Sentenza 21 febbraio 1961
Massime • 1
Nella ipotesi di simulazione relativa di un negozio giuridico la inesistenza del negozio simulato deve essere tenuta distinta dalla efficacia o meno del negozio dissimulato; pertanto, la prima è indipendente dalla seconda e gli effetti meramente negativi della simulazione si producono indipendentemente dal concorso o meno dei requisiti di Forma e di sostanza necessari alla validità del negozio dissimulato. Il curatore, essendo terzo rispetto agli Atti simulati posti in essere dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, può provare tale simulazione senza alcuna limitazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/1961, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 1961 |
Testo completo
Nella ipotesi di simulazione relativa di un negozio giuridico la inesistenza del negozio simulato deve essere tenuta distinta dalla efficacia o meno del negozio dissimulato;
pertanto, la prima è indipendente dalla seconda e gli effetti meramente negativi della simulazione si producono indipendentemente dal concorso o meno dei requisiti di Forma e di sostanza necessari alla validità del negozio dissimulato. Il curatore, essendo terzo rispetto agli Atti simulati posti in essere dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, può provare tale simulazione senza alcuna limitazione.