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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3577/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3577/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3577 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
e , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 Controparte_1
dall'avv. DENTINO PASQUALINA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORI
E
e , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 Controparte_3
dall'avv. ESPOSITO TOMMASO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTI
Oggetto: contratto di compravendita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori e citavano in Parte_1 CP_1 giudizio i sig.ri ed al fine di ottenere il risarcimento dei danni in forza della vendita CP_2 CP_3 di proprietà immobiliare, sita in Pompei alla via Casone n.88.
Gli istanti deducevano che a seguito dell'acquisto, accedendo al piano seminterrato del fabbricato, adibito a cantina, avevano scoperto che il suddetto ambiente era allagato e il livello dell'acqua arrivava a coprire la scala d'accesso, causando numerose macchie di umidità sia di risalita che di infiltrazioni su tutte le pareti perimetrali con relativo cattivo odore di muffa e umidità. Gli attori provvedevano, allora, a denunciare tali gravi difetti occulti della cosa compravenduta, deducendo che gli stessi ne compromettevano il godimento e proponevano, all'uopo, azione di risarcimento danni dinanzi all'Autorità Giudiziaria. In particolare, chiedevano di accertare la sussistenza dei vizi occulti e la conseguente inidoneità all'uso dell'immobile compravenduto e dichiarare, ex art. 1492 c.c., la riduzione del prezzo di compravendita con condanna dei convenuti in solido alla restituzione dell'importo di euro 27.000, in ragione del 10% del prezzo saldato, derivante dall'inutilizzo della cantina, oltre risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali impugnavano e contestavano tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito dagli istanti, in quanto infondato in fatto e diritto. In prima istanza, la parte convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito, evidenziando che l'azione era stata promossa dinanzi ad un Giudice territorialmente incompetente. Allo stesso tempo contestavano la decadenza del diritto al risarcimento danni da parte degli attori, non essendo stata la denuncia formalizzata nel termine di 8 giorni previsto dalla normativa vigente. In ogni caso deducevano che gli attori erano a conoscenza che l'immobile acquistato non fosse di nuova generazione ed eventuali vizi potevano essere ben conosciuti, usando l'ordinaria diligenza.
La causa veniva istruita mediante la prova testimoniale e rinviata per la decisione, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria. L'udienza del 09/04/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: il giudice, lette le note depositate, decide la controversia ex art 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.. Va in premessa rilevata l'infondatezza della eccezione di incompetenza – comunque tardiva, stante il mancato rispetto del termine per la costituzione.
Obbligo del convenuto, infatti, è quello di contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto. La giurisprudenza di legittimità (in termini, si veda Cass. Civ. n. 17374 del 2020) è univoca nel ritenere che “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli arti'. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti (…)”.
Nel caso in esame, le parti convenute si sono limitate a contestare l'incompetenza del Tribunale adito sotto un solo profilo (luogo ove si trova l'immobile) tralasciando i fori alternativi previsti dalla legge:
l'eccezione è, pertanto, tamquam non esset.
Nel merito, preliminarmente va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Proprio per tale ragione, si ritiene di poter esaminare la richiesta di cui all'atto di citazione, riservando all'esito l'eventuale scrutinio delle eccezioni di controparte.
Sul punto è opportuno rilevare che la giurisprudenza delle Sez. Unite, Cass. con ordinanza n. 11748 del 26.03.2019, ha stabilito che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art.1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art.1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.”
L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla riduzione del prezzo del contratto di compravendita;
allo stesso tempo, secondo il c.d. principio di vicinanza della prova,
è il compratore ad avere la disponibilità della cosa compravenduta, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato.
Ciò posto, la parte attrice si è limitata a dedurre, in citazione, che il locale cantina in questione è stato trovato allagato all'atto dell'accesso avvenuto in data 26/06/2018, senza però evidenziare in alcun modo il nesso causale tra il suddetto allagamento e un eventuale vizio della cosa compravenduta, che nemmeno viene ipotizzato o descritto.
In sostanza gli attori si sono limitati ad indicare l'asserito danno subito ma non hanno individuato – né, tantomeno, provato, come sarebbe stato loro onere- il vizio della cosa a causa del quale si richiede la riduzione del prezzo e il nesso causale tra il presunto vizio e i danni riscontrati.
La assoluta carenza deduttiva e probatoria nell'ambito delle richieste attoree acquista ancora più rilevanza se si pensa che l'evento dedotto è avvenuto molti mesi dopo la vendita dell'immobile, il che avrebbe richiesto una prova ancora più rigida dell'esistenza del vizio – benché occulto- al momento della vendita.
In termini anche la perizia di parte depositata non è idonea a provare gli asseriti vizi della cosa venduta, in quanto fa esclusivamente riferimento ai costi necessari per il ripristino dei luoghi, ma non alle cause dei danni descritti. Alcun elemento in merito alla prova degli asseriti vizi è emerso dalla prova testimoniale svolta.
Per tale ragione, si è ritenuto di non ammettere la CTU richiesta, anche tenendo conto del principio per cui in materia di risarcimento del danno, “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” risolvendosi, altrimenti, la consulenza, in una inammissibile indagine esplorativa, sostituiva dell'onere della prova gravante, al contrario, sulle parti. (così, Cass. civ. ordinanza n. 13736 del 03/07/2020).
La domanda va, quindi, rigettata, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, pure sottoposta all'esame della scrivente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositato telematicamente in data 29/04/2025 Il Giudice Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3577/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3577 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
e , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 Controparte_1
dall'avv. DENTINO PASQUALINA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORI
E
e , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 Controparte_3
dall'avv. ESPOSITO TOMMASO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTI
Oggetto: contratto di compravendita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori e citavano in Parte_1 CP_1 giudizio i sig.ri ed al fine di ottenere il risarcimento dei danni in forza della vendita CP_2 CP_3 di proprietà immobiliare, sita in Pompei alla via Casone n.88.
Gli istanti deducevano che a seguito dell'acquisto, accedendo al piano seminterrato del fabbricato, adibito a cantina, avevano scoperto che il suddetto ambiente era allagato e il livello dell'acqua arrivava a coprire la scala d'accesso, causando numerose macchie di umidità sia di risalita che di infiltrazioni su tutte le pareti perimetrali con relativo cattivo odore di muffa e umidità. Gli attori provvedevano, allora, a denunciare tali gravi difetti occulti della cosa compravenduta, deducendo che gli stessi ne compromettevano il godimento e proponevano, all'uopo, azione di risarcimento danni dinanzi all'Autorità Giudiziaria. In particolare, chiedevano di accertare la sussistenza dei vizi occulti e la conseguente inidoneità all'uso dell'immobile compravenduto e dichiarare, ex art. 1492 c.c., la riduzione del prezzo di compravendita con condanna dei convenuti in solido alla restituzione dell'importo di euro 27.000, in ragione del 10% del prezzo saldato, derivante dall'inutilizzo della cantina, oltre risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali impugnavano e contestavano tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito dagli istanti, in quanto infondato in fatto e diritto. In prima istanza, la parte convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito, evidenziando che l'azione era stata promossa dinanzi ad un Giudice territorialmente incompetente. Allo stesso tempo contestavano la decadenza del diritto al risarcimento danni da parte degli attori, non essendo stata la denuncia formalizzata nel termine di 8 giorni previsto dalla normativa vigente. In ogni caso deducevano che gli attori erano a conoscenza che l'immobile acquistato non fosse di nuova generazione ed eventuali vizi potevano essere ben conosciuti, usando l'ordinaria diligenza.
La causa veniva istruita mediante la prova testimoniale e rinviata per la decisione, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria. L'udienza del 09/04/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: il giudice, lette le note depositate, decide la controversia ex art 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.. Va in premessa rilevata l'infondatezza della eccezione di incompetenza – comunque tardiva, stante il mancato rispetto del termine per la costituzione.
Obbligo del convenuto, infatti, è quello di contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto. La giurisprudenza di legittimità (in termini, si veda Cass. Civ. n. 17374 del 2020) è univoca nel ritenere che “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli arti'. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti (…)”.
Nel caso in esame, le parti convenute si sono limitate a contestare l'incompetenza del Tribunale adito sotto un solo profilo (luogo ove si trova l'immobile) tralasciando i fori alternativi previsti dalla legge:
l'eccezione è, pertanto, tamquam non esset.
Nel merito, preliminarmente va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Proprio per tale ragione, si ritiene di poter esaminare la richiesta di cui all'atto di citazione, riservando all'esito l'eventuale scrutinio delle eccezioni di controparte.
Sul punto è opportuno rilevare che la giurisprudenza delle Sez. Unite, Cass. con ordinanza n. 11748 del 26.03.2019, ha stabilito che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art.1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art.1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.”
L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla riduzione del prezzo del contratto di compravendita;
allo stesso tempo, secondo il c.d. principio di vicinanza della prova,
è il compratore ad avere la disponibilità della cosa compravenduta, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato.
Ciò posto, la parte attrice si è limitata a dedurre, in citazione, che il locale cantina in questione è stato trovato allagato all'atto dell'accesso avvenuto in data 26/06/2018, senza però evidenziare in alcun modo il nesso causale tra il suddetto allagamento e un eventuale vizio della cosa compravenduta, che nemmeno viene ipotizzato o descritto.
In sostanza gli attori si sono limitati ad indicare l'asserito danno subito ma non hanno individuato – né, tantomeno, provato, come sarebbe stato loro onere- il vizio della cosa a causa del quale si richiede la riduzione del prezzo e il nesso causale tra il presunto vizio e i danni riscontrati.
La assoluta carenza deduttiva e probatoria nell'ambito delle richieste attoree acquista ancora più rilevanza se si pensa che l'evento dedotto è avvenuto molti mesi dopo la vendita dell'immobile, il che avrebbe richiesto una prova ancora più rigida dell'esistenza del vizio – benché occulto- al momento della vendita.
In termini anche la perizia di parte depositata non è idonea a provare gli asseriti vizi della cosa venduta, in quanto fa esclusivamente riferimento ai costi necessari per il ripristino dei luoghi, ma non alle cause dei danni descritti. Alcun elemento in merito alla prova degli asseriti vizi è emerso dalla prova testimoniale svolta.
Per tale ragione, si è ritenuto di non ammettere la CTU richiesta, anche tenendo conto del principio per cui in materia di risarcimento del danno, “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” risolvendosi, altrimenti, la consulenza, in una inammissibile indagine esplorativa, sostituiva dell'onere della prova gravante, al contrario, sulle parti. (così, Cass. civ. ordinanza n. 13736 del 03/07/2020).
La domanda va, quindi, rigettata, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, pure sottoposta all'esame della scrivente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositato telematicamente in data 29/04/2025 Il Giudice Dott.ssa Martina Fusco