Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., accogliendo l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, disponga la restituzione degli atti al P.M. per l'espletamento di indagini suppletive, designando l'organo di polizia giudiziaria al quale le stesse devono essere delegate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2010, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
38 9 5/1/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/01/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente GIOVANNI DE ROBERTO Dott. SENTENZA
- Consigliere - N.75 Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI LANZA
- Rel. Consigliere - N. 36502/2009 Dott. LINA MATERA
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZ sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di:
1) SUPPA VINCENZO N. IL 17/01/1947
2) VICANOLO GIUSEPPE N. IL 24/01/1959
3) BRANCACCIO ISIDORO N. IL 28/07/1952
4) NATALE CIRO N. IL 01/01/1969
5) CARIONE GIUSEPPE N. IL 22/01/1954
avverso l'ordinanza n. 10509/2009 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 18/06/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vincenes Greci, che the clisto dichiararsi l'inammissibilità del Tricouse.
Luchote
Udit i difensor Avv.;
Con l'ordinanza indicata in epigrafe i GIP di Napoli, in parziale accoglimento dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'espletamento degli accertamenti indicati nella parte motiva.
Ricorre il Procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo l'abnormità del provvedimento in esame, nella parte in cui ha disposto che i necessari approfondimenti investigativi vengano delegati ai Carabinieri territorialmente competenti. Sostiene, infatti, che il provvedimento impugnato, nell'imporre al Pubblico Ministero le modalità con le quali devono essere svolte le indagini, si traduce nell'esorbitante esercizio di poteri inquirenti da parte del giudice delle indagini preliminari, in violazione dei principi fondanti del vigente sistema processuale.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. S.U., 10-12-1997\12-2-1998 n. 17; Sez. Un.
24-11-1999 n. 26; Sez. 2, 5-6-2003 n. 27716). Linenated Nel caso di specie, sussiste la dedotta situazione di abnormità.
E invero, come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, il sistema processuale traccia e delinea chiaramente i poteri del P.M. e del GIP, attribuendo al primo la titolarità dell'azione penale ed al secondo quello di controllo sull'operato del P.M. e di impulso sull'attività d'indagine. Esso, in particolare, con riguardo al procedimento di archiviazione ex art. 408 c.p.p. e segg., prevede che il GIP, ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. e disponga un supplemento di indagini, deve limitarsi ad indicare il tema e la direzione delle stesse. Il giudice, ove necessario, può altresì precisare i singoli atti d'indagine, ma non può indicare anche le forme e le modalità degli accertamenti, in quanto deve lasciare libero il P.M, di scegliere le concrete modalità di svolgimento (Cass. Sez. 4, 20-12-200716-2-
2008 n. 5784).
Nel caso di specie, col provvedimento impugnato, il GIP, a fronte della richiesta di archiviazione, non si è limitato a disporre indagini suppletive, ma, nella parte motiva (il cui contenuto, in virtù dell'espresso richiamo operato nel dispositivo, vale ad integrare e definire la portata delle statuizioni adottate), ha anche designato l'organo di polizia giudiziaria al quale le stesse devono essere delegate.
Una simile previsione si pone, all'evidenza, al di fuori dei principi fondanti del vigente sistema processuale, comportando una limitazione dei poteri del P.M. di gestione delle indagini ed un esorbitante esercizio di poteri inquirenti da parte del GIP.
S'impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza in esame, nella parte de qua, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. Luchotro -TTE-PH:PH*ཡ་་་
P.Q.M.
limitatarest адре Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui designa organ di Polizia Giudiziaria cui affidare le indagini,
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 14-1-2010
President Il Consigliere estensore
Gde Lina Matera
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 28 GEN 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER)
Lidia Scalia
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