Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/1961, n. 385
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Sentenza 21 febbraio 1961

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Nella ipotesi di simulazione relativa di un negozio giuridico la inesistenza del negozio simulato deve essere tenuta distinta dalla efficacia o meno del negozio dissimulato; pertanto, la prima è indipendente dalla seconda e gli effetti meramente negativi della simulazione si producono indipendentemente dal concorso o meno dei requisiti di Forma e di sostanza necessari alla validità del negozio dissimulato. Il curatore, essendo terzo rispetto agli Atti simulati posti in essere dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, può provare tale simulazione senza alcuna limitazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/1961, n. 385
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 385
    Data del deposito : 21 febbraio 1961

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