TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5924/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5924/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to ANNITA MELE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) il 04/05/1986 con parte resistente, dalla cui unione sono nati
(il 01.02.1987) e (il 29.10.1990). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa del 17.11.2020 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione di un obbligo a carico del sig. di un assegno di mantenimento per i figli di euro 400,00 mensili, sull'assunto che gli CP_1
stessi, pur maggiorenni, non avevano ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
All'udienza di prima comparizione del 23.11.2021, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il resistente, presente personalmente all'udienza di prima comparizione, non intendeva comunque costituirsi in giudizio.
Con note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.02.2022 parte ricorrente chiedeva la decisione sullo status e, con sentenza n. 2378/2022 del 18.06.2022, il Collegio pronunciava sentenza non definitiva con cui dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per il prosieguo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, parte ricorrente riferiva che il figlio , concluso uno stage formativo, aveva iniziato un lavoro Per_2
come operaio con contratto a tempo determinato e la figlia aveva intrapreso uno stage Per_1
formativo di due mesi, rinunciando, per tali ragioni, alla domanda di assegno di mantenimento per i figli formulata nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 28.1.2025, il g.i. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, il Collegio, atteso che è stata già pronunciata sentenza non definitiva di divorzio e che parte ricorrente ha rinunciato espressamente all'unica domanda accessoria formulata nel ricorso introduttivo, nulla provvede in ordine alle statuizioni accessorie.
Stante la sola pronuncia di divorzio, considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Nulla provvede in ordine alle statuizioni accessorie, stante la rinuncia di parte ricorrente alla domanda;
• Spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5924/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to ANNITA MELE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) il 04/05/1986 con parte resistente, dalla cui unione sono nati
(il 01.02.1987) e (il 29.10.1990). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa del 17.11.2020 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione di un obbligo a carico del sig. di un assegno di mantenimento per i figli di euro 400,00 mensili, sull'assunto che gli CP_1
stessi, pur maggiorenni, non avevano ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
All'udienza di prima comparizione del 23.11.2021, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il resistente, presente personalmente all'udienza di prima comparizione, non intendeva comunque costituirsi in giudizio.
Con note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.02.2022 parte ricorrente chiedeva la decisione sullo status e, con sentenza n. 2378/2022 del 18.06.2022, il Collegio pronunciava sentenza non definitiva con cui dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per il prosieguo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, parte ricorrente riferiva che il figlio , concluso uno stage formativo, aveva iniziato un lavoro Per_2
come operaio con contratto a tempo determinato e la figlia aveva intrapreso uno stage Per_1
formativo di due mesi, rinunciando, per tali ragioni, alla domanda di assegno di mantenimento per i figli formulata nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 28.1.2025, il g.i. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, il Collegio, atteso che è stata già pronunciata sentenza non definitiva di divorzio e che parte ricorrente ha rinunciato espressamente all'unica domanda accessoria formulata nel ricorso introduttivo, nulla provvede in ordine alle statuizioni accessorie.
Stante la sola pronuncia di divorzio, considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Nulla provvede in ordine alle statuizioni accessorie, stante la rinuncia di parte ricorrente alla domanda;
• Spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio