TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 206
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della perdita di anzianità di grado per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale

    Il Collegio ha ritenuto che l'art. 4-ter, comma 3, del D.L. 44/2021, quale disposizione speciale, prevede come unica conseguenza della mancata vaccinazione la sospensione dal lavoro senza ulteriori conseguenze disciplinari. La perdita di anzianità di grado non è espressamente prevista e costituisce una misura pregiudizievole non consentita, non indispensabile né proporzionata.

  • Accolto
    Dipendenza dall'atto principale

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento anche degli atti connessi e consequenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 206
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 206
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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