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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.960/2024 RG del Tribunale di Imperia avente “opposizione a decreto ingiuntivo n.116/2024 del 05.04.2024, emesso dal Tribunale di Imperia per l'importo di € 25.101,01, oltre interessi e spese”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Parte_1 C.F._1
il cu via Parini n.28 è eletto domicilio
–attore opponente–
contro
(CF/PI: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1 t difesa d o PREVOSTO presso il cui studio in Sanremo ai Giardini Vittorio Veneto 8 è eletto domicilio
–convenuto opposto–
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il decreto ingiuntivo CP_1 immediatamente esecutivo n.116/2024 del 5.4.2024, emesso dal Tribunale di Imperia, per l'importo di € 25.101,01, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle fatture n. 143 del 30.4.2022/n. 271 del 31.5.2022/n. 355 del 30.6.2022, emesse a fronte di fornitura di materiale edile, dedotto le sole fatture non sono sufficienti a provare la esistenza inter partes del contratto di fornitura e il credito azionato monitoriamente, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, instando, CP_1 previo sospensione della sua provvisoria esecutorietà, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari. 1.1) Si costituiva in giudizio la societàin persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, che, evidenziato di aver ripetutamente sollecitato
[...] al pagamento delle fatture azionate in via monitoria la cui debenza non veniva Pt_1 contestata, limitandosi il a procrastinare il proprio adempimento richiedendo il Pt_1 codice IBAN su cui effettuare i relativi bonifici, dedotta la debenza delle somme azionate monitoriamente, instava, previo rigetto della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.2) Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assunta la prova orale (testi di parte convenuta/opposta:
interpello di , la causa Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
.2025, come d .
(2) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. Se il debitore contro il quale è stato emesso e notificato il decreto ingiuntivo ritiene che il decreto sia stato emesso in assenza dei presupposti o che la prestazione non sia dovuta o che la notifica del decreto sia tardiva o nulla, può presentare opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'apertura di un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cass. n.9035/19). In tale giudizio, le parti sono: il debitore ingiunto, che diventa attore nel giudizio di opposizione (c.d. opponente); il creditore che ha ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, che diventa convenuto nel giudizio di opposizione (c.d. opposto). Nel corso del giudizio di opposizione le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto- opposto non corrispondono a quelle sostanziali: l'opposto, infatti, assume in sostanza la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
conseguentemente, l'atto di citazione in opposizione deve avere il contenuto della comparsa di risposta e il ricorso in opposizione ha il contenuto della memoria difensiva. L'opposizione, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza e la fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. Ciascuno deve provare i fatti costitutivi delle proprie domande. In materia di inadempimento contrattuale, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Ne consegue che il creditore opposto deve provare la fonte negoziale del diritto preteso ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il convenuto sostanziale è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo/modificativo/impeditivo dell'altrui pretesa ovvero il difetto del titolo negoziale o l'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, la parte opposta in persona del legale 2.1) CP_1 rappresentante pro-tempore, ha azionato monitoriamente un credito di € 25.101,01, oltre interessi e spese di procedura, che trovava fondamento fatture n. 143 del 30.4.2022/n. 271 del 31.5.2022/n. 355 del 30.6.2022, emesse a fronte della fornitura di materiale edile. 2.1.2) Spetta, dunque, alla società creditrice opposta, la prova della esistenza e validità del contratto di fornitura, l'effettiva consegna della merce in esse indicate ed il mancato pagamento delle stesse. 2.2) Il debitore intimato non contestando l'omesso pagamento, ha Parte_1 inteso resistere alla pretesa di pagamento monitoriamente azionata lamentando la mancata consegna della merce indicata nelle fatture azionate in sede monitoria. 2.2.1) Spetta, dunque, al debitore opponente di provare gli allegati fatti estintivi/impeditivo dell'altrui pretesa ovvero la mancata stipulazione del contratto e la non riferibilità allo stesso delle prestazioni indicate in fattura.
(3) sul merito dell'opposizione. L'opposizione, per le ragioni appresso esposte, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2 dott. Pasquale LONGARINI 3.1) La pretesa creditoria, dell'importo di € 25.101,01,00 oltre interessi legali, si fonda sull'asserita consegna, in favore e su incarico di di materiale edile Parte_1 specificato nelle fatture emesse e contabilizzate (doc. 6 di parte cinvenuta/opposta) 3.1.1) In proposito va osservato che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, le fatture commerciali rappresentano documenti di sicura autenticità e di intrinseca legalità, capaci, ancorché non provenienti dal debitore e, anzi, di unilaterale formazione ad opera della stessa parte che intende giovarsene, di far risultare con certezza la sussistenza del credito azionato (cass. n. 14363/2001). Non incide sulla qualità di prova scritta né la mancata indicazione su di esse degli estremi della bolla di accompagnamento, né la circostanza che siano esibite in fotocopia, atteso che la copia fotografica è documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, salvo restando nel giudizio di opposizione la contestazione della conformità all'originale ed il disconoscimento (cass. n.8383/2001; cass. n.8398/2011). Esse però hanno valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo documenti forniti dalla parte che se ne avvale, non possono costituire prova in favore della stessa né determinano inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità oltre che alla sua esistenza (cass. n.1469/2002; cass. n.13222/2002). L'esibizione delle fatture relative a eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che deriva soltanto dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime (cass. n. 8664/2001) né rileva in senso contrario l'eventuale sottoscrizione di bolle di accompagnamento da parte del destinatario della merce, posto che esse si limitano a comprovare il fatto dell'avvenuta consegna ma non l'esistenza e la validità di alcun contratto tra le parti. Invero, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive occorre provare da una parte il pattuito oggetto della prestazione e dall'altra la conformità ad esso di quanto prestato, per cui tale prova non può essere fornita con la produzione di una fattura o di una bolla di consegna in quanto detti documenti, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e a fronte della contestazione di controparte, non assurgono a prova del contratto e del suo contenuto (cass. n.12518/2003). Ne consegue che la fattura commerciale, quale atto a contenuto partecipativo consistente della dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, quando tale rapporto è contestato, come nella fattispecie che ci occupa, non assurge a prova del negozio ma ne costituisce un mero indizio. 3.2) Ebbene, ribadito che la fattura commerciale, quale atto a contenuto partecipativo consistente della dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, quando tale rapporto è contestato, non assurge a prova del negozio ma ne costituisce un mero indizio, evincendosi dalla prova documentale ed orale che tutte le forniture di materiale edile sono state effettivamente eseguite dalla non essendo contestata la correttezza degli importi richiesti, CP_1 ere respinta. 3.2.1) In via stragiudiziale, come confermato dall'estratto delle comunicazioni WhattsApp (doc. 5 di parte convenuta opposta), circostanza parzialmente ammessa dallo stesso debitore in sede di interpello («alcuni messaggi vocali li ho mandati io»),
[...]
sollecitato da legale rappresentante della Pt_1 Parte_2 [...]
, non contestav richiesto, limitandosi a procr CP_1 proprio adempimento, richiedendo il codice IBAN sul quale effettuare i bonifici. Del resto, in sede di interpello, riconosceva di aver versato alla ditta Parte_1
in data 7.8.2023, un acconto di euro 1000 a titolo di acconto sulla CP_1
30.4.2022. [...]
[...
) al momento della emissione delle fatture oggetto di contesa (30.4.2022, 31.5.2022 e 30.6.2022), era ancora titolare della omonima impresa individuale, Parte_1 cessata solo 1l 14.10.2022 (doc. 7 di parte convenuta opposta). 3.2.3) I testi e confermavano Testimone_1 Testimone_2 che tutta la merce descritte nelle fatture azionate era stata consegnata al Pt_1 nell'anno 2022, prima della cessazione della relativa ditta individuale, al prezzo indicato 3.3) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n.166/2024 del 5.4.2024, emesso dal Tribunale di Imperia, deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi (confermarsi) l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. 3.4) Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte opponente, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
(4) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 4.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio,
[...] deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla Pt_1 CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio di
[...] opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.166/2024 del 5.4.2024, emesso dal Tribunale di Imperia e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc
3) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) Parte_1 al pagamento delle spese della fase monitoria
4) condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 CP_1 persona del leg o-tempore, delle spese del giud he liquida in complessivi € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 06.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 dott. Persona_1
[...]
4 dott. Pasquale Parte_3
[...]
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.960/2024 RG del Tribunale di Imperia avente “opposizione a decreto ingiuntivo n.116/2024 del 05.04.2024, emesso dal Tribunale di Imperia per l'importo di € 25.101,01, oltre interessi e spese”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Parte_1 C.F._1
il cu via Parini n.28 è eletto domicilio
–attore opponente–
contro
(CF/PI: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1 t difesa d o PREVOSTO presso il cui studio in Sanremo ai Giardini Vittorio Veneto 8 è eletto domicilio
–convenuto opposto–
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il decreto ingiuntivo CP_1 immediatamente esecutivo n.116/2024 del 5.4.2024, emesso dal Tribunale di Imperia, per l'importo di € 25.101,01, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle fatture n. 143 del 30.4.2022/n. 271 del 31.5.2022/n. 355 del 30.6.2022, emesse a fronte di fornitura di materiale edile, dedotto le sole fatture non sono sufficienti a provare la esistenza inter partes del contratto di fornitura e il credito azionato monitoriamente, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, instando, CP_1 previo sospensione della sua provvisoria esecutorietà, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari. 1.1) Si costituiva in giudizio la societàin persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, che, evidenziato di aver ripetutamente sollecitato
[...] al pagamento delle fatture azionate in via monitoria la cui debenza non veniva Pt_1 contestata, limitandosi il a procrastinare il proprio adempimento richiedendo il Pt_1 codice IBAN su cui effettuare i relativi bonifici, dedotta la debenza delle somme azionate monitoriamente, instava, previo rigetto della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.2) Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assunta la prova orale (testi di parte convenuta/opposta:
interpello di , la causa Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
.2025, come d .
(2) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. Se il debitore contro il quale è stato emesso e notificato il decreto ingiuntivo ritiene che il decreto sia stato emesso in assenza dei presupposti o che la prestazione non sia dovuta o che la notifica del decreto sia tardiva o nulla, può presentare opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'apertura di un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cass. n.9035/19). In tale giudizio, le parti sono: il debitore ingiunto, che diventa attore nel giudizio di opposizione (c.d. opponente); il creditore che ha ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, che diventa convenuto nel giudizio di opposizione (c.d. opposto). Nel corso del giudizio di opposizione le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto- opposto non corrispondono a quelle sostanziali: l'opposto, infatti, assume in sostanza la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
conseguentemente, l'atto di citazione in opposizione deve avere il contenuto della comparsa di risposta e il ricorso in opposizione ha il contenuto della memoria difensiva. L'opposizione, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza e la fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. Ciascuno deve provare i fatti costitutivi delle proprie domande. In materia di inadempimento contrattuale, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Ne consegue che il creditore opposto deve provare la fonte negoziale del diritto preteso ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il convenuto sostanziale è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo/modificativo/impeditivo dell'altrui pretesa ovvero il difetto del titolo negoziale o l'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, la parte opposta in persona del legale 2.1) CP_1 rappresentante pro-tempore, ha azionato monitoriamente un credito di € 25.101,01, oltre interessi e spese di procedura, che trovava fondamento fatture n. 143 del 30.4.2022/n. 271 del 31.5.2022/n. 355 del 30.6.2022, emesse a fronte della fornitura di materiale edile. 2.1.2) Spetta, dunque, alla società creditrice opposta, la prova della esistenza e validità del contratto di fornitura, l'effettiva consegna della merce in esse indicate ed il mancato pagamento delle stesse. 2.2) Il debitore intimato non contestando l'omesso pagamento, ha Parte_1 inteso resistere alla pretesa di pagamento monitoriamente azionata lamentando la mancata consegna della merce indicata nelle fatture azionate in sede monitoria. 2.2.1) Spetta, dunque, al debitore opponente di provare gli allegati fatti estintivi/impeditivo dell'altrui pretesa ovvero la mancata stipulazione del contratto e la non riferibilità allo stesso delle prestazioni indicate in fattura.
(3) sul merito dell'opposizione. L'opposizione, per le ragioni appresso esposte, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2 dott. Pasquale LONGARINI 3.1) La pretesa creditoria, dell'importo di € 25.101,01,00 oltre interessi legali, si fonda sull'asserita consegna, in favore e su incarico di di materiale edile Parte_1 specificato nelle fatture emesse e contabilizzate (doc. 6 di parte cinvenuta/opposta) 3.1.1) In proposito va osservato che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, le fatture commerciali rappresentano documenti di sicura autenticità e di intrinseca legalità, capaci, ancorché non provenienti dal debitore e, anzi, di unilaterale formazione ad opera della stessa parte che intende giovarsene, di far risultare con certezza la sussistenza del credito azionato (cass. n. 14363/2001). Non incide sulla qualità di prova scritta né la mancata indicazione su di esse degli estremi della bolla di accompagnamento, né la circostanza che siano esibite in fotocopia, atteso che la copia fotografica è documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, salvo restando nel giudizio di opposizione la contestazione della conformità all'originale ed il disconoscimento (cass. n.8383/2001; cass. n.8398/2011). Esse però hanno valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo documenti forniti dalla parte che se ne avvale, non possono costituire prova in favore della stessa né determinano inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità oltre che alla sua esistenza (cass. n.1469/2002; cass. n.13222/2002). L'esibizione delle fatture relative a eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che deriva soltanto dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime (cass. n. 8664/2001) né rileva in senso contrario l'eventuale sottoscrizione di bolle di accompagnamento da parte del destinatario della merce, posto che esse si limitano a comprovare il fatto dell'avvenuta consegna ma non l'esistenza e la validità di alcun contratto tra le parti. Invero, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive occorre provare da una parte il pattuito oggetto della prestazione e dall'altra la conformità ad esso di quanto prestato, per cui tale prova non può essere fornita con la produzione di una fattura o di una bolla di consegna in quanto detti documenti, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e a fronte della contestazione di controparte, non assurgono a prova del contratto e del suo contenuto (cass. n.12518/2003). Ne consegue che la fattura commerciale, quale atto a contenuto partecipativo consistente della dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, quando tale rapporto è contestato, come nella fattispecie che ci occupa, non assurge a prova del negozio ma ne costituisce un mero indizio. 3.2) Ebbene, ribadito che la fattura commerciale, quale atto a contenuto partecipativo consistente della dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, quando tale rapporto è contestato, non assurge a prova del negozio ma ne costituisce un mero indizio, evincendosi dalla prova documentale ed orale che tutte le forniture di materiale edile sono state effettivamente eseguite dalla non essendo contestata la correttezza degli importi richiesti, CP_1 ere respinta. 3.2.1) In via stragiudiziale, come confermato dall'estratto delle comunicazioni WhattsApp (doc. 5 di parte convenuta opposta), circostanza parzialmente ammessa dallo stesso debitore in sede di interpello («alcuni messaggi vocali li ho mandati io»),
[...]
sollecitato da legale rappresentante della Pt_1 Parte_2 [...]
, non contestav richiesto, limitandosi a procr CP_1 proprio adempimento, richiedendo il codice IBAN sul quale effettuare i bonifici. Del resto, in sede di interpello, riconosceva di aver versato alla ditta Parte_1
in data 7.8.2023, un acconto di euro 1000 a titolo di acconto sulla CP_1
30.4.2022. [...]
[...
) al momento della emissione delle fatture oggetto di contesa (30.4.2022, 31.5.2022 e 30.6.2022), era ancora titolare della omonima impresa individuale, Parte_1 cessata solo 1l 14.10.2022 (doc. 7 di parte convenuta opposta). 3.2.3) I testi e confermavano Testimone_1 Testimone_2 che tutta la merce descritte nelle fatture azionate era stata consegnata al Pt_1 nell'anno 2022, prima della cessazione della relativa ditta individuale, al prezzo indicato 3.3) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n.166/2024 del 5.4.2024, emesso dal Tribunale di Imperia, deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi (confermarsi) l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. 3.4) Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte opponente, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
(4) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 4.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio,
[...] deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla Pt_1 CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio di
[...] opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.166/2024 del 5.4.2024, emesso dal Tribunale di Imperia e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc
3) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) Parte_1 al pagamento delle spese della fase monitoria
4) condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 CP_1 persona del leg o-tempore, delle spese del giud he liquida in complessivi € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 06.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI
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3 dott. Persona_1
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4 dott. Pasquale Parte_3
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