Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9207
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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In tema di procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, se l'incolpato abbia eletto domicilio, ex art. 55, comma primo, n. 1 del d.P.R. n. 221 del 1950, in luogo diverso da quello ove dimori abitualmente, ovvero dove eserciti professionalmente la propria attività di medico, le comunicazioni o notificazioni inerenti il procedimento vanno necessariamente eseguite presso il domicilio così eletto, senza alcuna facoltà di diversa scelta da parte della Commissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9207
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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