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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/11/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1321/2023 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Bellomo P.IVA_1
ricorrente
e
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro resistente contumace
Il Giudice scaduto il termine del 5 novembre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 6 novembre 2025
Il Giudice
AU GI RD
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico AU GI RD ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1321/2023 R.G., vertente
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Bellomo P.IVA_1
ricorrente
e
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro resistente contumace OGGETTO
Opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 d.p.r. 115/02 e 15 d.lgs. n. 150/2011 in tema di spese di giustizia
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Va altresì premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo
3 dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Ancora preliminarmente, è infondata l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla ricorrente, peraltro soltanto con le note scritte depositate il 3.11.2025 in sostituzione dell'udienza indicata in epigrafe.
Deve, al riguardo, ribadirsi il costante insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale, stante la previsione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (secondo cui, quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica), la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del Tribunale (o della Corte d'appello), a cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell'indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità del provvedimento, adottato in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il fatto che esso sia stato pronunciato da un giudice diverso dal Presidente del Tribunale (v. Cass. n. 22795 del 2019; Cass. n. 9911 del
2019; Cass. n. 9879 del 2012; conf. Cass. 15940 del 2015; Cass. n. 18080 del 2013).
4. Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
E invero, come emerge per tabulas, nel decreto di pagamento impugnato il Giudice penale ha applicato il criterio dell'indennità di custodia dei veicoli a motore (art. 1 D.M. n. 265 del
2006).
Tuttavia, trattandosi di materiale esplodente, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. n. 265 del 2006 (che fa riferimento solo ai veicoli a motori e per natanti) deve essere fatta, ai sensi dell'art. 5 del
4 predetto D.M., sulla base degli usi locali, di cui l'istante è onerato di dare prova (v. Cass.
Civ. 2829/2002).
Nella specie, difettando la prova di tali usi - non sono sufficienti a tal fine i due decreti di liquidazione del Tribunale di Crotone e il decreto di liquidazione del Tribunale di Vibo Valentia
(prodotti in atti), non ricorrendo i necessari requisiti di riconoscibilità e reiteratività -, la determinazione del compenso deve essere effettuata ai sensi dell'art. 2225 c.c. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo rispetto alla natura, alla quantità e alla qualità delle prestazioni eseguite e al risultato utile conseguito dal committente (cfr.
Cass. n. 7510/14; Cass. n. 9829/95; Cass. n. 650/84; Cass. n. 143/74; Cass. n. 352/70).
Orbene, come emerge dagli atti, la custodia si è protratta per un periodo considerevole (dal
13.12.2022 al 12.07.2023) ed ha avuto ad oggetto una quantità non trascurabile di materiale pirotecnico (63,65 kg di fuochi d'artificio appartenenti alle categorie F1 e F2 e 2 confezioni di 100 petardi privi di catalogazione), di cui è lecito presumere la pericolosità.
È evidente, inoltre, che la custodia di tale materiale abbia comportato un costo per la società ricorrente, dovendo essa destinarvi dei locali idonei anche al fine di prevenire esplosioni ed incendi.
Pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra, appare equo riconoscere la somma di € 10,00 al giorno per la custodia dei fuochi d'artificio cat. F1 e F2 e la somma di € 5,00 al giorno per la custodia delle due confezioni di petardi, per un totale di 154 giorni.
Il corrispettivo complessivo va, quindi, fissato in € 2.310,00, cui deve aggiungersi l'iva, se dovuta e documentata con fattura.
Trattandosi di una liquidazione, non sono dovuti interessi su detta somma.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Il parziale accoglimento della domanda, il rigetto dell'eccezione preliminare nonché la novità della questione trattata e la non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto di pagamento, liquida, in favore della società ricorrente la somma complessiva di €
2.310,00, oltre iva se dovuta e documentata con fattura, a titolo di indennità di custodia
5 espletata nel procedimento penale iscritto ai nn. 4173/2022 r.g.n.r. e 1488/2023 r.g.gip
Trib. Crotone;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Crotone, il 6 novembre 2025.
Il Giudice
AU GI RD
6
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1321/2023 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Bellomo P.IVA_1
ricorrente
e
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro resistente contumace
Il Giudice scaduto il termine del 5 novembre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 6 novembre 2025
Il Giudice
AU GI RD
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico AU GI RD ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1321/2023 R.G., vertente
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Bellomo P.IVA_1
ricorrente
e
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro resistente contumace OGGETTO
Opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 d.p.r. 115/02 e 15 d.lgs. n. 150/2011 in tema di spese di giustizia
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Va altresì premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo
3 dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Ancora preliminarmente, è infondata l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla ricorrente, peraltro soltanto con le note scritte depositate il 3.11.2025 in sostituzione dell'udienza indicata in epigrafe.
Deve, al riguardo, ribadirsi il costante insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale, stante la previsione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (secondo cui, quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica), la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del Tribunale (o della Corte d'appello), a cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell'indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità del provvedimento, adottato in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il fatto che esso sia stato pronunciato da un giudice diverso dal Presidente del Tribunale (v. Cass. n. 22795 del 2019; Cass. n. 9911 del
2019; Cass. n. 9879 del 2012; conf. Cass. 15940 del 2015; Cass. n. 18080 del 2013).
4. Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
E invero, come emerge per tabulas, nel decreto di pagamento impugnato il Giudice penale ha applicato il criterio dell'indennità di custodia dei veicoli a motore (art. 1 D.M. n. 265 del
2006).
Tuttavia, trattandosi di materiale esplodente, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. n. 265 del 2006 (che fa riferimento solo ai veicoli a motori e per natanti) deve essere fatta, ai sensi dell'art. 5 del
4 predetto D.M., sulla base degli usi locali, di cui l'istante è onerato di dare prova (v. Cass.
Civ. 2829/2002).
Nella specie, difettando la prova di tali usi - non sono sufficienti a tal fine i due decreti di liquidazione del Tribunale di Crotone e il decreto di liquidazione del Tribunale di Vibo Valentia
(prodotti in atti), non ricorrendo i necessari requisiti di riconoscibilità e reiteratività -, la determinazione del compenso deve essere effettuata ai sensi dell'art. 2225 c.c. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo rispetto alla natura, alla quantità e alla qualità delle prestazioni eseguite e al risultato utile conseguito dal committente (cfr.
Cass. n. 7510/14; Cass. n. 9829/95; Cass. n. 650/84; Cass. n. 143/74; Cass. n. 352/70).
Orbene, come emerge dagli atti, la custodia si è protratta per un periodo considerevole (dal
13.12.2022 al 12.07.2023) ed ha avuto ad oggetto una quantità non trascurabile di materiale pirotecnico (63,65 kg di fuochi d'artificio appartenenti alle categorie F1 e F2 e 2 confezioni di 100 petardi privi di catalogazione), di cui è lecito presumere la pericolosità.
È evidente, inoltre, che la custodia di tale materiale abbia comportato un costo per la società ricorrente, dovendo essa destinarvi dei locali idonei anche al fine di prevenire esplosioni ed incendi.
Pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra, appare equo riconoscere la somma di € 10,00 al giorno per la custodia dei fuochi d'artificio cat. F1 e F2 e la somma di € 5,00 al giorno per la custodia delle due confezioni di petardi, per un totale di 154 giorni.
Il corrispettivo complessivo va, quindi, fissato in € 2.310,00, cui deve aggiungersi l'iva, se dovuta e documentata con fattura.
Trattandosi di una liquidazione, non sono dovuti interessi su detta somma.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Il parziale accoglimento della domanda, il rigetto dell'eccezione preliminare nonché la novità della questione trattata e la non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto di pagamento, liquida, in favore della società ricorrente la somma complessiva di €
2.310,00, oltre iva se dovuta e documentata con fattura, a titolo di indennità di custodia
5 espletata nel procedimento penale iscritto ai nn. 4173/2022 r.g.n.r. e 1488/2023 r.g.gip
Trib. Crotone;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Crotone, il 6 novembre 2025.
Il Giudice
AU GI RD
6