Sentenza 1 luglio 2005
Massime • 1
Le dichiarazioni spontanee, tanto se rese dall'indagato a norma dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., quanto se rese, come nella specie, dalle persone offese in altri procedimenti, le quali siano state raccolte dalla polizia giudiziaria senza essere documentate a verbale nelle forme di cui all'art. 357, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., ma solo annotate sommariamente in forma libera, possono essere utilizzate "erga alios" quali indizi nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di procedimenti per delitti di criminalità organizzata, non ricorrendo alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 cod. proc. pen., ovvero di inutilizzabilità specifica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2005, n. 30113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30113 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 01/07/2005
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1195
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 018669/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR CO N. IL 10/02/1970;
avverso ORDINANZA del 21/03/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.to Gaito Alfredo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 4 marzo 2005 il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vibo Valentia disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CR CO, nell'ambito di un più vasto procedimento coinvolgente vari soggetti indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio, con violenza alle persone o alle cose, o mediante frode.
La successiva richiesta di riesame era rigettata dal tribunale della libertà di Catanzaro, con ordinanza 21-22 Marzo 2005. Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione lo GL, deducendo:
1) L'inutilizzabilità dell'intero compendio delle attività istruttorie, per violazione dell'art. 195 cod. proc. penale in tema di divieto della testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, dato che le indagini avevano preso l'avvio da dichiarazioni rese in diversi procedimenti dalle persone offese, non verbalizzate, ne' contenute in un atto di denuncia-querela;
2) L'inutilizzabilità consequenziale, per nullità derivata, anche delle successive intercettazioni;
3) L'invalidità delle operazioni di captazione eseguite da semplici agenti di polizia giudiziaria, e non da ufficiali, fuori dell'ipotesi di reati di criminalità organizzata, la cui contestazione era successiva all'autorizzazione delle intercettazioni e non poteva avere efficacia sanante, ex tunc;
4) l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare per violazione dell'articolo 309, commi 5 e 10, cod. proc. penale, per omessa trasmissione al tribunale della libertà di parte delle registrazioni eseguite - visto che la prova era costituita dalle bobine e non dalle sommarie trascrizioni - e dei relativi decreti esecutivi del pubblico ministero: omissione, riconosciuta dalla stessa ordinanza di riesame;
5) la nullità del decreto esecutivo del pubblico ministero, con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di motivazione sull'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura e sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'impiego di impianti diversi;
6) la violazione dell'articolo 292, comma 2, lettera d) per omessa fissazione della durata della misura cautelare;
7) il difetto di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, solo formalmente enunciata, ma appiattita sulla teoria accusatoria del GIP, senza tener conto delle risposte e delle giustificazioni fornite nel corso dell'interrogatorio di garanzia.
Con successiva memoria depositata all'udienza dell'1 Luglio 2005 il difensore riprendeva, approfondendole, le argomentazioni a sostegno del primo motivo, concernente l'inutilizzabilità delle deposizioni "de relato" della polizia giudiziaria, e del terzo, relativo all'invalidità delle operazioni di captazione eseguite da semplici agenti di polizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle attività istruttorie, per violazione dell'art. 195 cod. proc. penale in tema di divieto della testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, da cui le indagini avevano preso geneticamente l'avvio.
Il motivo è infondato.
Le dichiarazioni spontanee sia se rese dall'indagato a norma dell'articolo 350, comma 7, cod. proc. penale, o, come nella specie, dalle persone offese in altri procedimenti, raccolte dalla polizia giudiziaria ma non documentate a verbale nelle forme di cui all'art. 357, commi 2 e 3 cod. proc. pen., ma solo annotate sommariamente in forma libera, possono essere utilizzate "erga alios" quali indizi nella fase del indagini preliminari ai fini dell'autorizzazione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per delitti di criminalità organizzata, non ricorrendo alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 cod. di rito, ovvero di inutilizzabilità specifica (Cass., sez. 6^, 22 Gennaio 2004, n. 14980, rv. 229398). È solo, infatti, nella fase di dibattimento che l'utilizzazione delle risultanze delle indagini preliminari è subordinata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritte per la P.G. dall'art. 357, comma 2, cod. proc. penale (Cass., sez. 4^, 3 Settembre 1996, n. 2073, rv. 206701). Nella specie, le indagini tecniche sono state avviate sulla base della "notitia criminis" contenuta nelle dichiarazioni di due persone offese perfettamente identificate, che non possono, quindi, considerarsi fonti anonime, senza che da esse fossero desunti anche i gravi indizi di colpevolezza a fondamento della misura cautelare. Ne consegue l'infondatezza anche del secondo motivo, riguardante la nullità derivata delle intercettazioni successive. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce l'invalidità delle operazioni di intercettazione eseguita da semplici agenti di polizia giudiziaria, anziché da ufficiali, in violazione del disposto dell'art. 267, comma 4, cod. proc. penale. Il motivo è infondato.
Trattandosi di irregolarità verificatasi nella fase esecutiva, e non genetica, del decreto di autorizzazione, la successiva contestazione del reato associativo di cui all'art. 416 codice penale importa la sanatoria "ex tunc", di un vizio, suscettibile di assumere rilevanza solo nel momento valutativo delle intercettazioni eseguite. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare per violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per omessa trasmissione al tribunale della libertà di parte delle registrazioni eseguite.
Il motivo è infondato.
La mancata o incompleta trasmissione delle bobine non produce l'inefficacia del provvedimento cautelare, non trattandosi di un atto essenziale ai fini dell'emissione della misura, fondata invece sulle trascrizioni in cui sono riassunti i risultati dell'attività investigativa, come correttamente di statuito dal tribunale della libertà.
Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto esecutivo del P.M., con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni, per difetto di motivazione sull'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura e sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'impiego di impianti diversi. Il motivo è infondato.
L'ordinanza impugnata, pur dando atto della trasmissione solo parziale dei decreti, ha negato l'effetto derivativo della caducazione del provvedimento del GIP, perché gli stessi, ancorché non in forma integrale, consentivano comunque la verifica positiva nel rispetto dei parametri normativi di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. penale, contenendo la motivazione delle ragioni di eccezionale urgenza che giustificavano l'uso di impianti estranei agli uffici della Procura della Repubblica - e cioè,
l'indisponibilità di questi ultimi, per ragioni tecniche (situazione di fatto che il P.M. si può limitare ad attestare: Cass., sez. un., 26 Novembre 2003, n. 919, ric. Gatto) - e, "per relationem" con gli atti d'indagine richiamati, anche delle eccezionali ragioni di urgenza desumibili dallo svolgimento in corso dell'attività delittuosa dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, anche con l'uso di armi e violenza contro le persone.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 292, comma 2, lettera d) per omessa fissazione della data di scadenza della misura cautelare.
Il motivo è manifestamente circondato.
La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lettera d) cod. proc. pen. è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza;
e non occorre, invece, se essa sia volta alla tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. penale, essendo inutile, in questo caso, fissare un termine di durata quando il provvedimento deve continuare comunque ad essere applicato per prevenire il pericolo di fuga o di reiterazione di reati. In questo caso, l'indagato difetta di interesse all'osservan2a "in parte qua" della norma (Cass., sez. 2^ 25 Febbraio 2004, n. 9777;
Cass., sez. 6^ 6 Novembre 2003, n. 44809; Cass., sez. 5^ 28 Settembre 1999, n. 4428). Nella specie, il tribunale della libertà di Catanzaro ha messo in evidenza come le esigenze cautelari consistano soprattutto nella necessità di evitare il pericolo della reiterazione di azioni criminose della stessa indole, tenuto conto della personalità dell'indagato.
Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce la carenza o manifesta illogicità di motivazione dell'ordinanza di riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, che sarebbe appiattita sulla teoria accusatoria esposta dal Giudice per le indagini preliminari. Il motivo è infondato.
L'esistenza di una stabile struttura associativa, caratterizzata dai connotati tipici della fattispecie di cui all'art. 416 cod. penale, dedito a reati contro il patrimonio -soprattutto estorsioni, furti, usura e danneggiamenti - è stata desunta dai danneggiamenti commessi con esplosioni di armi comuni da sparo, mediante incendi e danni di esercizi commerciali, o mediante mutui usurati, nonché dall'esistenza di una cassa comune e dalla divisione dei ruoli dei compartecipi, tra cui posizione preminente rivestiva lo GL, con funzione di promotore e organizzatore. In particolare, l'ordinanza impugnata sottolinea come l'ipotesi accusatoria tragga conferma dal contenuto di numerose conversazioni intercettate all'interno delle autovetture in uso agli indagati, tra cui talune, individuate analiticamente, particolarmente significative nel delineare il ruolo verticistico svolto dallo GL.
Le contrarie argomentazioni difensive appaiono inficiate da genericità, risolvendosi in una censura astratta del contenuto argomentativo dell'ordinanza ed in una diversa interpretazione dei fatti, al fine di escluderne il valore indiziario, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. penale.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2005