Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, se l'incolpato abbia eletto domicilio, ex art. 55, comma primo, n. 1 del d.P.R. n. 221 del 1950, in luogo diverso da quello ove dimori abitualmente, ovvero dove eserciti professionalmente la propria attività di medico, le comunicazioni o notificazioni inerenti il procedimento vanno necessariamente eseguite presso il domicilio così eletto, senza alcuna facoltà di diversa scelta da parte della Commissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9207 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BU GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANIENE 14, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GEROSA, difeso dall'avvocato ANGELO ULGHERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO PENNASILICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTRO DELLA SANITÀ;
- intimato -
avverso la decisione n. 93/00 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 5/7/2000, depositata il 26/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato SERGIO SMEDILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 93 del 2000 la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha dichiarato, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, irricevibile il ricorso del dott. IO CI avverso la deliberazione di sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi, adottata dall'Ordine della provincia di Milano con deliberazione in data 24.1.1998. Ha rilevato la Commissione che il ricorso non era stato notificato al Ministro della Sanità presso l'Avvocatura generale dello Stato, benché l'ordinanza del 27.9.1999 con la quale la Commissione stessa aveva appunto ordinato l'integrazione del contraddittorio fosse stata notificata tre volte al ricorrente a mezzo posta, con plichi raccomandati speditigli il 28.9.99, il 30.11.99 ed il 7.2.2000, sempre restituiti al mittente per compiuta giacenza. Avverso la decisione ricorre per cassazione IO CI affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Milano. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il controricorrente Ordine dei medici infondatamente prospetta l'inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. In relazione al suo contenuto, concernente l'addotta violazione di regole processuali, i fatti di causa sono sufficientemente esposti, non essendo configurabile il dovere della parte di dare analitico conto degli aspetti sostanziali del fatto nei casi in cui l'esame del merito non sia stato compiuto con la decisione gravata perché precluso dalla ravvisata violazione di norme processuali, se solo di questo il ricorrente si dolga in cassazione.
Neppure l'imprecisione delle conclusioni assume determinante rilievo:
per un verso, infatti, il ricorso per cassazione è comunque volto alla cassazione della sentenza impugnata, sicché è irrilevante che il ricorrente abbia domandato anche l'annullamento della "decisione di primo, grado", tra l'altro inesistente, volta che la deliberazione dell'ordine provinciale di irrogazione della sanzione ha natura di atto amministrativo;
per altro verso, l'apprezzamento dei presupposti che determinano o escludono l'esigenza del rinvio è autonomamente svolto dalla corte di legittimità, onde è priva di rilevanza la contraddittorietà delle richieste del ricorrente sul punto.
2.1. Il ricorrente - deducendo violazione degli artt. 54, ultimo comma e 55, penultimo comma del d.P.R. n. 221 del 1950, in relazione agli artt. 360, nn.3 e 5, 101, 137, 149, 160, 162 c.p.c. - prospetta la violazione del principio del contraddittorio. Espone che, a causa di contrasti insorti tra lui e l'ufficio postale di piazza OR (Milano) negli anni 1994/95 in relazione al suo rifiuto di sottoscrivere un'anomala delega a se stesso per poter ritirare "la corrispondenza sottoposta a firma perché titolare di una casella postale", egli non aveva mai ricevuto le raccomandate con le quali gli si dava notizia dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio, che la Commissione centrale avrebbe ben potuto notificargli a mezzo di ufficiale giudiziario, ovvero comunicargli tramite telegramma nel suo domicilio eletto, considerato che era noto il suo contrasto con l'ufficio postale.
2.2. Il CI sostanzialmente si duole di non aver avuto conoscenza dell'ordinanza interlocutoria della Commissione centrale con la quale gli si ordinava l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso al Ministro della sanità presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Così individuata la doglianza, il ricorso è fondato. Al di là delle ragioni prospettate a giustificazione dell'omesso recapito del plico spedito presso la sua residenza anagrafica, sta il fatto che dalla decisione impugnata risulta che l'incolpato era elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ulgheri, in via Lunigiana 14, Milano (dove gli fu infatti notificata la decisione, secondo quanto consta dall'allegata comunicazione del dirigente dell'ufficio di segreteria della Commissione centrale, recante la data del 7.8.2000).
Posto, invero, che l'art. 55, primo comma, n. 1, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 prevede che il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie deve contenere l'indicazione della "residenza o domicilio del ricorrente" e che nulla osta a che il ricorrente indichi il proprio recapito (cui si riferisce il comma 3 dello stesso articolo) in un luogo diverso da quello in cui risiede o dove svolge la propria attività, se egli abbia eletto domicilio in luogo diverso dalla sua residenza o da quello in cui esercita la propria attività, le comunicazioni o notificazioni inerenti il procedimento vanno necessariamente eseguite presso il domicilio eletto, senza alcuna possibilità di una diversa scelta da parte della Commissione.
La sentenza che ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso per non avere il ricorrente ottemperato ad un ordine di integrazione del contraddittorio disposto con ordinanza di cui non gli era stata data rituale comunicazione presso il domicilio eletto va dunque cassata con rinvio alla Commissione centrale per la rinnovazione del giudizio.
3. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate.
P. Q. M.
la corte accoglie il ricorso con rinvio e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001