Sentenza 9 luglio 2015
Massime • 1
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, il danno patrimoniale di rilevante gravità, cagionato dai fatti di bancarotta, previsto dall'art. 219 L. fall., ha natura di circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale, con la conseguenza che - alla luce dell'art. 157 cod. pen. nel testo novellato dalla legge n. 251 del 2005 - si deve tenere conto dell'aumento massimo di pena previsto per la stessa, mentre non assume rilievo la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti eventualmente applicabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2015, n. 34530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34530 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/07/2015
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. M. S. - Consigliere - N. 2042
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 13060/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT AT, nato il [...];
avverso la sentenza n. 45230/2013 CORTE di CASSAZIONE ROMA del 23/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Bronzino Redentore, in sostituzione dell'avv. Attilio Carlo Villa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 aprile 2014, depositata il 26 settembre 2014, la quinta sezione penale di questa Corte ha rigettato, tra l'altro, per infondatezza delle svolte censure, il ricorso proposto da NT EN avverso la sentenza del 17 aprile 2012 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la sentenza del 26 settembre 2007 del Tribunale di Monza, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di bancarotta impropria e distrattiva aggravata, di cui agli artt. 110 cod. pen., L. Fall., art. 216, comma 1, art. 223, comma 1 e comma 2,
n. 2, e art. 219, comma 1, e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione.
2. Avverso detta sentenza NT EN, con atto depositato il 20 marzo 2015, ha proposto - per mezzo del suo difensore e procuratore speciale avv. Attilio Carlo Villa, giusta nomina contestualmente depositata - ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., dolendosi della omessa rilevazione della intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato ascrittogli il 5 gennaio 2013, e, quindi, in data antecedente alla pronuncia di rigetto del ricorso di legittimità.
Secondo il ricorrente, che ha richiamato a ragione delle sue deduzioni i principi di diritto affermati in questa sede di legittimità, l'omessa valutazione della circostanza che il procedimento a suo carico era iniziato il 17 febbraio 2006, nella vigenza della nuova più favorevole disciplina della prescrizione, e che il termine massimo di prescrizione era, stante il disposto dell'art. 161 cod. proc. pen., di anni dodici e mesi sei, deve essere considerata quale errore di diritto, poi indicato come errore di fatto, impugnabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. Nè la data di maturazione della causa estintiva del reato ha subito modifiche per effetto dell'aumento della pena ex art. 219 legge fall., sia considerandolo come aggravante, che - non essendo a effetto speciale - non incide sul computo del termine di prescrizione, sia apprezzandolo come speciale applicazione dell'art. 81 cod. pen., dovendo gli episodi intendersi decorrenti tutti dalla data del fallimento (6 luglio 2000).
La prescrizione, rispetto alla quale non si sono verificati atti sospensivi, non è stata, infine, oggetto di rinuncia neppure implicita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, dep. 30/04/2002, Basile, Rv. 221280) hanno affermato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa, nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio medesimo. In coerenza con tale impostazione generale dei limiti di cognizione del giudice di legittimità, in materia di ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., e con i principi di diritto affermati con riguardo alla ipotesti in cui l'errore di fatto attenga alla mancata rilevazione in sede di legittimità della prescrizione del reato (tra le altre, Sez. 2, n. 41489 del 28/10/2010, dep. 23/11/2010, Racchelli, Rv. 248712; Sez. 3, n. 15683 del 11/03/2010, dep. 23/04/2010, Gargiulo, Rv. 246963; Sez. 1, n. 41918 del 07/10/2009, dep. 30/10/2009, Lako, Rv. 245058), le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 37505 del 14 luglio 2011, dep. 17/10/2011, Corsini, Rv. 250528; conformi, Sez. 6, n. 36768 del 20/09/2012, dep. 24/09/2012, Contardi, Rv. 253382; Sez. 4, n. 3319 del 12/12/2014, dep. 23/01/2015, Refatti, Rv. 262028) hanno condivisibilmente precisato che è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di un apprezzamento di fatto.
3. Nella specie, il ricorrente ha denunciato l'errore incorso nella omessa rilevazione - in sede di legittimità - della maturazione del termine di prescrizione del reato, che, sopravvenuta alla sentenza di appello, avrebbe dovuto dar luogo a una sentenza "di improcedibilità anziché di rigetto", e, individuato in anni dodici e mesi sei il termine massimo di prescrizione, secondo l'invocata nuova e più favorevole normativa, ha dedotto che la contestazione della L. Fall., art. 219, non refluisce sulla durata del termine e, per l'effetto,
sulla data di maturazione della causa estintiva.
3.1. In tal modo, e anche prescindendo dalla natura dell'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza, oggetto del ricorso straordinario, di evidente natura valutativa secondo la stessa incerta prospettazione difensiva, il ricorrente ha omesso il preliminare specifico confronto con i capi di imputazione riportati integralmente nelle sentenze di merito e sinteticamente in quella di legittimità, che ha allegato al suo ricorso, risultando da essi la specifica contestazione dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, per avere egli "cagionato al fallimento un danno patrimoniale di rilevante gravità ammontando lo stato passivo a circa 39 milioni di Euro di cui 25 costituiti da debiti verso l'erario".
Nè il ricorrente si è correlato con il contenuto della decisione impugnata che, a fronte delle doglianze, attinenti al giudizio di comparazione tra le circostanze e alla determinazione della pena e che ha giudicato assolutamente generiche e prive di allegazioni difensive, ha ritenuto adeguate le condivise conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte di appello, che, a sua volta, nel giudicare la insussistenza di concrete ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal primo Giudice, aveva rimarcato, rigettando per la sua infondatezza la richiesta di esclusione dell'aggravante, che all'appellante era stata contestata non la circostanza di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1 (pluralità dei fatti di bancarotta) ma quella di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, (gravità del danno), pacificamente esistente in ragione della entità del danno subito dai creditori.
3.2. A tale omessa correlazione, che rende il ricorso del tutto generico, si accompagna la manifesta infondatezza della censura, che vorrebbe trarre dalla riconduzione dell'aumento L. Fall., ex art. 219, alla ipotesi di cui al suo secondo comma ragioni argomentative a conforto della rappresentata alternativa (aggravante comune/reato continuato), giustificativa del rappresentato computo a fini prescrizionali della sola pena stabilita dalla legge per il reato consumato (anni dieci), ex art. 157 cod. pen., oltre a un quarto (anni due e mesi sei), ex art. 161 cod. pen. E invero, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il danno patrimoniale di rilevante gravità, cagionato dai fatti di bancarotta, previsto dalla L. Fall., art. 219, comma 1, ha pacificamente natura di circostanza aggravante speciale e a effetto speciale, secondo principi consolidati (Sez. 5, n. 17190 del 18/02/2009, dep. 22/04/2009 P.G. in proc. Zaretti e altri, Rv. 243616; Sez. 3, n. 3613 del 22/10/1965, dep. 25/02/1966, Baldini, Rv. 100652), a ciò conseguendo che, alla luce dell'art. 157 cod. pen. nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005, applicabile nella specie per essere intervenuta la pronuncia di primo grado dopo la sua entrata in vigore, si deve tenere conto dell'aumento massimo di pena previsto per detta aggravante (fino alla metà) e, senza tenere conto della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti, del maggiore termine prescrizionale da essa determinato, che pari ad anni quindici (oltre al termine derivante dalla interruzione del suo decorso), non era maturato alla data del 23 aprile 2014.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell'ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell'impugnazione - al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015