Articolo 3 della Legge 21 febbraio 1977, n. 36
Articolo 2
Versione
25 febbraio 1977
Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entrata in vigore il 25 febbraio 1977