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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/12/2024, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 135/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento. promosso con ricorso depositato in data 11/01/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MARIN CRISTINA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. CREA PASQUALE FABIO
c.f.: C.F._2
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi chiedono la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 a) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre;
Persona_1 Persona_2
b) assegnarsi la casa coniugale alla moglie affinché vi abiti con i figli;
c) porre a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori CP_1
e l'assegno mensile di euro 800,00 da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat e da Persona_1 Persona_2
pagare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
stabilire che Parte_1
detto assegno di mantenimento di € 800,00, siano versati direttamente alla signora da parte del datore Parte_1
di lavoro dell'obbligato, detraendoli dalla retribuzione allo stesso spettante;
d) stabilire che l'assegno unico per il figlio venga percepito per intero dalla signora;
Parte_1
Spese compensate.
Rinuncia all'impugnazione della sentenza
***
Con il ricorso in epigrafe riportato ha richiesto la separazione personale dal Parte_1
coniuge e di seguito lo scioglimento del matrimonio. CP_1
All'udienza del 5.12.24 sono comparse personalmente le parti, che hanno confermato di voler divorziare alle condizioni già oggetto della sentenza di separazione.
Il giudice ha trattenuto quindi la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio per la pronuncia della sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da C.F. n. a ALBANIA il 15/05/1984 e Parte_1 C.F._1
C.F. n. a ALBANIA il 11/04/1976, unitisi in CP_1 C.F._2
matrimonio il 04/10/2000, trascritto al n. 5, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Comune di Casier (TV) alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2024.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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