con l'azione revocatoria per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accerta- mento del credito per la cui conservazione la domanda è stata proposta (tra le al- tre, Cass., sez. un., n. 9040 del 2004, cit.), ma, segnatamente, è da ritenersi che l'azione ex art. 2901 c.c., è esperibile in base a semplice aspettativa di credito sol che quest'ultima non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., 18 luglio 2008, n.
20002).
Passando ora alla fattispecie concreta, è senza dubbio da escludere la sussistenza di una ragione creditoria, in capo alla Curatela, anche sotto il profilo dell'eventualità.
Tale assunto deriva principalmente dalla acquisizione della consulenza tecnica espletata nel giudizio di responsabilità ex art. 146 l.f. RGN 14186/2021 del Tri- bunale di Napoli, e ritualmente prodotta da parte convenuta nell'odierno giudi- zio.
8
A tal proposito, va osservato come la giurisprudenza ritenga prova atipica la con- sulenza tecnica d'ufficio resa in altro procedimento civilistico (cfr. Cass. n.
22384/2014; Cass. n. 9843/2014; Cass. n. 15714/2010; Cass. n. 15169/2010;
Cass. n. 2904/2009; Cass. n. 28855/2008).
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giu- dice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
“atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Cass. n. 2947/2023).
L'ingresso delle suddette prove nel processo deve avvenire, però, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione. Ciò è accaduto nel caso in esame, in quanto la consulenza risulta prodotta già in comparsa di risposta nella sua versione di “bozza” e poi in quella “definitiva” nella nota di precisazione delle conclusioni.
Il quesito posto dal giudice a quo al consulente è fondamentale, nell'odierno giu- dizio, ai fini di stabilire la sussistenza o meno del diritto creditorio vantato dalla
Curatela nei confronti della convenuta.
La domanda posta al CTU era quella di individuare” sulla scorta delle riclassifi- cazioni dei bilanci della il momento Controparte_7
in cui si era verificato lo stato di scioglimento della fallita e, conseguentemente, quantifichi i danni subiti dalla società e dai creditori sociali derivanti dagli ina- dempimenti contestati agli amministratori della fallita, operando le opportune tra i soggetti che si sono succeduti nella carica di amministratori della società”.
Infatti, gli amministratori, al verificarsi di una causa di scioglimento della socie- tà, devono senza indugio accertarla e darne formalmente atto, pena la responsabi- lità per danni. La mancata o ritardata gestione della fase di liquidazione, oppure la prosecuzione di attività dannose e non volte alla conservazione del patrimonio sociale, può portare a una condanna al risarcimento dei danni subiti dalla società
9
o dai creditori costituisce argomento di prova fondamentale in quanto la verifica della causa dello scioglimento della società.
Punto cruciale, per stabilire la sussistenza, anche in forma litigiosa, del diritto di credito risarcitorio, per la cui tutela la Curatela agisce in revocatoria, è quanto- meno l'accertamento della qualifica di amministratore in capo alla convenuta al momento in cui si è verificata la causa dello scioglimento della società.
La consulenza esperita esclude totalmente questo collegamento, dichiarando che
“Per imputare i danni quantificati nel precedente capitolo agli amministratori è necessario eseguire la ricostruzione della composizione del consiglio
d'amministrazione a partire dalla data in cui si è verificata la causa di sciogli- mento, ossia il 31/12/2017.
Circostanza pacifica, in quanto descritta proprio da parte attrice nell'atto di cita- zione, è quella per cui ha rivestito la carica di consigliere Cda del- CP_1
la fallita dal 25.06.2014 fino al 26.10.2016 e, quindi, fino a un anno e due mesi prima della causa di scioglimento della società.
Alla luce di ciò, i risultati della consulenza bastano ad escludere la sussistenza anche in via eventuale del credito in capo alla Curatela nei confronti di CP_1
, la quale non riveste la qualifica di amministratore della fallita, nel momento
[...] in cui si è verificata la condotta che origina il danno (e da cui discende il conse- guente credito risarcitorio).
Pertanto, quanto sopraesposto, risulta tranchant ai fini del rigetto della domanda di revocatoria ex. art 2901 c.c. formulata verso e CP_1 CP_2
rendendo inoltre superfluo l'esame di tutti gli altri elementi richiesti dalla norma.
Le spese di sono poste a carico della Curatela soccombente solo nei confronti di e non anche contumace, e ridotte del 30% attesa CP_1 CP_2 la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 4 comma 4, del DM n. 55 del 2014 e suc- cessive modifiche, alla luce del valore della controversia (da € 1.000.001 a €
2.000.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezio- ne di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo, tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate e della natura documentale del giudizio.
10
Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso ta- riffario ex art. 5, comma 1): “ai fini della liquidazione degli onorari a carico del- la parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere con- servativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assi- curare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (così Cass. n. 10089/2014; nello stesso senso V. Cass. 3697/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nel procedimento iscritto al n. 20877/2024 del ruolo gene- rale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta la domanda dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata dalla
[...]
nei confronti di Parte_8 CP_4 Parte_1 CP_8
e avverso. l'atto a rogito Notaio del
[...] CP_2 Persona_2
14.07.2023 (trascritto in data 17.07.2023 presso la Conservatoria dei RR.II. di
Caserta-SMCV, ai nn. Reg. gen. 28351; reg. part. 22350), con cui CP_1 ha donato alla propria figlia, la quota di ½ della piena proprie- CP_2 tà di un villino sito nel Comune di Mariglianella, alla Via Cortagna, n. 16, ripor- tato in catasto al Fg. 3, p.lla 1297, sub. 1, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, sup. cata- stale totale mq 205, totale escluse aree scoperte mq 192, rendita euro 794,05;
- Condanna la al pagamento Parte_1 delle spese di lite che liquida nella misura di euro 13283,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 6.10.25
Il Giudice
GO ZI
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dottoressa Giulia Varriale MOT in mirato nominato con DM 22.10.2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dr. GO ZI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20877 del R.G.A.C.C. dell'anno
2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 30/09/2025, e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del curatore fallimentare, rappresenta-
[...] P.IVA_1 ta e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Pau- dano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via A.
Diaz n.180.
-ATTORE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Ciro Nappo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Stendhal n.23.
-CONVENUTA -
NONCHE'
(C.F. ), residente in Mariglianel- CP_2 C.F._2 la (NA) alla via Cortagna n. 16.
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI:
1
Per parte attrice: 1)- Dichiarare, nei confronti del Controparte_3
(C.F. – Fall. n. 197/2019 del Tribunale di Napoli in
[...] P.IVA_2 persona del curatore Dott. e per tutti i motivi esposti nella Persona_1
narrativa del presente atto di citazione, inefficace ai sensi dell'art. 2901 Codice
Civile, quale atto di disposizione del patrimonio compiuto a titolo gratuito dal debitore , nata a [...] il [...], il contratto CP_1
di donazione di cui in premessa del 14 luglio 2023 a rogito del Notaio
[...]
del 14.07.2023 (trascritto in data 17.07.2023 presso la Conservatoria Per_2
dei RR.II. di Caserta-SMCV, ai nn. Reg. gen. 28351; reg. part. 22350) con il quale la Sig.ra ha donato alla propria figlia, Sig.ra CP_1 CP_2
la quota di ½ della piena proprietà di un villino sito nel Comune di
[...]
Mariglianella, alla Via Cortagna, n. 16, riportato in catasto al Fg. 3, p.lla 1297, sub. 1, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, sup. catastale totale mq 205, totale escluse aree scoperte mq 192, rendita euro 794,05. 2)- Per l'effetto, nell'ipotesi in cui
Sig.ra nata a [...] il [...], non abbia più (per CP_2
alienazione, perimento, dispersione o per qualunque altro motivo), la quota di ½ della piena proprietà del predetto bene immobili innanzi indicato al capo 16), condannare la sig.ra nata a [...] il [...], al CP_2 pagamento in favore del (C.F. Controparte_4
– Fall. n. 197/2019 del Tribunale di Napoli in persona del curato- P.IVA_2
re Dott. , della somma che verrà accertata in corso di giudi- Persona_1 zio mediante CTU (che fin da ora si richiede), od in subordine a quella somma diversa (maggiore o minore) meglio vista dal Giudicante in base agli atti e do- cumenti di causa od anche in via equitativa, a titolo di equivalente pecuniario della la quota di ½ della piena proprietà del predetto beni immobile analitica- mente descritto ed indicato nella premessa del presente atto di citazione al capo
16), donata dalla sig.ra , nata a [...] il 22 maggio CP_1
1975, alla sig.ra nata a [...] il [...], ed oggetto CP_2 del citato contratto di donazione di cui in premessa del 14 luglio 2023 (trascritto in data 17.07.2023 presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta-SMCV, ai nn.
Reg. gen. 28351; reg. part. 22350) a rogito del Notaio (reper- Persona_2
torio n. 10539 e raccolta n. 8332), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
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dalla data del contratto di donazioni (del 14.07.2023) od in subordine dalla do- manda e fino al soddisfo. 3)- Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Caserta-
SMCV la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabili- tà. 4)- Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del giudizio in favore (C.F. – Fall. Controparte_4 P.IVA_2
n. 197/2019 del Tribunale di Napoli in persona del curatore Dott. Persona_3
.
[...]
Per parte convenuta: voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere: A) in via preliminare, in considerazione delle conclusioni alle quali è giunto il C.T.U.
Dott. nell'ambito del giudizio r.g. n. 14186/2021 del Tribunale Persona_4
di Napoli, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della deci- sione del procedimento r.g. n. 14186/2021 nell'ambito del quale la Curatela del
Fallimento della ha esercitato l'azione di respon- Parte_2
sabilità tra gli altri anche nei confronti della Dott.ssa ovvero, in CP_1 via subordinata rinviare il presente giudizio (sussistendo evidenti ragioni di pre- giudizialità e/o opportunità) in attesa della decisione di quello r.g. n.
14186/2021; B) rigettare, in ogni caso, ogni e qualsiasi domanda formulata dal- la attrice nei confronti della Dott.ssa poiché infondata Pt_1 CP_1 sia in fatto sia in diritto non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., non vantando essa Curatela alcun credito, nemmeno astratto
e/o eventuale, nei confronti della concludente. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al costituito procuratore che ne ha fatto an- ticipo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 01.10.2024 la
[...]
(di seguito, per brevità, la Curatela) ha convenuto Parte_1 dinnanzi questo Tribunale e al fine di dichiarare CP_1 CP_2
inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto a rogito Notaio del Persona_2
14.07.2023 (trascritto in data 17.07.2023 presso la Conservatoria dei RR.II. di
Caserta-SMCV, ai nn. Reg. gen. 28351; reg. part. 22350), con cui CP_1
3
ha donato alla propria figlia, la quota di ½ della piena proprietà CP_2
di un villino sito nel Comune di Mariglianella, alla Via Cortagna, n. 16, riportato in catasto al Fg. 3, p.lla 1297, sub. 1, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, sup. catastale to- tale mq 205, totale escluse aree scoperte mq 192, rendita euro 794,05.
A sostegno delle sue ragioni, la Curatela ha esposto che:
1) con sentenza n.200/2019 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della
Parte_1
2) rivestiva la carica di consigliere del c.d.a. della fallita dalla data CP_1
del 25.06.2014 al 26.10.2016;
3) ha proposto innanzi al Tribunale di Napoli azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ed ex art. 146. l.f., iscritta RGN 14186/2021, tutt'ora pendente.
In ragione dell'esperimento della suddetta azione di responsabilità, il CP_4
chiedeva accertarsi la responsabilità degli amministratori della fallita e in partico- lare, per quanto è rilevante ai fini dell'odierno giudizio, che “ i Sigg.ri CP_1
e , in solido tra loro (ovvero per quanto di ragione) e in soli-
[...] Parte_3
do (ovvero per quanto di ragione) con gli amministratori di cui ai punti a., b. e c. che precedono, al risarcimento in favore della curatela del fallimento
[...]
dei danni patiti dalla società e dai creditori sociali, limita- Controparte_5 tamente all'importo di € 612.171,27 ovvero nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa, se del caso anche a mezzo CTU, ovvero, in estremo subordine, in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria per le causali meglio indicate nel capo A) del presente atto (voci di danno sub C, D); b. i
Sigg.ri i Sigg.ri , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e in solido tra loro (ovvero per quanto di ragione) e in so-
[...] Parte_3
lido con gli amministratori di cui al punto a. che precede (ovvero per quanto di ragione), al risarcimento in favore della curatela del Parte_1 dei danni patiti dalla società e dai creditori sociali, limitatamen-
[...]
te all'importo di € 1.415.482,05 ovvero nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa, se del caso anche a mezzo CTU, ovvero, in estremo subordine, in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria per le causali me- glio indicate nel capo A) del presente atto (a titolo di danno da aggravamento,
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come determinato ai sensi della lettera E della parte in diritto del presente at- to)”.
Nell'atto introduttivo, la Curatela ha evidenziato che, in seguito al compimento dell'atto dispositivo della – così come specificato in premessa - la CP_1 donante risulterebbe proprietaria soltanto di quote di terreni e fabbricati siti in
MA ed AC (cfr. allegati nn.11 e 12 all'atto di citazione), incapienti per garantire il credito risarcitorio azionato nei confronti della che rispon- CP_1 derebbe in via solidale per euro di € 1.415.482,05 secondo un metodo di calcolo, ovvero di € 612.171,27, secondo altro modello di calcolo, così come specificato nell'allegato 6 all'atto di citazione.
Pertanto, considerando il sopracitato atto di donazione fraudolento e pregiudizie- vole per le ragioni creditorie, così come oggetto di accertamento nel giudizio ex art 146 l.f., la Curatela ha agito ex art. 2901 c.c. per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione.
Si è costituita che ha sostenuto l'infondatezza della domanda pro- CP_1
spettata da parte attrice.
In particolare, nei propri scritti difensivi, la convenuta ha precisato di aver sem- pre ribadito la sua estraneità ai fatti oggetto di accertamento del giudizio di re- sponsabilità degli amministratori rg n.14186/2021, ove è sub iudice la verifica del credito risarcitorio della Curatela nei suoi confronti.
Ebbene, nel giudizio ex art 146 l.f. veniva nominato il CTU cui veniva chiesto di individuare” anche sulla scorta delle riclassificazioni dei bilanci della
[...]
il momento in cui si era verificato lo stato di Controparte_6 scioglimento della fallita e, conseguentemente, quantifichi i danni subiti dalla società e dai creditori sociali derivanti dagli inadempimenti contestati agli am- ministratori della fallita, operando le opportune tra i soggetti che si sono succe- duti nella carica di amministratori della società”.
La convenuta ha depositato nell'odierno giudizio la relazione del ctu (cfr. allegati alla precisazione conclusioni), ove nella parte IV relativa all'imputazione dei danni agli amministratori veniva riportato che “Per imputare i danni quantifica- ti nel precedente capitolo agli amministratori è necessario eseguire la ricostru-
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zione della composizione del consiglio d'amministrazione a partire dalla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, ossia il 31/12/2017.”
Di seguito venivano specificato, all'interno della relazione, i nominativi degli amministratori in carica da quel periodo temporale in poi (con esclusione dell'odierna convenuta) e la quantificazione dei danni in capo agli stessi.
La convenuta, sulla scia di quanto riportato in CTU, ha sostenuto che non vi sono i presupposti per l'utile esperimento dell'azione semplice considerazione che nessun credito (allo stato nemmeno astratto e/o eventuale) può affermare di van- tare la Curatela nei suoi confronti.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione ex. art 295 c.p. del presente giudizio in attesa della decisione del procedimento RGN 14186/2021, mentre nel merito, il rigetto della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. avan- zata dalla curatela.
Nessuno si è costituito per CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_2 regolarmente citata mediante notifica avvenuta a mani proprie in data 1.10.2024
(cfr. allegati di parte attrice), ha deciso di non costituirsi.
In secondo luogo, va esaminata la richiesta di sospensione ex art 295 c.p.c. avan- zata da parte convenuta che ha sostenuto che, quando l'azione revocatoria è eser- citata a tutela di un credito in fase di accertamento, debba sospendersi ex art. 295
c.p.c. il giudizio per la revocatoria in attesa di quello di accertamento del credito, costituendo quello di accertamento della responsabilità dell'amministratore l'an- tecedente logico giuridico dell'azione revocatoria.
La Suprema Corte, sez. III, sentenza 14/05/2013 n° 1157, ha sottolineato però che tale orientamento giurisprudenziale è stato superato dalle Sezioni Unite, le quali, con sentenza del 18 maggio 2004, n. 9440, hanno espresso il contrapposto e, oramai consolidato, principio di diritto secondo il quale: "Poichè anche il cre- dito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in se- parato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorge- re della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria,
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ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debi- tore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione ne- cessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di
contro
- versia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico
- giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sen- tenza negativa sull'esistenza del credito”.
Tanto premesso, scrutinata l'eccezione in via preliminare sollevata dalla conve- nuta, occorre entrare nel merito della questione e decidere sulla domanda di re- vocatoria proposta dalla Curatela.
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Si ricorda in via preliminare come l'art. 2901 c.c., per il concreto esperimento della tutela revocatoria, richieda:
1) l'esistenza, in capo al soggetto revocante, di una situazione di credito anche so- lo in forma di aspettativa dello stesso;
2) il materiale perfezionamento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antecedente o successivo alla nascita del credito stesso;
3) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del com- pimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorge- re del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimen- to;
4) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare an- che il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
Ebbene nel caso di specie risulta mancare proprio il primo presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. cioè, la sussistenza di una ragione creditoria in capo alla Cura- tela attrice.
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Va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte da tempo, con orienta- mento consolidato, che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, pu- re nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revo- catoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante,
Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass.,
9 febbraio 2012, n. 1893; Cass., 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio
2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208).
Dunque, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esi- stenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrile- vanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr.
Cass. n. 23208 del 2016, cit.).
In tale prospettiva, quindi, non soltanto è da escludere che possa aversi la sospen- sione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., del giudizio promosso con l'azione revocatoria per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accerta- mento del credito per la cui conservazione la domanda è stata proposta (tra le al- tre, Cass., sez. un., n. 9040 del 2004, cit.), ma, segnatamente, è da ritenersi che l'azione ex art. 2901 c.c., è esperibile in base a semplice aspettativa di credito sol che quest'ultima non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., 18 luglio 2008, n.
20002).
Passando ora alla fattispecie concreta, è senza dubbio da escludere la sussistenza di una ragione creditoria, in capo alla Curatela, anche sotto il profilo dell'eventualità.
Tale assunto deriva principalmente dalla acquisizione della consulenza tecnica espletata nel giudizio di responsabilità ex art. 146 l.f. RGN 14186/2021 del Tri- bunale di Napoli, e ritualmente prodotta da parte convenuta nell'odierno giudi- zio.
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A tal proposito, va osservato come la giurisprudenza ritenga prova atipica la con- sulenza tecnica d'ufficio resa in altro procedimento civilistico (cfr. Cass. n.
22384/2014; Cass. n. 9843/2014; Cass. n. 15714/2010; Cass. n. 15169/2010;
Cass. n. 2904/2009; Cass. n. 28855/2008).
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giu- dice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
“atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Cass. n. 2947/2023).
L'ingresso delle suddette prove nel processo deve avvenire, però, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione. Ciò è accaduto nel caso in esame, in quanto la consulenza risulta prodotta già in comparsa di risposta nella sua versione di “bozza” e poi in quella “definitiva” nella nota di precisazione delle conclusioni.
Il quesito posto dal giudice a quo al consulente è fondamentale, nell'odierno giu- dizio, ai fini di stabilire la sussistenza o meno del diritto creditorio vantato dalla
Curatela nei confronti della convenuta.
La domanda posta al CTU era quella di individuare” sulla scorta delle riclassifi- cazioni dei bilanci della il momento Controparte_7
in cui si era verificato lo stato di scioglimento della fallita e, conseguentemente, quantifichi i danni subiti dalla società e dai creditori sociali derivanti dagli ina- dempimenti contestati agli amministratori della fallita, operando le opportune tra i soggetti che si sono succeduti nella carica di amministratori della società”.
Infatti, gli amministratori, al verificarsi di una causa di scioglimento della socie- tà, devono senza indugio accertarla e darne formalmente atto, pena la responsabi- lità per danni. La mancata o ritardata gestione della fase di liquidazione, oppure la prosecuzione di attività dannose e non volte alla conservazione del patrimonio sociale, può portare a una condanna al risarcimento dei danni subiti dalla società
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o dai creditori costituisce argomento di prova fondamentale in quanto la verifica della causa dello scioglimento della società.
Punto cruciale, per stabilire la sussistenza, anche in forma litigiosa, del diritto di credito risarcitorio, per la cui tutela la Curatela agisce in revocatoria, è quanto- meno l'accertamento della qualifica di amministratore in capo alla convenuta al momento in cui si è verificata la causa dello scioglimento della società.
La consulenza esperita esclude totalmente questo collegamento, dichiarando che
“Per imputare i danni quantificati nel precedente capitolo agli amministratori è necessario eseguire la ricostruzione della composizione del consiglio
d'amministrazione a partire dalla data in cui si è verificata la causa di sciogli- mento, ossia il 31/12/2017.
Circostanza pacifica, in quanto descritta proprio da parte attrice nell'atto di cita- zione, è quella per cui ha rivestito la carica di consigliere Cda del- CP_1
la fallita dal 25.06.2014 fino al 26.10.2016 e, quindi, fino a un anno e due mesi prima della causa di scioglimento della società.
Alla luce di ciò, i risultati della consulenza bastano ad escludere la sussistenza anche in via eventuale del credito in capo alla Curatela nei confronti di CP_1
, la quale non riveste la qualifica di amministratore della fallita, nel momento
[...] in cui si è verificata la condotta che origina il danno (e da cui discende il conse- guente credito risarcitorio).
Pertanto, quanto sopraesposto, risulta tranchant ai fini del rigetto della domanda di revocatoria ex. art 2901 c.c. formulata verso e CP_1 CP_2
rendendo inoltre superfluo l'esame di tutti gli altri elementi richiesti dalla norma.
Le spese di sono poste a carico della Curatela soccombente solo nei confronti di e non anche contumace, e ridotte del 30% attesa CP_1 CP_2 la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 4 comma 4, del DM n. 55 del 2014 e suc- cessive modifiche, alla luce del valore della controversia (da € 1.000.001 a €
2.000.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezio- ne di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo, tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate e della natura documentale del giudizio.
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Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso ta- riffario ex art. 5, comma 1): “ai fini della liquidazione degli onorari a carico del- la parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere con- servativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assi- curare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (così Cass. n. 10089/2014; nello stesso senso V. Cass. 3697/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nel procedimento iscritto al n. 20877/2024 del ruolo gene- rale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta la domanda dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata dalla
[...]
nei confronti di Parte_8 CP_4 Parte_1 CP_8
e avverso. l'atto a rogito Notaio del
[...] CP_2 Persona_2
14.07.2023 (trascritto in data 17.07.2023 presso la Conservatoria dei RR.II. di
Caserta-SMCV, ai nn. Reg. gen. 28351; reg. part. 22350), con cui CP_1 ha donato alla propria figlia, la quota di ½ della piena proprie- CP_2 tà di un villino sito nel Comune di Mariglianella, alla Via Cortagna, n. 16, ripor- tato in catasto al Fg. 3, p.lla 1297, sub. 1, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, sup. cata- stale totale mq 205, totale escluse aree scoperte mq 192, rendita euro 794,05;
- Condanna la al pagamento Parte_1 delle spese di lite che liquida nella misura di euro 13283,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 6.10.25
Il Giudice
GO ZI
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dottoressa Giulia Varriale MOT in mirato nominato con DM 22.10.2024
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