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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 262 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3
, quali procuratori generali dei Parte_4 coniugi e Parte_5 [...]
, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna CP_1
Bruno e Gaetano Bruno, come in atti domiciliati,
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'avvocato CP_2
Anna Panariti, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
1549/21 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 22 dicembre 2021.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025, ai sensi
1 dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile- che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 30 marzo 2022, , Parte_1 [...]
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali procuratori generali dei coniugi e Parte_5
, proponevano appello, affidandone Controparte_1
l'accoglimento a cinque motivi di gravame, avverso la sentenza numero 1549/21, pubblicata in data 22 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva accolto la domanda proposta da tendente ad ottenere, ai sensi CP_2 dell'articolo 2901 del codice civile, una pronuncia dichiarativa di inefficacia del fondo patrimoniale costituito in data 18 luglio
2007 dai coniugi e , e la Parte_5 Controparte_1 condanna di al risarcimento dei danni subiti Parte_5 per le condotte delittuose da quest'ultimo perpetrate, che erano stati quantificati in euro 45.337,00, per danno non patrimoniale, ed in euro 53.500,00, per danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
2. Costituitasi in giudizio, impugnava le CP_2 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio ed, all'esito delle operazioni peritali, la causa, concessi i termini per il deposito di scritti conclusionali, veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È infondata, innanzi tutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, ai sensi dell'articolo 348 bis del codice di
2 procedura civile, da (cfr. la comparsa di CP_2 costituzione e risposta depositata in data 2 settembre 2022, alle pagine 2 e 35).
1.1. Ed, infatti, non è configurabile l'inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'articolo 348 bis del codice di procedura civile, in quanto l'impugnazione non è ancorata a difese ictu oculi pretestuose, illogiche o contraddittorie, tanto è vero che, per certi aspetti, si rivelano -le suddette difese- addirittura fondate.
2. L'appello proposto da , Parte_1 [...]
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali procuratori generali dei coniugi e Parte_5
, è, nei termini di seguito specificati, fondato Controparte_1
e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
3. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che: a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato inefficace il fondo patrimoniale costituito dai coniugi e , Parte_5 Controparte_1 con atto per notar el 18 luglio 2007, avente ad oggetto Per_1 beni mobili ed immobili di loro proprietà, nonostante non fosse stata dimostrata la sussistenza del consilium fraudis; b) il fondo patrimoniale, infatti, era stato costituito due anni prima che sorgesse il credito di -in virtù della sentenza CP_2 penale di condanna emessa nei confronti di Parte_5
e prima ancora che fosse intentato il giudizio civile finalizzato al risarcimento dei danni asseritamente subiti, instaurato nel
2012, che, all'epoca, non era nemmeno prevedibile;
c) CP_2
oltre tutto, aveva pignorato, fin dall'anno 2009, la
[...] pensione di , ricavandone una somma Parte_5 superiore perfino alla provvisionale concessale in sede penale, né poteva configurarsi in alcun modo l'eventus damni, tenuto
3 conto delle sostanze di , il quale era Parte_5 proprietario di beni residui che garantivano comunque una piena tutela per la presunta creditrice;
d) il fondo patrimoniale, del resto, era stato costituito -almeno secondo quanto era
“ragionevole ipotizzare”- nell'interesse di “due figli inoccupati”, perché “ancora impegnati negli studi universitari” e non certo per altre, meno commendevoli, ragioni (cfr. l'atto d'appello del
30 marzo 2022, alle pagine da 6 a 9).
4. Il Tribunale di Nocera Inferiore, invero, aveva fatto presente che: a) la domanda proposta da , CP_2 tendente ad ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia del fondo patrimoniale costituito dai coniugi Parte_5
e , con atto del 18 luglio 2007, avente ad Controparte_1 oggetto beni immobili ed un autocaravan appartenenti a e beni immobili appartenenti a Parte_5 Parte_5
e , era fondata e doveva essere
[...] Controparte_1 accolta;
b) ricorrevano, infatti, tutti i presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria, tra i quali, innanzi tutto, un atto di disposizione del debitore, sul quale gravava l'onere - che, nel caso di specie, non era stato assolto- di dimostrare che il patrimonio residuo era tale da soddisfare pienamente le pretese creditorie;
c) l'atto dispositivo posto in essere da
, unitamente a , peraltro, Parte_5 Controparte_1 aveva sottratto alla garanzia della creditrice diversi beni immobili, oltre che un bene mobile, in pendenza del processo penale a carico del primo, in relazione al quale era sorto il credito vantato da , a danno della quale erano CP_2 state commesse azioni delittuose di una certa gravità, accertate dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza numero
196/09 del 26 gennaio 2009 e poste in essere -alcune di esse- fino al mese di luglio del 2000 ed -altre di esse- fino all'anno
1997, epoche antecedenti alla costituzione del fondo
4 patrimoniale de quo; d) sussisteva, d'altro canto, anche il consilium fraudis, ulteriore presupposto richiesto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, in quanto Parte_5
era sicuramente a conoscenza del pregiudizio che
[...] avrebbe arrecato alla debitrice mediante l'atto dispositivo (da considerare a titolo gratuito), come era possibile evincere, per un verso, dal fatto che il decreto che disponeva il giudizio nei suoi confronti per i reati commessi a danno di CP_2 era del 20 febbraio 2007 e, per altro verso, dal fatto che aveva conferito nel fondo patrimoniale Parte_5 diversi beni immobili ed un bene mobile, dimostrando, quindi, di voler sottrarre una parte molto consistente del suo patrimonio alla garanzia del credito vantato da , CP_2 né era stato comprovato che il debitore fosse titolare di un patrimonio talmente capiente da non arrecare danno alla creditrice o, quanto meno, da non rendere più difficile la soddisfazione del credito;
e) non era fondata, infine, l'eccezione
-sollevata dai convenuti- di prescrizione dell'azione revocatoria, in quanto l'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato notificato entro il termine previsto dalla legge e, cioè, non oltre il 17 luglio 2012, mentre l'atto di costituzione del fondo patrimoniale risaliva al 18 luglio 2007, considerato, oltre tutto, che la sola consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario per la notifica doveva reputarsi sufficiente ad interrompere la prescrizione (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 6 ad
11).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono -in parte qua- sostanzialmente condivisibili e devono essere confermate in questa sede, non essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria, dalle ragioni di doglianza articolate dagli appellanti.
5 5.1. L'articolo 2901 del codice civile, come è noto, accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione revocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (cfr. Cass. civ.
n. 28141/23).
In coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue, come si è detto, fini restitutori, non vi è alcuna necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (cfr. Cass. civ. n. 4212/20).
E posto che l'esistenza del credito deve essere valutata sulla scorta della data dell'atto negoziale o del fatto illecito che ne sono fonte e non di quella della eventuale consacrazione in un titolo giudiziale, non può affatto essere messa in discussione, nel caso di specie, l'anteriorità del credito vantato da CP_2 rispetto al compimento -da parte di ,
[...] Parte_5 unitamente alla coniuge, dell'atto Controparte_1 dispositivo a titolo gratuito, consistito nella costituzione del fondo patrimoniale del 18 luglio 2007, atteso, da un lato, che l'illecito fonte della pretesa risarcitoria de qua era stato compiuto anni addietro, come accertato in sede penale, e, dall'altro, che il disponente, all'epoca della stipula dell'atto, era stato -come perspicuamente messo in rilievo anche dal
Tribunale di Nocera Inferiore- già rinviato a giudizio, giusta decreto del 20 febbraio 2007.
D'altronde, in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore
6 successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza -in capo al debitore stesso- dell'attitudine dell'atto di disposizione ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
5.2. E, su questa scia, è possibile ritenere -ancora una volta in linea con quanto sostenuto dal Giudice di primo grado- che fosse pienamente consapevole di rendere Parte_5 quanto meno più difficoltoso il soddisfacimento del credito vantato da avendo costituito un fondo CP_2 patrimoniale con gran parte dei suoi beni, di importante consistenza, e non essendo stata fornita alcuna dimostrazione della capienza dei residui beni a soddisfare le ragioni creditorie de quibus, tenendo a mente, in ogni caso, che, con riferimento all'elemento oggettivo, ai fini della configurabilità dell'eventus damni, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto -proprio come è avvenuto nella vicenda in esame- che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, e ciò secondo una valutazione da effettuare ex ante rispetto alla data dell'atto dispositivo, potendo tale pregiudizio consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una sua variazione qualitativa, che comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva (cfr. Cass. civ. n. 16221/19).
Peraltro, l'onere probatorio del creditore, sul punto, attiene alla mera dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, mentre, per contro, il debitore è tenuto a comprovare -diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie- che, nonostante l'atto di
7 disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass. n. 15265/06).
6. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, inerenti all'individuazione ed alla quantificazione monetaria dei danni subiti da , gli CP_2 appellanti hanno fatto presente che: a) il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva fondato la decisione su operazioni peritali, eseguite dal dott. , del tutto errate, Persona_2 lacunose e carenti, anche perché aventi ad oggetto una persona diversa rispetto a , non identificata con certezza CP_2 con riferimento al luogo ed alla data di nascita;
b) non era stato esplicitato in alcun modo il nesso eziologico tra i postumi che avrebbe riportato la danneggiata addirittura al 15%- e le Pt_6 condotte delittuose perpetrate da , né erano Parte_5 stati chiariti i criteri in virtù dei quali era stata determinata la percentuale del danno biologico riconosciuta a;
CP_2
c) l'elaborato peritale, d'altronde, era impreciso e contraddittorio sotto molteplici aspetti, sia con riferimento all'individuazione del periodo di svolgimento delle terapie, nel corso delle quali avrebbe subito violenza CP_2 sessuale, restando incinta della sua terza figlia, che, però, era nata in [...]epoca non coincidente con quella alla quale si riferivano gli illeciti, ed in relazione alla quale il consulente tecnico d'ufficio aveva addirittura affermato che sarebbe vissuta fino all'età di due anni con la famiglia di Parte_5
, nonostante ciò non fosse stato mai affermato dalla
[...] stessa danneggiata, sia in relazione all'erronea diagnosi di
“depressione reattiva cronicizzata” e di “stato ansioso-fobico”,
i cui sintomi non erano affatto emersi;
d) il dott.
[...]
, inoltre, elaborando in maniera personale i dati a Per_2
8 sua disposizione, aveva dapprima sostenuto che “gli eventi vissuti traumatici” non erano stati “elaborati compiutamente”
e, pertanto, avevano determinato “meccanismi di rimozione e negazione dell'affettività”, per poi precisare, subito dopo, che la stessa persona -e, cioè, possedeva una CP_2
“sufficiente capacità elaborativa dei vissuti”; e) ulteriori errori e contraddizioni erano rinvenibili nei tests effettuati, anch'essi inattendibili ed inutilizzabili ai fini della decisione, e perfino all'interno del medesimo test -MMPI2 versus MMPI2- in cui era possibile leggere: “il soggetto può manifestare atteggiamenti improntati a diffidenza nei confronti delle persone con cui entra in contatto”, ancorché “l'inserimento al gruppo e le capacità di socializzazione” non fossero “compromesse”, essendoci “piena disponibilità a relazionarsi”; f) il danno biologico era stato quantificato in euro 45.337,00, nonostante non vi fosse alcuna prova di esso, né della sua attualità al tempo della liquidazione, non essendo stata dimostrata la sussistenza di alcuna patologia medicalmente accertabile in capo a , come era CP_2 possibile desumere anche dalle due consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio penale, in cui non era mai stato riscontrato alcun sintomo o segno clinico tale da disvelare uno stato di malattia riconoscibile e diagnosticabile secondo le più diffuse nosografie psichiatriche riconducibile agli episodi oggetto di causa;
g) in virtù dei risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, inoltre, il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva condannato al risarcimento Parte_5 di un asserito danno patrimoniale pari ad euro 53.500,00, in relazione a spese “per circa dieci anni di terapie dal 2007 fino a tutt'oggi”, nonostante non fosse stata resa alcuna dimostrazione di tali esborsi e non avesse avuto CP_2 più rapporti di alcun tipo con il terapeuta già a partire da alcuni anni prima, né avesse prodotto documentazione comprovante
9 le suddette spese, riguardo alle quali, oltre tutto, non era stata formulata, in prime cure, alcuna specifica domanda (cfr. l'atto d'appello del 30 marzo 2022, alle pagine da 9 a 29).
7. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza che: a) la domanda proposta da , tendente ad CP_2 ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte delittuose perpetrate da nei suoi confronti Parte_5 era fondata ed, in quanto tale, doveva essere accolta;
b) il
Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza numero 196/09 del
26 gennaio 2009, aveva condannato alla Parte_5 pena della reclusione di anni sei (oltre ad ulteriori anni sei per reati analoghi posti in essere a danno di un'altra donna), per avere commesso i reati -capo 3 dell'imputazione- previsti e puniti dal codice penale agli articoli 81, 609 bis, comma secondo, numero 1, 609 septies, numero 4, e 61, numero 2, perché “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della condizione di inferiorità psichica di al momento del fatto, aveva indotto la predetta CP_2
a compiere ed a subire atti sessuali consistenti in due rapporti sessuali settimanali”, con l'aggravante di avere commesso il fatto “per eseguire ovvero per conseguire il prezzo e l'utilità del reato di cui al capo 4”, nonché per avere commesso il reato - capo 4 dell'imputazione- previsto e punito dal codice penale agli articoli 81 e 643, perché, “per procurarsi un profitto, abusando delle condizioni di infermità o deficienza psichica di
[...]
da disturbi da panico- l'aveva indotta a compiere Persona_3 atti per lei pregiudizievoli consistenti: nella corresponsione di somme di danaro per ogni seduta di psicoanalisi, definita
<>, nel corso della quale la predetta subiva i rapporti sessuali di cui al capo 3, che venivano fatti passare per pratiche terapeutiche freudiane necessarie per la guarigione” ed, ancora, “nella prestazione di lavoro domestico presso la
10 famiglia del medico dietro corresponsione di una somma di danaro esattamente corrispondente all'ammontare dell'onorario preteso per le sedute di psicoanalisi che dovevano essere <> … per produrre un effetto terapeutico” ed, ancora, “nella corresponsione della somma di lire 500.000, pretesa per l'affitto di una sua abitazione nella quale la predetta era stata convinta a trasferirsi”, nonché per avere commesso il reato -capo 5 dell'imputazione- previsto e punito dal codice penale agli articoli 81, 61, numero 2, e 610, perché, “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia … consistente nell'utilizzare tecniche anomali di psicoanalisi, che prevedevano la divinazione del terapeuta considerato quale dio con capacità predittive e dotato di onnipotenza, e coartando la psiche della vittima plasmandone la vita privata e familiare in modo tale da eliminarne o ridurne grandemente la libertà di autodeterminazione”, aveva costretto “le predette e … CP_2
a seguire le sedute di psicoanalisi presso il suo studio ritenendole necessarie per la guarigione, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere o, comunque, assicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi precedenti”; c) il
Tribunale di Nocera Inferiore, inoltre, aveva condannato al risarcimento dei danni subiti da Parte_5 CP_2
costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede,
[...] nonché alla refusione delle spese processuali ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
20.000,00, con una sentenza che era stata impugnata davanti alla Corte d'Appello di Salerno, che l'aveva confermata, con sentenza numero 1046/10 del 1° giugno 2010, condannando al pagamento delle spese sostenute dalle Parte_5 parti civili, che era stata annullata senza rinvio dalla
Cassazione, con sentenza numero 35876/11 del 15 giugno
11 2011, essendosi il reato commesso in danno di CP_2 estinto per prescrizione, “eliminando la relativa pena pari ad anni sei di reclusione e rigettando il ricorso proposto da agli effetti civili, condannando lo stesso alla Parte_5 refusione delle spese sostenute per il grado di legittimità dalle parti civili”; d) in tale sentenza era stato specificato che, qualora, in sede penale, fosse stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile e la Cassazione avesse annullato senza rinvio la pronuncia per essersi il reato estinto per prescrizione, dovevano essere tenute “ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto”, dando luogo -una tale decisione- “alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal Giudice penale, a norma dell'articolo 578 del codice di procedura penale, sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti vertente sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento”; e) nel caso di specie, quindi, “la sentenza pronunciata in sede penale dal
Tribunale di Nocera Inferiore di condanna di Parte_5 al risarcimento dei danni in favore di ” costituiva CP_2
“cosa giudicata” e, pertanto, doveva procedersi, in sede civile, solamente “alla liquidazione dei danni” ed, a tal fine, poteva prendersi spunto dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, in virtù della quale era stato diagnosticato, in capo alla danneggiata, “uno stato ansioso-fobico con marcata somatizzazione, depressione reattiva cronicizzata, labilità emotiva con deficit di controllo degli impulsi e rischio autolesivo in soggetto con quoziente intellettivo ai limiti inferiori della norma”, che era “in nesso causale diretto con i fatti … da cui era derivata una diminuzione della capacità lavorativa, oltre che
12 della sfera affettiva e sessuale, nonché della vita di relazione e della qualità della vita in generale”, con postumi permanenti quantificabili nella misura del 15 %, oltre a “spese per circa dieci anni di terapia dal 2007 a tutt'oggi”, quantificabili in euro
53.500,00; f) per la liquidazione del danno non patrimoniale potevano essere applicate le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, comprensive anche del danno morale, che doveva essere riconosciuto alla danneggiata, in quanto “le condotte illecite poste in essere da avevano cagionato Parte_5
a sofferenze particolarmente intense, CP_2 riconducibili, tra l'altro, alla circostanza che i danni … erano andati ad innestarsi su una situazione di preesistente debolezza psichica della stessa, rendendone ulteriormente grave la sofferenza”, ed, inoltre, tali condotte illecite erano state
“ripetute nel tempo” ed in maniera tale da essere “percepite anche nell'ambito familiare” della danneggiata, “incidendo, quindi, in maniera particolarmente grave sulla situazione psicologica della vittima anche quale componente della sua famiglia”; g) conseguentemente, doveva Parte_5 essere condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali complessivamente subiti da quali CP_2 effettivamente emersi, e, tenuto conto dell'entità del vulnus, pari al 15 %, nonché dell'età della danneggiata, che era nata in data [...], ed, ancora, dell'epoca a decorrere dalla quale “il danno poteva ritenersi prodotto” e, cioè, “dal maggio del 1993, quando erano iniziati i rapporti sessuali in questione”,
l'ammontare dovuto poteva essere quantificato in euro
45.337,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, mentre, quanto al danno patrimoniale, l'ammontare dovuto poteva essere determinato in euro 53.500,00, avendo il consulente tecnico d'ufficio quantificato le spese per circa dieci anni di terapia dal 2007 alla data della relazione, oltre accessori;
h)
13 doveva essere rigettata, invece, la domanda -anch'essa avanzata da tendente ad ottenere la condanna CP_2 di al pagamento delle spese dei vari gradi Parte_5 del processo penale, essendoci già stata, al riguardo, una decisione in sede penale, così come tutte le altre domande, ivi compresa quella tendente ad ottenere la personalizzazione dei pregiudizi occorsi alla danneggiata;
i) dagli importi riconosciuti in favore di quest'ultima, poi, dovevano essere detratte le somme che erano state “eventualmente già corrisposte all'attrice a titolo di provvisionale liquidata nella misura di euro
20.000,00”, mentre, quanto alle spese di lite, avuto riguardo al criterio della soccombenza, dovevano essere poste a carico della parte convenuta, unitamente a quelle delle operazioni peritali espletate nel corso del giudizio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 11 a 23).
8. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con i principi
-soprattutto sul piano dell'onere della prova- che sovrintendono alla materia e con il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria.
8.1. Quanto al danno non patrimoniale, effettivamente -in linea con quanto denunciato dagli appellanti- la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott.
[...]
è caratterizzata da alcune incongruenze ed Per_2 imprecisioni, né delucida adeguatamente sui criteri in forza dei quali sono stati individuati e quantificati i pregiudizi occorsi a e sul nesso causale tra essi e le condotte CP_2 delittuose perpetrate da , tanto è vero che, Parte_5 con ordinanza del 20 ottobre 2022, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, con la nomina di un altro professionista, affinché rispondesse ai quesiti specificamente
14 indicati (cfr. l'ordinanza del 20 ottobre 2022, alle pagine da 2 a
3, in cui, peraltro, sono stati messi in rilievo la natura -scarna ed incompleta- dell'elaborato peritale a firma del dott.
[...]
e la sua inettitudine a chiarire le ragioni che Per_2 avevano indotto l'ausiliario a formarsi il convincimento in essa enunciato).
All'esito delle suddette operazioni peritali, il dott.
[...]
sulla scorta di un'indagine accurata ed approfondita, Per_4 ha accertato che è affetta da un disturbo CP_2 dell'adattamento, con ansia ed umore depresso, scaturito causalmente dalle condotte delittuose perpetrate da Parte_5
, quantificabile nella misura del 5%, non essendo
[...] ravvisabile un vulnus di natura, tipologia e consistenza più grave anche grazie al percorso personale, meritorio ed altamente apprezzabile, compiuto dalla danneggiata, la quale è stata in grado di ricostruire, con sagacia, forza d'animo ed orgoglio, una vita, sul piano esistenziale, personale, sociale e lavorativo, caratterizzata da “un buon livello di funzionamento e di soddisfazione soggettiva”.
8.2. Ed, a tal proposito, non è possibile nutrire alcun dubbio
-contrariamente a quanto sostenuto, da antitetici e contrapposti versanti, dalle parti- riguardo alla correttezza dei risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, dei “fatti” e della “loro cronologia” e della
“metodologia delle operazioni peritali”, ha dato atto della documentazione clinica esaminata, degli esami e dei tests effettuati e delle relative “scale di valutazione” (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Persona_4 alle pagine da 3 a 14), ha effettuato, altresì, un'approfondita ed esaustiva diagnosi clinica, indicando le patologie riscontrate e rispondendo affermativamente riguardo al nesso eziologico
15 tra esse e le condotte delittuose delle quali la danneggiata era stata vittima, non mancando di fare tutte le valutazioni medico- legali necessarie alla quantificazione, in termini di percentuale, dei pregiudizi occorsi a (cfr. l'elaborato peritale CP_2 redatto dal professionista nominato nel corso del presente giudizio di secondo grado, alle pagine da 15 a 33), ed ha argomentato, inoltre, anche in seguito alle sollecitazioni pervenute dai consulenti tecnici di parte, sulle cui osservazioni si è soffermato adeguatamente, valutandole e confutandole, riguardo alle ragioni che lo avevano indotto a formulare le conclusioni rassegnate (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 12 novembre 2024, alle pagine da
34 a 41).
L'operato del consulente tecnico d'ufficio, nella parte in cui ha descritto lo stato di salute di ed ha individuato CP_2 le conseguenze scaturite dalle condotte delittuose perpetrate in suo danno da , dando contezza, con acribia Parte_5 rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale il professionista nominato in prime cure ha illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è pervenuto.
Le ragioni di dissenso prospettate dalle parti, per di più, poggiano prevalentemente -se non del tutto- su considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera
16 ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dall'ausiliario- non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto affatto inadeguata -siffatta ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale.
8.3. Prendendo le mosse, quindi, dai risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, al fine di quantificare monetariamente il danno non patrimoniale subito da CP_2
e tenuto conto, a tal proposito, dell'età della danneggiata,
[...] circa trentaquattro anni, all'epoca dell'evento lesivo, 31 maggio
1993, come stabilito, in relazione ai rapporti sessuali che già, a quel tempo, erano avvenuti, dal Tribunale di Nocera Inferiore, sulla scorta, per di più, di un'argomentazione non oggetto, meno che mai in termini dettagliati e specifici, di alcuna censura, e della natura e dell'entità delle lesioni, che hanno permesso di quantificare nella misura del 5% il vulnus riscontrato, è possibile applicare le tabelle del Tribunale di
Milano -non trovando applicazione, trattandosi di materia non ricompresa nell'ambito di quelle previste per legge, le tabelle per lesioni micropermanenti- predisposte fin dall'anno 2009 e recentemente aggiornate sulla scorta di criteri tendenzialmente analoghi a quelli fatti propri dal legislatore, che permettono di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia peculiari, ed il danno non patrimoniale scaturente, in via di presunzione, dalla medesima lesione, in termini di dolore e sofferenza soggettiva
(che, peraltro, nella vicenda in esame, come è stato messo in
17 rilievo nella sentenza impugnata, deve ritenersi sicuramente sussistente), in tal modo liquidando, in favore di , CP_2 la somma di euro 9.089,00 attuali, da devalutare con riferimento all'epoca dell'evento lesivo (31 maggio 1993) e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo (cfr., in ordine al criterio di rivalutazione monetaria al quale si è fatto cenno ed al calcolo degli interessi, Cass. civ., sez. un., n. 1712/95).
8.4. Non è possibile, invece, riconoscere ulteriori somme alla danneggiata, considerato che il Giudice di primo grado -salvo quanto si dirà da qui a poco riguardo alla liquidazione del danno patrimoniale- già aveva escluso qualsivoglia ulteriore importo, spettante a , a titolo di personalizzazione, ma CP_2 anche ad altro titolo, perfino con riferimento alle spese sostenute in sede penale.
E riguardo a queste determinazioni non è stato proposto appello incidentale, di talché non è consentito, in questa sede, formulare alcuna considerazione, anche con riferimento al danno morale conseguente a lesioni o pregiudizi non incidenti sulla salute della danneggiata, ma su valori ed interessi di altra natura, ai quali ha fatto riferimento nei suoi CP_2 scritti conclusionali, omettendo -non è superfluo ribadirlo- di formulare qualsivoglia impugnazione in merito al dictum giudiziale, in forza del quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto all'appellata solamente due voci di danno, quello non patrimoniale, costituito dall'invalidità permanente, la cui liquidazione ha tenuto conto anche del correlato danno morale, ed il danno patrimoniale.
Giova rammentare che, in ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza di reato, è risarcibile non
18 solo il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto all'integrità psichica e fisica della persona, ma anche quello conseguente alla lesione di altri valori ed interessi, inerenti alla persona e meritevoli di tutela, in quanto la risarcibilità, in questo caso, non è determinata esclusivamente dal rango dell'interesse protetto, ma anche dalla scelta del legislatore di affermare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati da condotte costituenti reato, scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale (cfr. Cass.
n. 11269/18).
A fronte di illeciti plurioffensivi, quali devono reputarsi i reati de quibus, il risarcimento del danno non patrimoniale per la compromissione del bene-salute non è probabilmente idoneo - in sé e per sé considerato- a ristorare ogni conseguenza dannosa non patrimoniale subita da , essendo CP_2 configurabile, almeno astrattamente, un'autonoma e separata liquidazione del diverso danno non patrimoniale patito dalla danneggiata e derivante -appunto- dalla lesione di diversi valori ed interessi, come, a titolo esemplificativo, quelli afferenti alla dignità ed all'autodeterminazione sessuale, giacché la violenza sessuale non comporta solo un danno fisico, ma colpisce anche la dimensione interiore della vittima, coinvolgendo la sfera più intima e personale dell'individuo (cfr. Cass. civ. n. 13611/11).
Nella vicenda in esame, tuttavia, come si è avuto già modo di dire in precedenza, non ha sottoposto la CP_2 questione all'autorità giudiziaria adita, meno che mai proponendo appello incidentale avverso le determinazioni del
Giudice di primo grado, per cui, in questa sede, tale questione non può essere considerata parte del thema decidendum.
8.5. A non spetta alcunché nemmeno a titolo CP_2 di danno patrimoniale: il Tribunale di Nocera Inferiore, invero,
19 aveva liquidato, mutuando acriticamente le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, del tutto sprovviste di qualsivoglia giustificazione fattuale o argomentativa, non rinvenibile nell'elaborato peritale, la somma di euro 53.500,00, in relazione a spese per terapia a decorrere dall'anno 2007, delle quali, però, non è stata fornita alcuna dimostrazione.
Trattandosi di un danno avente natura patrimoniale -e, comunque, in linea con l'onere probatorio gravante sul danneggiato che voglia ottenere la liquidazione dei danni che abbia asseritamente subito- avrebbe dovuto CP_2 dimostrare di essersi sottoposta a tali terapie e di averne sostenuto i costi, nell'an e nel quantum, a differenza di quanto
è avvenuto, non essendo stato fornito alcun elemento, nemmeno sul piano indiziario, tale da consentire di desumere se, come e quando la danneggiata si sia sottoposta alle suddette terapie e se e quanto abbia speso per il loro svolgimento.
9. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in ragione delle considerazioni precedentemente illustrate, in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (capi B e C del dispositivo), gli appellanti, nella qualità in atti specificata, devono essere condannati al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di euro 9.089,00 attuali, da devalutare con riferimento all'epoca dell'evento lesivo (31 maggio 1993) e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, detratte le somme
20 (come stabilito al capo D del dispositivo) eventualmente già versate alla danneggiata.
10. Non è possibile accogliere, invece, l'istanza, avanzata da
, tendente ad ottenere l'applicazione dell'articolo CP_2
96, comma terzo, del codice di procedura civile (cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2 settembre 2024, a pagina 35), essendo pur sempre necessario, ai fini della concreta operatività di siffatto istituto, che emerga il dolo o la colpa grave della parte nei confronti della quale dovrebbe essere adottata la sanzione prevista dalla legge, se non addirittura l'abuso del processo conseguente al fatto di aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente (cfr. Cass. civ. n.
20018/20), contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui non è possibile affermare che tale circostanza sia emersa con certezza, a maggior ragione considerando che gli appellanti si sono limitati -nel corso del giudizio- a perorare i loro assunti, non ancorati a difese del tutto astruse, illogiche o contraddittorie, tanto è vero che, per certi aspetti, si sono rivelate addirittura fondate.
11. Le spese di lite -da regolare tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, circostanza che, peraltro, permette anche di reputare assorbito il quinto motivo di gravame, inerente al governo delle spese di lite (cfr. l'atto d'appello del
30 marzo 2024, alle pagine da 29 a 30)- devono essere poste a carico dei soccombenti -e, cioè, degli appellanti, i quali, in ragione dei motivi di impugnazione fin qui esaminati, hanno visto ridurre solamente quantitativamente le pretese creditorie ex adverso azionate- e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, quale desumibile dal decisum, in prossimità dei parametri medi delle tabelle attualmente vigenti (capo F del dispositivo), con la precisazione che, essendo stata l'appellata ammessa al patrocinio a spese
21 dello Stato, con riferimento al giudizio di secondo grado, la liquidazione sarà effettuata in favore dell'erario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei termini specificati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (capi
B e C del dispositivo), condanna gli appellanti, nella qualità in atti specificata, al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di euro 9.089,00 attuali, da devalutare con riferimento all'epoca dell'evento lesivo (31 maggio 1993) e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, detratte le somme (come stabilito al capo
D del dispositivo) eventualmente già versate alla danneggiata;
2) condanna gli appellanti, nella qualità in atti specificata, alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del giudizio di primo grado (capo F del dispositivo), che liquida in euro
5.080,00 per compensi di avvocato ed euro 100,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore in illa sede costituito, dichiaratosi antistatario;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna gli appellanti, nella qualità in atti specificata, alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite del giudizio di secondo grado (risultando l'ammissione dell'appellata, per il presente giudizio di secondo grado, al patrocinio a spese dello
Stato), che liquida in euro 5.810,00 per compensi di avvocato,
22 oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
5) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, quale espletata nel corso del presente giudizio di secondo grado e ferme restanti le statuizioni emesse, nella sentenza impugnata, con riferimento a quella espletata in prime cure, a carico degli appellanti.
Salerno, 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 262 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3
, quali procuratori generali dei Parte_4 coniugi e Parte_5 [...]
, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna CP_1
Bruno e Gaetano Bruno, come in atti domiciliati,
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'avvocato CP_2
Anna Panariti, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
1549/21 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 22 dicembre 2021.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025, ai sensi
1 dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile- che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 30 marzo 2022, , Parte_1 [...]
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali procuratori generali dei coniugi e Parte_5
, proponevano appello, affidandone Controparte_1
l'accoglimento a cinque motivi di gravame, avverso la sentenza numero 1549/21, pubblicata in data 22 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva accolto la domanda proposta da tendente ad ottenere, ai sensi CP_2 dell'articolo 2901 del codice civile, una pronuncia dichiarativa di inefficacia del fondo patrimoniale costituito in data 18 luglio
2007 dai coniugi e , e la Parte_5 Controparte_1 condanna di al risarcimento dei danni subiti Parte_5 per le condotte delittuose da quest'ultimo perpetrate, che erano stati quantificati in euro 45.337,00, per danno non patrimoniale, ed in euro 53.500,00, per danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
2. Costituitasi in giudizio, impugnava le CP_2 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio ed, all'esito delle operazioni peritali, la causa, concessi i termini per il deposito di scritti conclusionali, veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È infondata, innanzi tutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, ai sensi dell'articolo 348 bis del codice di
2 procedura civile, da (cfr. la comparsa di CP_2 costituzione e risposta depositata in data 2 settembre 2022, alle pagine 2 e 35).
1.1. Ed, infatti, non è configurabile l'inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'articolo 348 bis del codice di procedura civile, in quanto l'impugnazione non è ancorata a difese ictu oculi pretestuose, illogiche o contraddittorie, tanto è vero che, per certi aspetti, si rivelano -le suddette difese- addirittura fondate.
2. L'appello proposto da , Parte_1 [...]
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali procuratori generali dei coniugi e Parte_5
, è, nei termini di seguito specificati, fondato Controparte_1
e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
3. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che: a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato inefficace il fondo patrimoniale costituito dai coniugi e , Parte_5 Controparte_1 con atto per notar el 18 luglio 2007, avente ad oggetto Per_1 beni mobili ed immobili di loro proprietà, nonostante non fosse stata dimostrata la sussistenza del consilium fraudis; b) il fondo patrimoniale, infatti, era stato costituito due anni prima che sorgesse il credito di -in virtù della sentenza CP_2 penale di condanna emessa nei confronti di Parte_5
e prima ancora che fosse intentato il giudizio civile finalizzato al risarcimento dei danni asseritamente subiti, instaurato nel
2012, che, all'epoca, non era nemmeno prevedibile;
c) CP_2
oltre tutto, aveva pignorato, fin dall'anno 2009, la
[...] pensione di , ricavandone una somma Parte_5 superiore perfino alla provvisionale concessale in sede penale, né poteva configurarsi in alcun modo l'eventus damni, tenuto
3 conto delle sostanze di , il quale era Parte_5 proprietario di beni residui che garantivano comunque una piena tutela per la presunta creditrice;
d) il fondo patrimoniale, del resto, era stato costituito -almeno secondo quanto era
“ragionevole ipotizzare”- nell'interesse di “due figli inoccupati”, perché “ancora impegnati negli studi universitari” e non certo per altre, meno commendevoli, ragioni (cfr. l'atto d'appello del
30 marzo 2022, alle pagine da 6 a 9).
4. Il Tribunale di Nocera Inferiore, invero, aveva fatto presente che: a) la domanda proposta da , CP_2 tendente ad ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia del fondo patrimoniale costituito dai coniugi Parte_5
e , con atto del 18 luglio 2007, avente ad Controparte_1 oggetto beni immobili ed un autocaravan appartenenti a e beni immobili appartenenti a Parte_5 Parte_5
e , era fondata e doveva essere
[...] Controparte_1 accolta;
b) ricorrevano, infatti, tutti i presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria, tra i quali, innanzi tutto, un atto di disposizione del debitore, sul quale gravava l'onere - che, nel caso di specie, non era stato assolto- di dimostrare che il patrimonio residuo era tale da soddisfare pienamente le pretese creditorie;
c) l'atto dispositivo posto in essere da
, unitamente a , peraltro, Parte_5 Controparte_1 aveva sottratto alla garanzia della creditrice diversi beni immobili, oltre che un bene mobile, in pendenza del processo penale a carico del primo, in relazione al quale era sorto il credito vantato da , a danno della quale erano CP_2 state commesse azioni delittuose di una certa gravità, accertate dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza numero
196/09 del 26 gennaio 2009 e poste in essere -alcune di esse- fino al mese di luglio del 2000 ed -altre di esse- fino all'anno
1997, epoche antecedenti alla costituzione del fondo
4 patrimoniale de quo; d) sussisteva, d'altro canto, anche il consilium fraudis, ulteriore presupposto richiesto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, in quanto Parte_5
era sicuramente a conoscenza del pregiudizio che
[...] avrebbe arrecato alla debitrice mediante l'atto dispositivo (da considerare a titolo gratuito), come era possibile evincere, per un verso, dal fatto che il decreto che disponeva il giudizio nei suoi confronti per i reati commessi a danno di CP_2 era del 20 febbraio 2007 e, per altro verso, dal fatto che aveva conferito nel fondo patrimoniale Parte_5 diversi beni immobili ed un bene mobile, dimostrando, quindi, di voler sottrarre una parte molto consistente del suo patrimonio alla garanzia del credito vantato da , CP_2 né era stato comprovato che il debitore fosse titolare di un patrimonio talmente capiente da non arrecare danno alla creditrice o, quanto meno, da non rendere più difficile la soddisfazione del credito;
e) non era fondata, infine, l'eccezione
-sollevata dai convenuti- di prescrizione dell'azione revocatoria, in quanto l'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato notificato entro il termine previsto dalla legge e, cioè, non oltre il 17 luglio 2012, mentre l'atto di costituzione del fondo patrimoniale risaliva al 18 luglio 2007, considerato, oltre tutto, che la sola consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario per la notifica doveva reputarsi sufficiente ad interrompere la prescrizione (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 6 ad
11).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono -in parte qua- sostanzialmente condivisibili e devono essere confermate in questa sede, non essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria, dalle ragioni di doglianza articolate dagli appellanti.
5 5.1. L'articolo 2901 del codice civile, come è noto, accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione revocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (cfr. Cass. civ.
n. 28141/23).
In coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue, come si è detto, fini restitutori, non vi è alcuna necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (cfr. Cass. civ. n. 4212/20).
E posto che l'esistenza del credito deve essere valutata sulla scorta della data dell'atto negoziale o del fatto illecito che ne sono fonte e non di quella della eventuale consacrazione in un titolo giudiziale, non può affatto essere messa in discussione, nel caso di specie, l'anteriorità del credito vantato da CP_2 rispetto al compimento -da parte di ,
[...] Parte_5 unitamente alla coniuge, dell'atto Controparte_1 dispositivo a titolo gratuito, consistito nella costituzione del fondo patrimoniale del 18 luglio 2007, atteso, da un lato, che l'illecito fonte della pretesa risarcitoria de qua era stato compiuto anni addietro, come accertato in sede penale, e, dall'altro, che il disponente, all'epoca della stipula dell'atto, era stato -come perspicuamente messo in rilievo anche dal
Tribunale di Nocera Inferiore- già rinviato a giudizio, giusta decreto del 20 febbraio 2007.
D'altronde, in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore
6 successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza -in capo al debitore stesso- dell'attitudine dell'atto di disposizione ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
5.2. E, su questa scia, è possibile ritenere -ancora una volta in linea con quanto sostenuto dal Giudice di primo grado- che fosse pienamente consapevole di rendere Parte_5 quanto meno più difficoltoso il soddisfacimento del credito vantato da avendo costituito un fondo CP_2 patrimoniale con gran parte dei suoi beni, di importante consistenza, e non essendo stata fornita alcuna dimostrazione della capienza dei residui beni a soddisfare le ragioni creditorie de quibus, tenendo a mente, in ogni caso, che, con riferimento all'elemento oggettivo, ai fini della configurabilità dell'eventus damni, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto -proprio come è avvenuto nella vicenda in esame- che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, e ciò secondo una valutazione da effettuare ex ante rispetto alla data dell'atto dispositivo, potendo tale pregiudizio consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una sua variazione qualitativa, che comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva (cfr. Cass. civ. n. 16221/19).
Peraltro, l'onere probatorio del creditore, sul punto, attiene alla mera dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, mentre, per contro, il debitore è tenuto a comprovare -diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie- che, nonostante l'atto di
7 disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass. n. 15265/06).
6. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, inerenti all'individuazione ed alla quantificazione monetaria dei danni subiti da , gli CP_2 appellanti hanno fatto presente che: a) il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva fondato la decisione su operazioni peritali, eseguite dal dott. , del tutto errate, Persona_2 lacunose e carenti, anche perché aventi ad oggetto una persona diversa rispetto a , non identificata con certezza CP_2 con riferimento al luogo ed alla data di nascita;
b) non era stato esplicitato in alcun modo il nesso eziologico tra i postumi che avrebbe riportato la danneggiata addirittura al 15%- e le Pt_6 condotte delittuose perpetrate da , né erano Parte_5 stati chiariti i criteri in virtù dei quali era stata determinata la percentuale del danno biologico riconosciuta a;
CP_2
c) l'elaborato peritale, d'altronde, era impreciso e contraddittorio sotto molteplici aspetti, sia con riferimento all'individuazione del periodo di svolgimento delle terapie, nel corso delle quali avrebbe subito violenza CP_2 sessuale, restando incinta della sua terza figlia, che, però, era nata in [...]epoca non coincidente con quella alla quale si riferivano gli illeciti, ed in relazione alla quale il consulente tecnico d'ufficio aveva addirittura affermato che sarebbe vissuta fino all'età di due anni con la famiglia di Parte_5
, nonostante ciò non fosse stato mai affermato dalla
[...] stessa danneggiata, sia in relazione all'erronea diagnosi di
“depressione reattiva cronicizzata” e di “stato ansioso-fobico”,
i cui sintomi non erano affatto emersi;
d) il dott.
[...]
, inoltre, elaborando in maniera personale i dati a Per_2
8 sua disposizione, aveva dapprima sostenuto che “gli eventi vissuti traumatici” non erano stati “elaborati compiutamente”
e, pertanto, avevano determinato “meccanismi di rimozione e negazione dell'affettività”, per poi precisare, subito dopo, che la stessa persona -e, cioè, possedeva una CP_2
“sufficiente capacità elaborativa dei vissuti”; e) ulteriori errori e contraddizioni erano rinvenibili nei tests effettuati, anch'essi inattendibili ed inutilizzabili ai fini della decisione, e perfino all'interno del medesimo test -MMPI2 versus MMPI2- in cui era possibile leggere: “il soggetto può manifestare atteggiamenti improntati a diffidenza nei confronti delle persone con cui entra in contatto”, ancorché “l'inserimento al gruppo e le capacità di socializzazione” non fossero “compromesse”, essendoci “piena disponibilità a relazionarsi”; f) il danno biologico era stato quantificato in euro 45.337,00, nonostante non vi fosse alcuna prova di esso, né della sua attualità al tempo della liquidazione, non essendo stata dimostrata la sussistenza di alcuna patologia medicalmente accertabile in capo a , come era CP_2 possibile desumere anche dalle due consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio penale, in cui non era mai stato riscontrato alcun sintomo o segno clinico tale da disvelare uno stato di malattia riconoscibile e diagnosticabile secondo le più diffuse nosografie psichiatriche riconducibile agli episodi oggetto di causa;
g) in virtù dei risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, inoltre, il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva condannato al risarcimento Parte_5 di un asserito danno patrimoniale pari ad euro 53.500,00, in relazione a spese “per circa dieci anni di terapie dal 2007 fino a tutt'oggi”, nonostante non fosse stata resa alcuna dimostrazione di tali esborsi e non avesse avuto CP_2 più rapporti di alcun tipo con il terapeuta già a partire da alcuni anni prima, né avesse prodotto documentazione comprovante
9 le suddette spese, riguardo alle quali, oltre tutto, non era stata formulata, in prime cure, alcuna specifica domanda (cfr. l'atto d'appello del 30 marzo 2022, alle pagine da 9 a 29).
7. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza che: a) la domanda proposta da , tendente ad CP_2 ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte delittuose perpetrate da nei suoi confronti Parte_5 era fondata ed, in quanto tale, doveva essere accolta;
b) il
Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza numero 196/09 del
26 gennaio 2009, aveva condannato alla Parte_5 pena della reclusione di anni sei (oltre ad ulteriori anni sei per reati analoghi posti in essere a danno di un'altra donna), per avere commesso i reati -capo 3 dell'imputazione- previsti e puniti dal codice penale agli articoli 81, 609 bis, comma secondo, numero 1, 609 septies, numero 4, e 61, numero 2, perché “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della condizione di inferiorità psichica di al momento del fatto, aveva indotto la predetta CP_2
a compiere ed a subire atti sessuali consistenti in due rapporti sessuali settimanali”, con l'aggravante di avere commesso il fatto “per eseguire ovvero per conseguire il prezzo e l'utilità del reato di cui al capo 4”, nonché per avere commesso il reato - capo 4 dell'imputazione- previsto e punito dal codice penale agli articoli 81 e 643, perché, “per procurarsi un profitto, abusando delle condizioni di infermità o deficienza psichica di
[...]
da disturbi da panico- l'aveva indotta a compiere Persona_3 atti per lei pregiudizievoli consistenti: nella corresponsione di somme di danaro per ogni seduta di psicoanalisi, definita
<>, nel corso della quale la predetta subiva i rapporti sessuali di cui al capo 3, che venivano fatti passare per pratiche terapeutiche freudiane necessarie per la guarigione” ed, ancora, “nella prestazione di lavoro domestico presso la
10 famiglia del medico dietro corresponsione di una somma di danaro esattamente corrispondente all'ammontare dell'onorario preteso per le sedute di psicoanalisi che dovevano essere <> … per produrre un effetto terapeutico” ed, ancora, “nella corresponsione della somma di lire 500.000, pretesa per l'affitto di una sua abitazione nella quale la predetta era stata convinta a trasferirsi”, nonché per avere commesso il reato -capo 5 dell'imputazione- previsto e punito dal codice penale agli articoli 81, 61, numero 2, e 610, perché, “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia … consistente nell'utilizzare tecniche anomali di psicoanalisi, che prevedevano la divinazione del terapeuta considerato quale dio con capacità predittive e dotato di onnipotenza, e coartando la psiche della vittima plasmandone la vita privata e familiare in modo tale da eliminarne o ridurne grandemente la libertà di autodeterminazione”, aveva costretto “le predette e … CP_2
a seguire le sedute di psicoanalisi presso il suo studio ritenendole necessarie per la guarigione, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere o, comunque, assicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi precedenti”; c) il
Tribunale di Nocera Inferiore, inoltre, aveva condannato al risarcimento dei danni subiti da Parte_5 CP_2
costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede,
[...] nonché alla refusione delle spese processuali ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
20.000,00, con una sentenza che era stata impugnata davanti alla Corte d'Appello di Salerno, che l'aveva confermata, con sentenza numero 1046/10 del 1° giugno 2010, condannando al pagamento delle spese sostenute dalle Parte_5 parti civili, che era stata annullata senza rinvio dalla
Cassazione, con sentenza numero 35876/11 del 15 giugno
11 2011, essendosi il reato commesso in danno di CP_2 estinto per prescrizione, “eliminando la relativa pena pari ad anni sei di reclusione e rigettando il ricorso proposto da agli effetti civili, condannando lo stesso alla Parte_5 refusione delle spese sostenute per il grado di legittimità dalle parti civili”; d) in tale sentenza era stato specificato che, qualora, in sede penale, fosse stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile e la Cassazione avesse annullato senza rinvio la pronuncia per essersi il reato estinto per prescrizione, dovevano essere tenute “ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto”, dando luogo -una tale decisione- “alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal Giudice penale, a norma dell'articolo 578 del codice di procedura penale, sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti vertente sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento”; e) nel caso di specie, quindi, “la sentenza pronunciata in sede penale dal
Tribunale di Nocera Inferiore di condanna di Parte_5 al risarcimento dei danni in favore di ” costituiva CP_2
“cosa giudicata” e, pertanto, doveva procedersi, in sede civile, solamente “alla liquidazione dei danni” ed, a tal fine, poteva prendersi spunto dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, in virtù della quale era stato diagnosticato, in capo alla danneggiata, “uno stato ansioso-fobico con marcata somatizzazione, depressione reattiva cronicizzata, labilità emotiva con deficit di controllo degli impulsi e rischio autolesivo in soggetto con quoziente intellettivo ai limiti inferiori della norma”, che era “in nesso causale diretto con i fatti … da cui era derivata una diminuzione della capacità lavorativa, oltre che
12 della sfera affettiva e sessuale, nonché della vita di relazione e della qualità della vita in generale”, con postumi permanenti quantificabili nella misura del 15 %, oltre a “spese per circa dieci anni di terapia dal 2007 a tutt'oggi”, quantificabili in euro
53.500,00; f) per la liquidazione del danno non patrimoniale potevano essere applicate le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, comprensive anche del danno morale, che doveva essere riconosciuto alla danneggiata, in quanto “le condotte illecite poste in essere da avevano cagionato Parte_5
a sofferenze particolarmente intense, CP_2 riconducibili, tra l'altro, alla circostanza che i danni … erano andati ad innestarsi su una situazione di preesistente debolezza psichica della stessa, rendendone ulteriormente grave la sofferenza”, ed, inoltre, tali condotte illecite erano state
“ripetute nel tempo” ed in maniera tale da essere “percepite anche nell'ambito familiare” della danneggiata, “incidendo, quindi, in maniera particolarmente grave sulla situazione psicologica della vittima anche quale componente della sua famiglia”; g) conseguentemente, doveva Parte_5 essere condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali complessivamente subiti da quali CP_2 effettivamente emersi, e, tenuto conto dell'entità del vulnus, pari al 15 %, nonché dell'età della danneggiata, che era nata in data [...], ed, ancora, dell'epoca a decorrere dalla quale “il danno poteva ritenersi prodotto” e, cioè, “dal maggio del 1993, quando erano iniziati i rapporti sessuali in questione”,
l'ammontare dovuto poteva essere quantificato in euro
45.337,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, mentre, quanto al danno patrimoniale, l'ammontare dovuto poteva essere determinato in euro 53.500,00, avendo il consulente tecnico d'ufficio quantificato le spese per circa dieci anni di terapia dal 2007 alla data della relazione, oltre accessori;
h)
13 doveva essere rigettata, invece, la domanda -anch'essa avanzata da tendente ad ottenere la condanna CP_2 di al pagamento delle spese dei vari gradi Parte_5 del processo penale, essendoci già stata, al riguardo, una decisione in sede penale, così come tutte le altre domande, ivi compresa quella tendente ad ottenere la personalizzazione dei pregiudizi occorsi alla danneggiata;
i) dagli importi riconosciuti in favore di quest'ultima, poi, dovevano essere detratte le somme che erano state “eventualmente già corrisposte all'attrice a titolo di provvisionale liquidata nella misura di euro
20.000,00”, mentre, quanto alle spese di lite, avuto riguardo al criterio della soccombenza, dovevano essere poste a carico della parte convenuta, unitamente a quelle delle operazioni peritali espletate nel corso del giudizio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 11 a 23).
8. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con i principi
-soprattutto sul piano dell'onere della prova- che sovrintendono alla materia e con il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria.
8.1. Quanto al danno non patrimoniale, effettivamente -in linea con quanto denunciato dagli appellanti- la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott.
[...]
è caratterizzata da alcune incongruenze ed Per_2 imprecisioni, né delucida adeguatamente sui criteri in forza dei quali sono stati individuati e quantificati i pregiudizi occorsi a e sul nesso causale tra essi e le condotte CP_2 delittuose perpetrate da , tanto è vero che, Parte_5 con ordinanza del 20 ottobre 2022, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, con la nomina di un altro professionista, affinché rispondesse ai quesiti specificamente
14 indicati (cfr. l'ordinanza del 20 ottobre 2022, alle pagine da 2 a
3, in cui, peraltro, sono stati messi in rilievo la natura -scarna ed incompleta- dell'elaborato peritale a firma del dott.
[...]
e la sua inettitudine a chiarire le ragioni che Per_2 avevano indotto l'ausiliario a formarsi il convincimento in essa enunciato).
All'esito delle suddette operazioni peritali, il dott.
[...]
sulla scorta di un'indagine accurata ed approfondita, Per_4 ha accertato che è affetta da un disturbo CP_2 dell'adattamento, con ansia ed umore depresso, scaturito causalmente dalle condotte delittuose perpetrate da Parte_5
, quantificabile nella misura del 5%, non essendo
[...] ravvisabile un vulnus di natura, tipologia e consistenza più grave anche grazie al percorso personale, meritorio ed altamente apprezzabile, compiuto dalla danneggiata, la quale è stata in grado di ricostruire, con sagacia, forza d'animo ed orgoglio, una vita, sul piano esistenziale, personale, sociale e lavorativo, caratterizzata da “un buon livello di funzionamento e di soddisfazione soggettiva”.
8.2. Ed, a tal proposito, non è possibile nutrire alcun dubbio
-contrariamente a quanto sostenuto, da antitetici e contrapposti versanti, dalle parti- riguardo alla correttezza dei risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, dei “fatti” e della “loro cronologia” e della
“metodologia delle operazioni peritali”, ha dato atto della documentazione clinica esaminata, degli esami e dei tests effettuati e delle relative “scale di valutazione” (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Persona_4 alle pagine da 3 a 14), ha effettuato, altresì, un'approfondita ed esaustiva diagnosi clinica, indicando le patologie riscontrate e rispondendo affermativamente riguardo al nesso eziologico
15 tra esse e le condotte delittuose delle quali la danneggiata era stata vittima, non mancando di fare tutte le valutazioni medico- legali necessarie alla quantificazione, in termini di percentuale, dei pregiudizi occorsi a (cfr. l'elaborato peritale CP_2 redatto dal professionista nominato nel corso del presente giudizio di secondo grado, alle pagine da 15 a 33), ed ha argomentato, inoltre, anche in seguito alle sollecitazioni pervenute dai consulenti tecnici di parte, sulle cui osservazioni si è soffermato adeguatamente, valutandole e confutandole, riguardo alle ragioni che lo avevano indotto a formulare le conclusioni rassegnate (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 12 novembre 2024, alle pagine da
34 a 41).
L'operato del consulente tecnico d'ufficio, nella parte in cui ha descritto lo stato di salute di ed ha individuato CP_2 le conseguenze scaturite dalle condotte delittuose perpetrate in suo danno da , dando contezza, con acribia Parte_5 rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale il professionista nominato in prime cure ha illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è pervenuto.
Le ragioni di dissenso prospettate dalle parti, per di più, poggiano prevalentemente -se non del tutto- su considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera
16 ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dall'ausiliario- non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto affatto inadeguata -siffatta ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale.
8.3. Prendendo le mosse, quindi, dai risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, al fine di quantificare monetariamente il danno non patrimoniale subito da CP_2
e tenuto conto, a tal proposito, dell'età della danneggiata,
[...] circa trentaquattro anni, all'epoca dell'evento lesivo, 31 maggio
1993, come stabilito, in relazione ai rapporti sessuali che già, a quel tempo, erano avvenuti, dal Tribunale di Nocera Inferiore, sulla scorta, per di più, di un'argomentazione non oggetto, meno che mai in termini dettagliati e specifici, di alcuna censura, e della natura e dell'entità delle lesioni, che hanno permesso di quantificare nella misura del 5% il vulnus riscontrato, è possibile applicare le tabelle del Tribunale di
Milano -non trovando applicazione, trattandosi di materia non ricompresa nell'ambito di quelle previste per legge, le tabelle per lesioni micropermanenti- predisposte fin dall'anno 2009 e recentemente aggiornate sulla scorta di criteri tendenzialmente analoghi a quelli fatti propri dal legislatore, che permettono di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia peculiari, ed il danno non patrimoniale scaturente, in via di presunzione, dalla medesima lesione, in termini di dolore e sofferenza soggettiva
(che, peraltro, nella vicenda in esame, come è stato messo in
17 rilievo nella sentenza impugnata, deve ritenersi sicuramente sussistente), in tal modo liquidando, in favore di , CP_2 la somma di euro 9.089,00 attuali, da devalutare con riferimento all'epoca dell'evento lesivo (31 maggio 1993) e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo (cfr., in ordine al criterio di rivalutazione monetaria al quale si è fatto cenno ed al calcolo degli interessi, Cass. civ., sez. un., n. 1712/95).
8.4. Non è possibile, invece, riconoscere ulteriori somme alla danneggiata, considerato che il Giudice di primo grado -salvo quanto si dirà da qui a poco riguardo alla liquidazione del danno patrimoniale- già aveva escluso qualsivoglia ulteriore importo, spettante a , a titolo di personalizzazione, ma CP_2 anche ad altro titolo, perfino con riferimento alle spese sostenute in sede penale.
E riguardo a queste determinazioni non è stato proposto appello incidentale, di talché non è consentito, in questa sede, formulare alcuna considerazione, anche con riferimento al danno morale conseguente a lesioni o pregiudizi non incidenti sulla salute della danneggiata, ma su valori ed interessi di altra natura, ai quali ha fatto riferimento nei suoi CP_2 scritti conclusionali, omettendo -non è superfluo ribadirlo- di formulare qualsivoglia impugnazione in merito al dictum giudiziale, in forza del quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto all'appellata solamente due voci di danno, quello non patrimoniale, costituito dall'invalidità permanente, la cui liquidazione ha tenuto conto anche del correlato danno morale, ed il danno patrimoniale.
Giova rammentare che, in ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza di reato, è risarcibile non
18 solo il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto all'integrità psichica e fisica della persona, ma anche quello conseguente alla lesione di altri valori ed interessi, inerenti alla persona e meritevoli di tutela, in quanto la risarcibilità, in questo caso, non è determinata esclusivamente dal rango dell'interesse protetto, ma anche dalla scelta del legislatore di affermare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati da condotte costituenti reato, scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale (cfr. Cass.
n. 11269/18).
A fronte di illeciti plurioffensivi, quali devono reputarsi i reati de quibus, il risarcimento del danno non patrimoniale per la compromissione del bene-salute non è probabilmente idoneo - in sé e per sé considerato- a ristorare ogni conseguenza dannosa non patrimoniale subita da , essendo CP_2 configurabile, almeno astrattamente, un'autonoma e separata liquidazione del diverso danno non patrimoniale patito dalla danneggiata e derivante -appunto- dalla lesione di diversi valori ed interessi, come, a titolo esemplificativo, quelli afferenti alla dignità ed all'autodeterminazione sessuale, giacché la violenza sessuale non comporta solo un danno fisico, ma colpisce anche la dimensione interiore della vittima, coinvolgendo la sfera più intima e personale dell'individuo (cfr. Cass. civ. n. 13611/11).
Nella vicenda in esame, tuttavia, come si è avuto già modo di dire in precedenza, non ha sottoposto la CP_2 questione all'autorità giudiziaria adita, meno che mai proponendo appello incidentale avverso le determinazioni del
Giudice di primo grado, per cui, in questa sede, tale questione non può essere considerata parte del thema decidendum.
8.5. A non spetta alcunché nemmeno a titolo CP_2 di danno patrimoniale: il Tribunale di Nocera Inferiore, invero,
19 aveva liquidato, mutuando acriticamente le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, del tutto sprovviste di qualsivoglia giustificazione fattuale o argomentativa, non rinvenibile nell'elaborato peritale, la somma di euro 53.500,00, in relazione a spese per terapia a decorrere dall'anno 2007, delle quali, però, non è stata fornita alcuna dimostrazione.
Trattandosi di un danno avente natura patrimoniale -e, comunque, in linea con l'onere probatorio gravante sul danneggiato che voglia ottenere la liquidazione dei danni che abbia asseritamente subito- avrebbe dovuto CP_2 dimostrare di essersi sottoposta a tali terapie e di averne sostenuto i costi, nell'an e nel quantum, a differenza di quanto
è avvenuto, non essendo stato fornito alcun elemento, nemmeno sul piano indiziario, tale da consentire di desumere se, come e quando la danneggiata si sia sottoposta alle suddette terapie e se e quanto abbia speso per il loro svolgimento.
9. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in ragione delle considerazioni precedentemente illustrate, in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (capi B e C del dispositivo), gli appellanti, nella qualità in atti specificata, devono essere condannati al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di euro 9.089,00 attuali, da devalutare con riferimento all'epoca dell'evento lesivo (31 maggio 1993) e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, detratte le somme
20 (come stabilito al capo D del dispositivo) eventualmente già versate alla danneggiata.
10. Non è possibile accogliere, invece, l'istanza, avanzata da
, tendente ad ottenere l'applicazione dell'articolo CP_2
96, comma terzo, del codice di procedura civile (cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2 settembre 2024, a pagina 35), essendo pur sempre necessario, ai fini della concreta operatività di siffatto istituto, che emerga il dolo o la colpa grave della parte nei confronti della quale dovrebbe essere adottata la sanzione prevista dalla legge, se non addirittura l'abuso del processo conseguente al fatto di aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente (cfr. Cass. civ. n.
20018/20), contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui non è possibile affermare che tale circostanza sia emersa con certezza, a maggior ragione considerando che gli appellanti si sono limitati -nel corso del giudizio- a perorare i loro assunti, non ancorati a difese del tutto astruse, illogiche o contraddittorie, tanto è vero che, per certi aspetti, si sono rivelate addirittura fondate.
11. Le spese di lite -da regolare tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, circostanza che, peraltro, permette anche di reputare assorbito il quinto motivo di gravame, inerente al governo delle spese di lite (cfr. l'atto d'appello del
30 marzo 2024, alle pagine da 29 a 30)- devono essere poste a carico dei soccombenti -e, cioè, degli appellanti, i quali, in ragione dei motivi di impugnazione fin qui esaminati, hanno visto ridurre solamente quantitativamente le pretese creditorie ex adverso azionate- e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, quale desumibile dal decisum, in prossimità dei parametri medi delle tabelle attualmente vigenti (capo F del dispositivo), con la precisazione che, essendo stata l'appellata ammessa al patrocinio a spese
21 dello Stato, con riferimento al giudizio di secondo grado, la liquidazione sarà effettuata in favore dell'erario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei termini specificati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (capi
B e C del dispositivo), condanna gli appellanti, nella qualità in atti specificata, al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di euro 9.089,00 attuali, da devalutare con riferimento all'epoca dell'evento lesivo (31 maggio 1993) e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, detratte le somme (come stabilito al capo
D del dispositivo) eventualmente già versate alla danneggiata;
2) condanna gli appellanti, nella qualità in atti specificata, alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del giudizio di primo grado (capo F del dispositivo), che liquida in euro
5.080,00 per compensi di avvocato ed euro 100,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore in illa sede costituito, dichiaratosi antistatario;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna gli appellanti, nella qualità in atti specificata, alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite del giudizio di secondo grado (risultando l'ammissione dell'appellata, per il presente giudizio di secondo grado, al patrocinio a spese dello
Stato), che liquida in euro 5.810,00 per compensi di avvocato,
22 oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
5) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, quale espletata nel corso del presente giudizio di secondo grado e ferme restanti le statuizioni emesse, nella sentenza impugnata, con riferimento a quella espletata in prime cure, a carico degli appellanti.
Salerno, 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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