Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2023, n. 13164
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Sentenza 15 maggio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 23 marzo 2023, con la quale si è pronunciato sul ricorso di due coniugi contro una sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Le parti in causa contestavano la legittimità della modifica apportata alla servitù di passaggio, originariamente stabilita in favore di un soggetto, a seguito della costruzione di una rampa con pendenze non conformi alle normative vigenti. I ricorrenti sostenevano che la rampa non solo violasse le prescrizioni urbanistiche, ma avesse anche reso l'accesso alla propria abitazione difficoltoso, in particolare per la moglie del titolare della servitù, affetta da disabilità.

Il giudice di rinvio ha accolto la domanda del titolare della servitù, stabilendo che la rampa dovesse essere realizzata con una pendenza conforme alle normative, evidenziando la prevalenza del diritto all'accessibilità per le persone disabili rispetto al diritto di proprietà. La Corte ha ritenuto che la modifica della servitù avesse aggravato la situazione di accesso, violando il divieto di aggravamento della servitù previsto dall'art. 1067 c.c. Inoltre, ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti principali, riconoscendo la complessità della vicenda e la necessità di tutelare i diritti delle persone con disabilità. La sentenza ha quindi confermato l'importanza di un'interpretazione della normativa che tenga conto delle esigenze di accessibilità e dei diritti fondamentali delle persone.

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Massime1

In tema di servitù prediali, i principi scaturenti dalla sentenza della Corte cost. n. 167 del 1999, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, comma 2, c.c. a tutela della accessibilità in favore dei portatori di "handicap", pur riferendosi alla disciplina della costituzione coattiva della servitù di passaggio, vanno estesi anche al divieto di aggravamento di cui all'art. 1067, comma 2, c.c., avendo essi introdotto nell'ordinamento una relativizzazione della tutela della disabilità in astratto, che deve essere valorizzata in un'ottica interpretativa da adattare alle specifiche situazioni configurabili in concreto e che impone di addivenire ad una soluzione proporzionale degli interessi coinvolti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2023, n. 13164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13164
    Data del deposito : 15 maggio 2023

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