Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/06/2025, n. 4721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4721 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01744/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2022, proposto da
AN NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida n.39;
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console N 3;
per l'annullamento
- del Provvedimento prot.n.1030 PM del 16.02.2022, notificato in pari data, a firma del Dirigente ad interim dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Aversa, con il quale si diffida il ricorrente a lasciare libero da persone e da cose entro il 03.03.2022, l'area distinta al C.T. Foglio 8 particella 5203 e le relative opere edilizie oggetto dell'Ordinanza n. 24 del 22.03.2019, secondo le modalità indicate dalla citata ordinanza, una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente, con memoria versata in atti il 9 giugno 2025, ha reso nota la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che:
- a fronte di tanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, atteso che la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla decisione non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa (cfr., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
- le spese processuali, stante l’esito in rito del giudizio, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO