Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/12/2025, n. 23274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23274 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09849/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9849 del 2024, proposto da
FA GO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Montini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patendi cagionati dal giudizio di inidoneità alla funzione di professore di II fascia espresso dalla Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica nazionale alle Funzioni di Professore Universitario di prima e seconda Fascia, Settore concorsuale 13/D4 “ Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie ” (pubblicato in data 26 gennaio 2023) dichiarato illegittimo con sentenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma (RGN 4943 del 2203- Sezione IIIB) pubblicata il 6 marzo 2024, n. 4542, notificata in data 8 aprile 2024 e passata in giudicato in data 7 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e di ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. AT AT OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente di aver svolto, a far data dal 1 aprile 2020, le funzioni di ricercatore universitario ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett.b), L. 240/2010 (tipo B), per il settore scientifico disciplinare SECS-S/06 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie” presso il Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell’Università degli Studi di Siena, con contratto a tempo determinato a durata triennale con scadenza 1 aprile 2023 e con valutazione positiva anche per quel che concerne l’attività didattica.
Deduce che, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 240 del 2010, tale tipologia di contratti implica la possibilità di ottenere, alla scadenza, l’immissione in ruolo a tempo indeterminato quale professore associato, a condizione che l’interessato “ abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. “e”, precisando la norma che “ In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati ”.
In costanza di rapporto, partecipava alla procedura indetta con Decreto del Segretariato Generale-Direzione Generale per le Istituzioni della formazione superiore del MUR n. 553 del 26/2/2021, per il “conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015”, presentando la relativa domanda in data 3/10/2022 (id. 62820) per il settore concorsuale 13/4 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”.
Afferma che, laddove avesse ottenuto (a gennaio 2023), l’idoneità, avrebbe avuto pieno titolo ad essere valutato dal Dipartimento di Economia Politica e Statistica della Università di Siena e, in caso di esito positivo, ad ottenere la nomina nel ruolo a professore associato, con l’ulteriore precisazione che la trasformazione dei ricercatori di tipo B (abilitati alla funzione di associato) in professore associato sarebbe pressoché scontata nella prassi di tutti gli Atenei italiani, circostanza eventualmente verificabile in via istruttoria.
Invece, la domanda per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale veniva respinta con giudizio negativo di inidoneità che gli veniva comunicato il 26 gennaio 2023 ed il ricorrente lo impugnava di fronte a questo TAR con il ricorso RG n. 4943/2023.
Il ricorso veniva accolto con sentenza n. 4542 del 6.3.2024, che disponeva il riesame della domanda del candidato.
La sentenza veniva notificata l’8 aprile 2024, divenendo definitiva il 7 giugno 2024.
La nuova valutazione si concludeva con il riconoscimento dell’abilitazione, comunicato dal Ministero con pec del 31 maggio 2024.
Su tale presupposto, il ricorrente immediatamente presentava istanza di immissione in ruolo, quale professore associato a tempo pieno, all'Università degli Studi di Siena, rappresentando come avesse pieno titolo a conseguire l'abilitazione all'esito della procedura a cui aveva preso parte nel 2022 - 2023 e che pertanto la sua abilitazione dovesse ritenersi retroagire alla data in cui era stato reso il primo provvedimento illegittimo, ossia al 26 gennaio 2023.
Il ricorrente ritiene di essere stato titolare di una vera e propria situazione soggettiva di vantaggio all'immissione in ruolo quale professore associato in forza degli artt. 16, comma 5 e 24, comma 3 lett. a) e 5 della l. 240/2010, nella formulazione applicabile ratione temporis ; e per tale motivo sollecitava l'Università di Siena a ripristinare la situazione che sarebbe discesa dall'immediata corretta valutazione della commissione e perciò dalla tempestiva abilitazione del concorrente con trasformazione, ora per allora, del rapporto di lavoro dell'istante a tempo pieno indeterminato quale professore associato.
A tale istanza l'Università degli Studi di Siena rispondeva negativamente, “ atteso che il Dott. GO non aveva ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alla data della scadenza del contratto, il Dipartimento universitario non ha avuto neppure la possibilità di attivare la procedura valutativa volta alla chiamata in ruolo di professore associato, dovendo oltretutto, per non perdere i fondi appositamente stanziati, in base a quanto previsto dall’art.2 comma 3 del D.M. n.78/2016 (Piano Straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24 comma 3) lett.b della legge 240/2010), procedere in tempi ristretti a impiegare le risorse in una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore ex art.24 comma 3 lett.b sul medesimo settore scientifico disciplinare ”.
Pertanto, il ricorrente afferma di versare nell’impossibilità di conseguire l’immissione in ruolo quale professore associato a causa dell’illegittimo agire amministrativo, ossia dell’iniziale (il 26 gennaio 2023) mancata abilitazione scientifica che rappresenta la vera unica e sostanziale ragione per cui, allo scadere del contratto triennale da ricercatore “di tipo B” (il 1 aprile 2023), gli è stata preclusa la definitiva immissione nei ruoli della docenza universitaria. Difatti, la posizione di professore universitario associato gli sarebbe stata sicuramente riconosciuta laddove l’Amministrazione resistente avesse agito con correttezza, riconoscendo tempestivamente l’abilitazione scientifica, costituendo tale abilitazione la condizione necessaria ed ineludibile per procedere alla sua immissione in ruolo quale professore associato a tempo pieno.
Per effetto di tali presupposti, con l’odierno ricorso, il prof. GO propone domanda risarcitoria al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati dall’agire gravemente illegittimo dell’Amministrazione resistente, articolando a sostegno i seguenti motivi.
1) SULLA RESPONSABILITÀ’ DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA E SUL RELATIVO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI E SUBENDI.
A) Sulla sussistenza dei presupposti per la comminatoria di responsabilità dell’Amministrazione.
Il riconoscimento dell’abilitazione era il presupposto ineludibile per accedere alla valutazione da parte dell’Università di Siena e, quindi, per la successiva immissione in ruolo ai sensi dell’art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010 ed art. 2 del Regolamento dell’Università di Siena per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 della l. n. 240/2010.
Sostiene che la valutazione prevista dalla norma di cui all’art. 4 del Regolamento (volta a “ verificare che le attività di ricerca e didattiche svolte nel triennio o nel sessennio in caso di ricercatori/ricercatrici RTT siano state coerenti con gli impegni e gli obiettivi scientifici e didattici che il Dipartimento si era posto al momento della proposta di chiamata, tenuto conto della quantità, qualità e impatto della produttività scientifica, della continuità del lavoro di ricerca, della quantità e qualità delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli/alle studenti/studentesse, nonché dell’impegno nelle attività organizzative e di servizio, anche tenuto conto delle evidenze delle Commissioni Paritetiche” ) si esaurirebbe in una mera attività ricognitiva delle attività svolte dal ricercatore (in forza della locuzione “coerenti con gli impegni ….”), che nel caso di specie avevano registrato sempre ottimi risultati, tanto che il Dipartimento potrebbe omettere di riconoscere una valutazione positiva unicamente nel caso in cui il ricercatore sia stato inadempiente rispetto agli impegni assegnati.
L'accenno finale alla Commissione Paritetica, compiuto nella disposizione, mira invece a valutare la sussistenza per il ricercatore di giudizi negativi relativi all'attività didattica: caso anch’esso estremante raro e che, comunque, neppure si sarebbe configurato nel caso di specie.
Difatti, considerato che il Dott. GO non ha riportato giudizi negativi e, nel corso del triennio da ricercatore, ha pienamente svolto “attività di ricerca e didattiche coerenti con gli impegni e gli obiettivi scientifici e didattici che il Dipartimento si era posto al momento della proposta di chiamata” la sua valutazione non avrebbe potuto essere che positiva.
D’altronde, deduce che anche l’Università degli Studi di Siena, nel rigettare in data 27.06.2024 la richiesta di immissione in ruolo immediatamente presentata dal ricorrente una volta ottenuta l’abilitazione, ha chiarito che tale diniego è stato una conseguenza necessitata ed esclusiva del fatto che, alla data di scadenza dell’incarico di ricercatore di tipo B (il 1 aprile 2023), il dott. GO non risultava in possesso dell’idoneità a professore associato.
Per dimostrare l’esito favorevole della valutazione che ritiene avrebbe conseguito, illustra analiticamente i corsi e le pubblicazioni del triennio per poi concludere circa il fatto che il danno, anche in termini di perdita di chance, è derivato dall’agire illegittimo dell’Amministrazione.
Tenuto conto delle motivazioni del Giudice di primo grado, che ha evidenziato i vizi e le distonie logiche che affliggevano l’iniziale giudizio di inidoneità del 26 gennaio 2023, neppure potrebbe dubitarsi dell’esistenza di una “colpa dell’apparato” amministrativo, ovvero dell’elemento soggettivo della colpa conseguente alla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Afferma quindi di avere diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, ossia quella di diventare professore associato a tempo pieno, ex art. 24, comma 5 della legge n. 240 del 2010, a far data dal 1 aprile 2023 (ovvero dalla scadenza del contratto di ricercatore di tipo B) che gli è stato impedito esclusivamente dall’illegittima mancata abilitazione scientifica nazionale ricevuta in data 23 gennaio 2023 poi ottenuta, in esecuzione della sentenza di codesto TAR, a maggio 2024.
Al contempo deduce la spettanza di un “danno curriculare” e di immagine professionale, connesso all’impossibilità di assumere incarichi e funzioni pertinenti il ruolo di Professore associato a tempo pieno che, come detto, sarebbero spettati al ricorrente dal 1 aprile 2023 ed altresì di poter poi aspirare a divenire professore ordinario.
B) Sull’entità del danno subito.
Per quanto attiene all’entità del danno patrimoniale, da liquidarsi anche a titolo di perdita di chance, posto che il ricorrente è tuttora un docente “precario”, questo è costituito dalle differenze retributive tra i redditi medio tempore percepiti e lo stipendio iniziale di professore associato a tempo pieno che gli sarebbe spettato dal 1 aprile 2023 secondo il DPR n. 232 del 2011 e le tabelle stipendiali ad esso conseguenti (vds., sub doc. n. 17, quelle estratte dalla pagina web dell’Università degli Studi di Pisa).
Più precisamente, tenuto conto del trattamento retributivo annuo lordo di euro 74.318,09 (di un professore associato a tempo pieno di classe 0, doc. n. 17, per un compenso mensile lordo di euro 6.193,17) e dei compensi percepiti dal ricorrente dal 1.04.2023 al 30.09.2024 (pari ad euro 16.350,00- doc. 18), spetterebbe al dott. GO la somma di euro 88.933,96 [=19 105.283,96 (6.193,17* 17 mensilità) – 16.350,00] ovvero quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità.
Riservandosi comunque il ricorrente di estendere la domanda sino alla data della definizione della causa in primo grado, chiede che tale somma sia maggiorata ed accresciuta tenuto conto:
dell’incremento dei compensi, per effetto degli scatti stipendiali triennali, che al ricorrente sarebbero spettati (sino alla classe n. 12), una volta immesso (il 1.04.2023) nei ruoli di professore associato a tempo pieno (allegati nn. 17 e 19 e progressioni attuali);
del danno al trattamento pensionistico e di fine rapporto conseguente alla mancata immissione in ruolo dal 1.04.2024 il tutto da correlare sino alla data del suo collocamento in pensione, ossia al compimento del settantesimo anno di età (7 giugno 2046).
A tal fine chiede che il Giudice si avvalga anche dei poteri di cui all’art. 34, comma 4, D. Lgs. n. 104 del 2010.
Su tutte le voci di danno che precedono chiede interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito.
Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto.
Nel prosieguo del giudizio, le parti hanno scambiato memorie.
Il ricorrente ha dedotto circa l’attualizzazione dei calcoli relativi alla quantificazione del dovuto, esponendo che il danno era stato determinato, alla data di redazione del ricorso (il 30 settembre 2024), nella somma di euro 88.933,96; stante il perdurare della situazione di precariato del ricorrente, il medesimo pregiudizio deve essere attualizzato alla data del 30 settembre 2025, nell’importo maturato, pari ad euro 51.218,04, risultando dalla sottrazione dalla somma di euro 74.318,04 [= euro 6.193,17 (retribuzione lorda mensile) * 12 (mesi)], detraendo gli importi percepiti in ragione contratti di insegnamento sopraelencati e pari ad euro 23.100,00.
In conclusione spetterebbe al dott. GO la somma di euro 140.152,00 (= 88.933,96+ 51.218,04) ovvero quella anche diversa di giustizia ed equità; comunque con le maggiorazioni già richieste in domanda (incremento dei compensi per effetto degli scatti stipendiali triennali, danno da trattamento pensionistico e fine rapporto, sino alla data di collocamento in pensione o compimento del settantesimo anno d’età).
La memoria è notificata a controparte.
Il Ministero deduce circa la impossibilità di imputare il ritardato conseguimento del titolo abilitativo, ed il conseguente danno lamentato patrimoniale, ad un comportamento doloso o colposo dell’amministrazione.
Nel caso di specie, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale vigente all’epoca dei fatti, così come dell’elevato grado di discrezionalità tecnica di cui erano investiti i commissari che per primi ebbero ad esprimere un giudizio negativo, nega la riferibilità del comportamento dell’Amministrazione ad una qualsivoglia negligenza. Più precisamente, la Commissione che per prima ha valutato il dott. GO aveva concluso il proprio giudizio all’unanimità, con argomenti sui quali l’Avvocatura si sofferma, per poi evidenziare come il TAR, nell’annullare tale atto, non avrebbe rilevato alcuna manifesta violazione delle regole procedurali da parte dei commissari, né un manifesto travisamento di elementi fattuali documentati dal ricorrente, solo ritenendo che le valutazioni espresse, per quanto non sindacabili nel merito perché frutto delle competenze tecniche in possesso dei commissari, non possedessero un sufficiente livello di analiticità e fossero prive di un adeguato supporto motivazionale in grado di rendere intellegibile il percorso logico deduttivo seguito dai commissari. Peraltro, lo stesso TAR del Lazio ha escluso la colpa dell’amministrazione, quale elemento costitutivo della responsabilità in più fattispecie (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, n. 15969/24; ancor più recentemente, la sezione IV quater, del TAR, con sentenza n. 14356 del 21.07.2025).
Allo stesso tempo non potrebbe dirsi provato, neppure in termini probabilistici che, pur adempiendo correttamente al proprio onere motivazionale gli stessi commissari, e non altri, sarebbero giunti alla formulazione di un giudizio di carattere positivo: anche il giudizio positivo espresso dalla commissione incaricata di riesaminare la domanda non appare sufficiente a comprovare l’errore in cui sia incorsa la prima commissione. Difatti, nella propria ricostruzione fattuale, parte ricorrente omette di riferire che, in sede di riesame, la commissione ha espresso un giudizio positivo a maggioranza di 3/5 dei commissari (quindi non all’unanimità) e sulla base di una valutazione appena sufficiente della produzione scientifica.
Sotto altro aspetto, nel caso di specie, non sembrerebbe che il dott. GO, abbia fornito prova:
a) della probabilità con cui, anche in assenza dei riscontrati vizi motivazionali, la commissione SN incaricata del primo esame, sarebbe giunta alla formulazione di un giudizio positivo in ordine all’abilitazione;
b) della elevata probabilità con cui, in presenza di un giudizio positivo lo stesso sarebbe progredito nel ruolo di professore di seconda fascia a far data dall’aprile 2023, per mezzo della valutazione ex art. 24, comma 5, l. 240/2010.
In particolare, l’esito della valutazione prevista dall’art. 24, comma 5, l. 240/2010 per la chiamata in ruolo quali docenti di seconda fascia dei ricercatori di tipo B) che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel settore di riferimento, non rivestirebbe affatto esito scontato. Difatti, a norma dell’art. 16, l. 240/2010, detta valutazione deve essere condotta “ in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ”. Con d.m. n. 344 del 4 agosto 2011, vigente ratione temporis, il Ministero ha definito i suddetti criteri prevedendo che, ai fini della valutazione, i regolamenti di Ateneo debbano contemplare un esame complessivo dell’attività didattica, di ricerca, di produzione scientifica e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore nel corso del contratto, il cui esito quindi non sarebbe affatto scontato anche in considerazione della sua natura derogatoria dell’ordinario sistema di reclutamento mediante procedura comparativa previsto dall’art. 18, comma 1, l. 240/2010.
Lo stesso regolamento per la valutazione dei ricercatori, adottato dell’università degli Studi di Siena con d.r. 2211/2020, prevede che la valutazione del candidato debba avvenire ad opera di una commissione designata dal Dipartimento di afferenza e composta da tre docenti di prima o di seconda fascia, appartenenti allo stesso settore del ricercatore. La commissione, sulla scorta di un esame analitico dell’attività didattica e scientifica del candidato è chiamata ad esprimere “una motivata valutazione sull’attività del/della candidato/a, basata sul giudizio analitico formulato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4”.
A tali fini sarebbe insufficiente – perché non dimostrativo dei suddetti presupposti – il mero elenco formulato nel ricorso introduttivo dal dott. GO delle attività didattiche svolte in seno all’ateneo; non risulterebbero utili, a tal fine, le schede di valutazione redatte dagli studenti in quanto provenienti da soggetti evidentemente estranei alla valutazione.
Anche la nota di riscontro inviata dall’Università degli Studi di Siena alla diffida trasmessa dal legale del ricorrente al fine di ottenere l’immissione in ruolo quale docente sarebbe insufficiente avendo l’Ateneo opportunamente evidenziato che “Il suddetto contratto di ricerca di durata triennale è cessato in data 1° aprile 2023, e, diversamente rispetto a quanto da Lei sostenuto, non vi è stata da parte di detto Dipartimento, al termine del triennio o nel suo corso, alcuna valutazione positiva in ordine all’attività svolta dal suo cliente”.
Ciò posto l’Avvocatura nega che il ricorrente abbia fornito prova alcuna dell’elevata probabilità con cui, in presenza dell’abilitazione scientifica, avrebbe ottenuto una valutazione positiva da parte dell’ateneo e la successiva chiamata nel ruolo di associato; anzi, andrebbe concluso, proprio alla luce dei giudizi espressi dalle commissioni che hanno esaminato la domanda diretta al conseguimento del titolo abilitativo, i quali, come detto, hanno evidenziato sostanziali carenze nella produzione scientifica del dott. GO, che la valutazione non avrebbe avuto esito scontato.
Rileva ancora l’Avvocatura che, ad oggi, secondo quanto riferito nello stesso ricorso, il prof. GO ricopre il ruolo di professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, mentre non risulta essere titolare di incarichi presso l’Università degli Studi di Siena con cui aveva sottoscritto il contratto di ricerca.
Tutto ciò considerato, richiamato anche quanto affermato dal Consiglio di Stato in altra fattispecie similare (sentenza n. 6262 del 19 luglio 2022), non sussisterebbero i presupposti per il configurarsi una responsabilità a carico dell’amministrazione.
Ad ogni modo, la quantificazione operata dal ricorrente non sarebbe meritevole di accoglimento.
In primo luogo, rileva l’Avvocatura che a seguito del riesame compiuto in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 4542/2024, il dott. GO ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia di docenza per il settore 13/D4, a decorrere dal 27.05.2024, momento nel quale veniva certamente meno il vulnus che impediva al ricorrente di prendere parte alle procedure concorsuali e di progredire nella carriera accademica (sul punto si vedano la sentenza TAR n. 2058/20 e la sentenza C.d.S. n. 6262 del 19.07.2022 pronunciate analogo ricorso).
In secondo luogo, deduce l’Avvocatura che l’importo del danno andrebbe in ogni caso ridotto in misura percentuale in considerazione sia delle effettive probabilità che il ricorrente aveva di progredire nel ruolo di associato, sia del contributo colposo dallo stesso offerto al verificarsi del danno, sia, ancora, in considerazione del mancato concreto svolgimento delle prestazioni connesse al ruolo di associato.
Quanto alle probabilità, si è evidenziato come le prove offerte dal ricorrente in merito all’esito positivo della eventuale valutazione da parte dell’ateneo, non siano andate oltre il grado della mera possibilità e non abbiano quindi fornito evidenza di un risultato certo, o altamente probabile. Conseguentemente l’eventuale liquidazione del danno dovrebbe essere operata in misura proporzionale all’effettivo grado di probabilità che lo stesso aveva di progredire nel ruolo di associato già a far data dal 1.04.2023.
A ciò deve aggiungersi che la valutazione ad opera dell’ateneo, ai sensi dell’art. 24, comma 5, l. 240/2010, non era l’unico strumento a disposizione del ricorrente per poter progredire nella carriera di associato. Difatti, avendo conseguito il titolo abilitativo a far data dal maggio 2024, il ricorrente avrebbe potuto prendere parte alle ordinarie procedure concorsuali bandite dagli atenei per la chiamata in ruolo di docenti di seconda fascia.
Nel ricorso non si forniscono elementi utili a comprovare che la valutazione da parte dell’ateneo fosse per il ricorrente l’unica chance di progressione e che non vi fossero altre procedure che avrebbero potuto consentire al ricorrente di raggiungere il medesimo risultato, sia pure a far data dal maggio 2024.
Quanto al contributo colposo offerto dal dott. GO al prodursi del danno, vale osservare che il ricorrente, sebbene titolare di un contratto da ricercatore di tipo B) a decorrere dal marzo 2020, ha presentato domanda per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale solamente in data 3.10.2022, vale a dire nel corso dell’ultimo quadrimestre antecedente la scadenza del proprio contratto (1° aprile 2023). Tale circostanza, secondo l’Avvocatura, avrebbe certamente contribuito, in maniera significativa, al verificarsi del danno posto che i risultati relativi al IV quadrimestre della tornata abilitativa 2021/2023 sono stati pubblicati il 25.01.2023, vale a dire a circa due mesi dalla scadenza del contratto da ricercatore. Il dott. GO inoltre ha atteso fino al 20 marzo 2023 per iscrivere a ruolo il ricorso con cui contestava l’esito negativo della prima valutazione.
Se il dott. GO avesse preso parte alla procedura abilitativa già a far data dal mese di maggio 2021 (primo quadrimestre della tornata abilitativa 2021-23), se non addirittura nell’ambito della tornata abilitativa 2018-2020, anziché ridursi all’ultimo quadrimestre antecedente la scadenza del proprio contratto, si sarebbe riservato la possibilità di ripresentare più volte la propria candidatura così da definire meglio i contenuti della domanda e ottenere, con maggiore probabilità, il titolo abilitativo prima della cessazione del proprio contratto.
Sarebbe altrettanto evidente che, se il dott. GO avesse promosso ricorso avverso il giudizio negativo già nel mese di febbraio 2023, anziché attendere la fine del mese di marzo, avrebbe potuto ottenere la fissazione di un’udienza camerale, e un eventuale provvedimento di riesame, già prima del mese di aprile 2023. Di contro, avendo iscritto a ruolo il ricorso solamente in data 20.03.2023, ha ottenuto la fissazione dell’udienza camerale in data 18.04.2023, quando il suo contratto da ricercatore era ormai scaduto e non sussistevano più ragioni di urgenza utili a giustificare il rilascio della misura cautelare.
Di conseguenza, una eventuale liquidazione del danno dovrebbe certamente tener conto del contributo colposo offerto dal ricorrente al verificarsi del pregiudizio lamentato.
Quanto, infine, al mancato svolgimento delle prestazioni lavorative connesse al ruolo di associato, che, nel periodo indicato, il dott. GO non ha di fatto ricoperto le funzioni di professore associato e dunque l’amministrazione non ha potuto beneficiare di alcuna prestazione. Tale circostanza, per giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez.V, 30.6.2011 n. 3934 e 10.5.2010, n. 2750; nonché Sez.VI, 17.10.2008, 5042, Tar Lazio, sez. III, 4286/2013) conduce ad una riduzione del risarcimento in misura prossima al 50%.
La domanda di risarcimento operata dal ricorrente appare in ogni caso errata con riferimento agli importi tabellari presi a riferimento per il computo delle differenze retributive e del tutto indimostrata relativamente ai proventi delle attività svolte dal dott. GO in epoca successiva al 2023 che potrebbero non essere circoscritti ai compensi percepiti in virtù dei contratti sottoscritti con l’università di Bologna.
Chiede pertanto l’Avvocatura che l’eventuale liquidazione del danno con detrazione dell’aliunde perceptum sia subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del dott. GO relative al periodo di interesse.
Del tutto irricevibile sarebbe poi la richiesta di computo degli scatti stipendiali triennali (oggi biennali) in quanto, come noto, non più automatici ma subordinati al positivo esito di una valutazione da parte dell’ateneo.
Ugualmente irricevibile appare la richiesta di liquidazione del danno pensionistico in quanto relativo ad un trattamento, quello pensionistico, futuro e puramente eventuale, il cui diritto alla percezione non può ritenersi provato.
Il ricorrente, in replica, afferma quanto segue.
Sulla piena e manifesta sussistenza della colpa dell’Amministrazione, rileva il ricorrente che la sentenza TAR n. 4542/2024 ha accertato inesistenza di motivazione e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (artt. 1 e 3 L. 241/1990; art. 97 Cost.) e dunque sussisterebbero pienamente i presupposti di negligenza dell’Amministrazione.
Quanto al nesso di causalità e sulla certezza del danno da perdita di chance, il ricorrente argomenta circa la natura del contratto di ricercatore di tipo B, che consisterebbe in un accordo “tenure track”, con elevata probabilità di evoluzione in ruolo di professore associato; quella della trasformazione del rapporto consisterebbe in una chance concreta e qualificata, non in una mera aspettativa. Sussisterebbe poi pienamente il nesso causale diretto avendo l’Università di Siena dichiarato l’impossibilità di attivare la procedura valutativa per mancanza di abilitazione, senz’altro riferimento a profili di rendimento del ricorrente, mai contestati.
Quanto all’affermata sussistenza di profili di concorso di colpa del ricorrente, quest’ultimo argomenta circa la rilevanza del pieno rispetto di termini e facoltà processuali e difensive, rilevando come non sia determinante l’omessa tutela cautelare (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6262/2022).
Si sofferma poi sulla misura del risarcimento, deducendo ancora quanto di seguito riportato. L’Amministrazione sostiene che il danno sarebbe cessato con il conseguimento dell’abilitazione (27.05.2024). Il ricorrente replica che il danno subito non sarebbe il mero ritardo nel conseguimento del titolo, ma la perdita irreversibile della chance concreta e specifica di essere immesso in ruolo quale professore di seconda fascia/associato presso l’Università degli Studi di Siena a far data dal 1° aprile 2023, secondo il percorso tenure-track previsto dalla legge per i ricercatori di tipo B, evidenziando peraltro come le risorse e la posizione sono state destinate dall’Ateneo ad altro, e il ricorrente è rimasto in condizione di precariato.
Non spetterebbe al ricorrente offrire la prova della mancanza di opportunità di lavoro per altre procedure mai indette, piuttosto avrebbe dovuto l’Amministrazione allegare circostanze positive in tal senso.
Quanto alla riduzione del danno per mancato svolgimento della prestazione, obietta il ricorrente che accedere a tale tesi implicherebbe offrire al danneggiante un beneficio per il danno che egli stesso ha cagionato; il mancato svolgimento sarebbe null’altro che la conseguenza diretta dell’atto illegittimo.
Il ricorrente ritiene di aver calcolato il danno «in modo analitico e trasparente», basandosi sulle differenze retributive tra il ruolo di professore associato e quanto percepito medio tempore, detratto l’aliunde perceptum così per un totale di euro 140.152,00, somma a cui dovranno essere aggiunti gli ulteriori ratei maturandi sino alla data della decisione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito.
Insiste anche sul riconoscimento del danno futuro (scatti stipendiali e pregiudizio pensionistico).
Nella pubblica udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e si presta ad essere accolto nei seguenti limiti.
Osserva in primo luogo il Collegio che in ordine al risarcimento del danno in conseguenza del diniego illegittimo di abilitazione scientifica nazionale, la giurisprudenza contempla soluzioni diverse, da una parte riconoscendosi la responsabilità dell’Amministrazione (TAR Lazio, IIIbis n. 2058/2020; III bis, n. 5162/2022; III 8/2022; IV, 5398/2022) e dall’altra negandosi il risarcimento ogni qual volta l’accoglimento dell’azione di annullamento conduce al riesame della domanda di abilitazione (non essendo quindi ancora certo il possesso dei requisiti di abilitazione; cfr. TAR Lazio, IIIbis, 15890/2024; IV 2799/2023; IIIbis 13144/2021); oscillazioni del tutto coerenti con la natura casistica delle fattispecie di cui si discute.
In altri termini, non può affermarsi o negarsi in via generale che l’annullamento di un diniego di abilitazione scientifica nazionale comporti un diritto al risarcimento del danno quale conseguenza delle occasioni di lavoro o di avanzamento professionale successivi, dovendosi valutare caso per caso i relativi presupposti.
A tali fini, osserva il Collegio che l’abilitazione scientifica nazionale, nel quadro giuridico di riferimento, dipende dall’accertamento, in capo al richiedente, della sussistenza di specifiche condizioni di maturità scientifica (cfr. ex plurimis e da ultimo, TAR Lazio, Roma, IVQ, 7 novembre 2025, nr. 19786, secondo cui “ Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire. Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) ma scaturisce dall’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione. Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore ”)”.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che, quando un candidato all’SN consegua l’abilitazione (e dunque un giudizio favorevole circa il possesso dei requisiti di maturità scientifica presupposti) all’esito del riesame della domanda dopo l’annullamento in sede giurisdizionale di un primo giudizio negativo per vizi attinenti la relativa motivazione, l’assetto di interessi che ne deriva (essendo il riesame condotto sulla domanda d’origine) fa presumere che il candidato avesse i requisiti per la nomina sin dalla precedente fase valutativa.
Vero è che ogni Commissione di SN è autonoma nel giudizio, tanto che il riesame viene disposto in relazione ad una Commissione in diversa composizione; ma proprio tale circostanza implica che – attese le sue premesse sostanziali – il giudizio di abilitazione è riferibile non già alle singole persone fisiche che li formulano ma alla comunità scientifica che essi rappresentano.
In relazione ad entrambi i presupposti appena indicati, dunque, nel caso di specie deve ritenersi che il dott. GO sia stato non solo illegittimamente, ma anche ingiustamente valutato in maniera negativa nel primo procedimento.
Il primo e principale argomento difensivo dell’Avvocatura, secondo il quale né la sentenza TAR 4542/2024, né il ricorrente nei suoi scritti difensivi, avrebbero comprovato la negligenza della prima Commissione e la diversità di esito sarebbe da ricondurre solo alla ampia latitudine della discrezionalità valutativa dei commissari (che giustificherebbe opinioni diverse sullo stesso oggetto), non può incontrare la condivisione del Collegio, poiché aderendo a tale tesi, il procedimento di SN si risolverebbe nel dipendere dall’opinabilità del gradimento di singoli docenti e non nel procedimento ad effetti costitutivi e certativi che implica il riconoscimento della comunità scientifica con ogni conseguente ricaduta sulla dignità e valore dell’atto.
Su tali basi, accogliendo le argomentazioni di parte ricorrente, va dunque affermata la responsabilità del Ministero resistente in ordine alla domanda di risarcimento proposta nell’odierno giudizio, essendo dipeso il danno lamentato da un comportamento negligente consistente non nell’errata compilazione di un atto amministrativo, in termini di insufficiente o inadeguata stesura di una motivazione di per sé insindacabile (come vorrebbe l’Avvocatura), bensì nel non aver riconosciuto nelle giuste forme la sussistenza di quei requisiti di idoneità che la successiva Commissione, sia pure a maggioranza, ha invece affermato.
In ordine al concorso del ricorrente nella causazione dell’evento, vanno parimenti respinte le argomentazioni dell’Avvocatura laddove quest’ultima evidenzia che un diverso e più tempestivo agire del ricorrente in giudizio, oppure una sua antecedente partecipazione alle procedure di SN avrebbe aumentato le possibilità di conseguire il titolo d’interesse.
Si tratta di affermazioni generiche, delle quali non è dimostrato l’effettivo impatto causale sul decorso degli eventi lesivi, se solo si considera che la mancata possibilità di partecipazione alla procedura di valutazione dell’art. 24 della l. n. 204/2010 è interamente dipesa in concreto dall’illegittimo ed ingiusto esito negativo della domanda di SN. La tempistica dell’esercizio dell’azione in giudizio ad esso conseguente non è certo che avrebbe conseguito una tutela cautelare propulsiva (che di norma nella giurisprudenza della Sezione è esclusa, cfr. ex plurimis , ordinanza nr.859 del 2 febbraio 2025; nr. 07770 del 25 novembre 2023; nr. 01163 del 24 febbraio 2021 ed altre); la partecipazione alla procedura di abilitazione postula il concorso di requisiti soggettivi che dipendono interamente dall’apprezzamento soggettivo dell’interessato a proporre alla necessaria valutazione della commissione di abilitazione e dunque non è sostenibile che una preventiva presentazione della domanda avrebbe consentito un maggior grado di probabilità nel conseguimento del titolo. In generale, si tratta di affermazioni prive di effettivo impatto causale sulla fattispecie, tenuto conto che l’evento lesivo è comunque concentrato negli effetti del parere negativo illegittimo.
Quanto alla natura del danno che parte ricorrente chiede le sia risarcito, si osserva quanto segue.
Deve convenirsi con l’Avvocatura circa l’infondatezza delle ragioni di ricorso con le quali parte ricorrente prospetta l’esito “quasi” del tutto certo della procedura di cui agli artt. 16, comma 5 e 24, comma 3 lett. a) e 5 della l. 240/2010, nella formulazione applicabile ratione temporis .
Anche se può convenirsi con il ricorrente circa il fatto che il contratto triennale da ricercatore “di tipo B” rientra nel novero dei negozi “tenure track” (istituto di origine anglosassone introdotto nell’Ordinamento con la legge nr. 240/2010 e nei relativi limiti; sul punto, per una cognizione generale, si veda la sentenza della Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n.40), nella specifica disciplina positiva che regola l’accordo (vigente ratione temporis , ossia nel testo risultante dalle modifiche di cui al DL 36/2022) l’esito della trasformazione del rapporto mediante “stabilizzazione” ( tenure ) non è automatico.
Invero, la disposizione è chiara nel subordinare tale esito ad una “valutazione” da svolgersi “in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”, la quale prevede “in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento” (comma 5-bis).
La natura costitutiva della valutazione sul piano dell’assetto di interessi, ai fini della trasformazione del rapporto, è di tale evidenza da consentire al Collegio di rinviare, per quanto non già esposto, alle deduzioni difensive dell’Avvocatura – note alle parti e succintamente riassunte come in parte narrativa – per poter affermare che l’esito positivo del procedimento deve ritenersi non “certo”, ma solo possibile.
Ne deriva che il danno che il ricorrente ha subito per effetto dell’illegittimo giudizio negativo nella procedura di SN di cui si discute è da qualificarsi esclusivamente in termini di perdita di chance (come peraltro lo stesso ricorso prospetta, sia pure in via subordinata), da apprezzarsi in via equitativa.
A tali fini, quanto dedotto dall’Avvocatura nella propria memoria difensiva, in particolare laddove si evidenzia che l’importo del danno andrebbe in ogni caso ridotto in misura percentuale in considerazione sia delle effettive probabilità che il ricorrente aveva di progredire nel ruolo di associato, sia in considerazione del mancato concreto svolgimento delle prestazioni connesse al ruolo di associato – merita condivisione e va tenuto presente ai fini della commisurazione concreta della chance.
Da respingersi invece l’eccezione difensiva dell’Avvocatura secondo la quale la domanda di risarcimento operata dal ricorrente apparirebbe errata con riferimento agli importi tabellari presi a riferimento per il computo delle differenze retributive e del tutto indimostrata relativamente ai proventi delle attività svolte dal dott. GO in epoca successiva al 2023 che potrebbero non essere circoscritti ai compensi percepiti in virtù dei contratti sottoscritti con l’università di Bologna.
Quanto al primo aspetto, parte ricorrente ha prodotto documenti di causa intesi a dimostrare il fondamento della sua base di calcolo e tale allegazione – attenendo ad elementi di fatto presupposti alla pretesa – avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica e circostanziata opposizione che dimostrasse, a sua volta, il fondamento di un corretto calcolo degli emolumenti.
La mera affermazione della inesattezza dei calcoli del ricorrente è dunque insufficiente a destituire questi ultimi di fondamento.
Circa l’ aliunde perceptum la quantificazione che il dott. GO offre in giudizio degli emolumenti percepiti – oltre a non essere contraddetta da parte resistente nelle stesse modalità appena indicate – è una affermazione “contra se” essendo rivolta ad autolimitare l’oggetto e l’ammontare della sua pretesa, con la conseguenza che – specie nell’assenza di indicazioni contrarie da parte di chi avrebbe l’onere della prova contraria – va considerata provata.
Complessivamente, il calcolo dell’ammontare delle retribuzioni non percepite da parte del ricorrente dalla data della possibile assunzione e sino a quella della domanda introduttiva del presente giudizio, dev’essere confermato.
A tali fini, nel ricorso viene quantificata l’entità del danno patrimoniale “da liquidarsi anche a titolo di perdita di chance”, posto che il ricorrente “è tuttora un docente “precario”, quale differenza retributiva tra i redditi medio tempore percepiti e lo stipendio iniziale di professore associato a tempo pieno che gli sarebbe spettato dal 1 aprile 2023 secondo il DPR n. 232 del 2011 e le tabelle stipendiali ad esso conseguenti (come da allegato doc. n. 17, estratte dalla pagina web dell’Università degli Studi di Pisa).
Più precisamente, tenuto conto del trattamento retributivo annuo lordo di euro 74.318,09 (di un professore associato a tempo pieno di classe 0, doc. n. 17, per un compenso mensile lordo di euro 6.193,17) e dei compensi percepiti dal ricorrente dal 1.04.2023 alla data della domanda introduttiva, ossia al 30.09.2024 (pari ad euro 16.350,00 come da doc. sub 18), spetterebbe al dott. GO la somma di euro 88.933,96 [= 105.283,96 (6.193,17* 17 mensilità) – 16.350,00].
Tale importo viene esteso – con la memoria notificata a controparte – alla data di quest’ultima, ossia alla data del presente atto, ossia al 30 settembre 2025, nell’ammontare pari ad euro 51.218,04 (che risulta dalla sottrazione dalla somma di euro 74.318,04 [= euro 6.193,17 (retribuzione lorda mensile) * 12 (mesi)], detraendo gli importi percepiti in ragione dei contratti di insegnamento di cui in atti e pari ad euro 23.100,00), così per un totale di euro 140.152,00 (= 88.933,96+ 51.218,04) “ovvero quella anche diversa che codesto Giudice amministrativo riterrà di giustizia ed equità”.
Su tali basi andrà quindi applicata la percentuale della chance che il Collegio stima equo, con la conseguente quantificazione dell’ammontare del danno nel 25% (ottenuta considerando che secondo la giurisprudenza – v. ex plurimis la sentenza di questo TAR nr. 17153/2024 - l’importo della retribuzione non percepita in casi di mancata assunzione è da riconoscersi al 50% per mancata prestazione della mansione lavorativa; quest’ultima dev’essere ulteriormente abbattuta del 50% in dipendenza dell’esito incerto – solo possibile, non anche certo - della verifica ex art. 24 della l. n. 240/2010).
Ne deriva che il Ministero resistente dovrà essere condannato al pagamento in favore dell’odierno ricorrente dell’importo di euro 35.038,00 oltre interessi e rivalutazione.
A tali fini, gli accessori del credito saranno regolati secondo i consueti principi di diritto comune, come da pacifica giurisprudenza (v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 04/03/2021, n.2695) secondo la quale “ il risarcimento in caso di perdita di chance non può essere proporzionale al "risultato perduto" ma va commisurato, in via equitativa, alla "possibilità perduta di realizzarlo". Ai fini dell'integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, occorre poi riconoscere al soggetto danneggiato, sulla somma riconosciuta a titolo risarcitorio, sia la rivalutazione monetaria secondo l'indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall'Istat, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi (determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale), calcolati sulla somma periodicamente rivalutata, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno e con decorrenza dalla data di cristallizzazione del danno e sino alla data di pubblicazione della sentenza. Il tutto comprensivo, infine, degli interessi legali da calcolare sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza - trattandosi di debito di valuta - e sino all'effettivo soddisfo ” (cfr. anche Consiglio di Stato sez. III, 06/05/2013, n.2452); ne deriva che il calcolo degli accessori dovrà avvenire, con le modalità appena indicate, dal “dì dell’evento” come richiesto dal ricorrente, con la sola precisazione che tale decorrenza ha inizio con la notifica al ricorrente stesso del giudizio negativo di SN (poi impugnato ed annullato).
Stante la natura di danno da perdita di “chance” che viene riconosciuta nel pregiudizio subito dal ricorrente, a quest’ultimo non spettano gli incrementi “degli scatti stipendiali triennali”, che il ricorrente afferma che gli “sarebbero spettati (sino alla classe n.12), una volta immesso (il 04.2023) nei ruoli di professore associato a tempo pieno”, ed il danno da mancato “trattamento pensionistico e di fine rapporto conseguente alla mancata immissione in ruolo dal 1.04.2024 fino all’entrata in quiescenza (al compimento del settantesimo anno di età il 7 giugno 2046).
Sono entrambe voci di trattamento retributivo e di indennità conseguenti, rispettivamente, allo sviluppo di carriera (ad oggi solo potenziale) ed al completamento del percorso di servizio (ad oggi solo futuro ed incerto) che dunque non possono essere autonomamente valutati e che dunque vanno considerati assorbiti nella quantificazione già operata della chance che il ricorrente ha perduto in conseguenza del comportamento illegittimo dell’Amministrazione.
Conclusivamente, il ricorso, come integrato dalla memoria conclusionale, va accolto nei termini sin qui esposti, con la conseguente condanna del Ministero intimato al pagamento dell’importo di euro 35.038,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo in favore del ricorrente, per la causale che precede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Università e della Ricerca al pagamento dell’importo di euro 35.038,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo in favore del ricorrente, per la causale di cui in motivazione.
Condanna il medesimo Ministero alle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente
AT AT OS, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AT OS | LA Caminiti |
IL SEGRETARIO