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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/09/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 185/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alfio Franco Amato (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del procuratore Parte_2 Parte_3
– n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Pa Strada – sedente in Bologna (P. IVA 818 570 012), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Adriana Maglia (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: r.c.auto. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 7.7.2025 – già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel settembre del 2016 adiva il Tribunale di Catania – Parte_1
innanzi al quale conveniva la nella sua qualità di Parte_2
Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – per sentir condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro stradale di cui allegava di essere rimasto vittima intorno alle 20:50 del 7 luglio 2009 allorchè – narrava - alla guida del proprio motociclo Honda SH, targato
DE83690, percorreva la SS 121, con direzione di marcia Catania-Paternò, quando all'altezza del Centro Commerciale Etnapolis era tamponato da tergo da autovettura il cui conducente – sebbene avesse provocato la caduta sul selciato stradale anche di altro motociclista – inopinatamente si dava subito dopo alla fuga;
danni, segnatamente non patrimoniali, da liquidarsi nel complessivo importo di € 81.507,00
(oltre rivalutazione monetaria ed interessi) od in quell'altra maggiore o minore somma che fosse stata infine ritenuta legittima.
Costituitasi in contraddittorio la n.q. contestava la Parte_2
fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal che – deduceva – avrebbe Pt_1
dovuto fornire rigorosa prova del fatto che le pur gravi lesioni personali che si era procurato quella sera fossero stati frutto dei fatti narrati piuttosto che, più probabilmente, di incidente autonomo.
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'escussione dell'unico teste addotto dall'attore e, all'esito, l'istituzione di c.t.u. medico-legale.
Indi – raccolte, all'udienza all'uopo fissata, le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – l'adito Tribunale, con sentenza n. 2916/2023 del 6.7.2023, rigettava infine la domanda risarcitoria del dopo aver ritenuto che “la ricostruzione Pt_1
generica ed imprecisa del sinistro offerta nell'atto di citazione non trova adeguato e preciso riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese. Invero, l'unico testimone escusso si limita a dichiarare:”ricordo di un incidente a cui ho assistito nel quale venne coinvolto un motociclo, ricordo che era di sera e in periodo estivo. Ricordo che il motociclo era sulla statale per Paternò, direzione Paternò, ed era guidato da
. Ricordo che io ero alla guida della mia autovettura, anche io in Testimone_1
direzione Catania-Paternò, quando vidi una autovettura che mi sorpassò e andò ad impattare con uno o due motocicli che erano davanti a me. Ricordo che almeno due motocicli caddero per terra e così i guidatori, io soccorsi un guidatore che si chiamava , che conobbi successivamente, in quanto mi chiese di Testimone_1
fare da testimone. Adesso lo è divenuto mio genero. Ricordo che Tes_1
l'autovettura che ha impattato i motocicli rallentò ma non si fermò per prestare soccorso e si allontanò. Non conosco tale . A.D.R.: Non Parte_1
ricordo se c'erano altre persone per terra dopo l'incidente, ma ricordo che più motocicli furono colpiti dall'autovettura. Ricordo che altre macchine si sono fermate per prestare soccorso ad altre persone, ma non ricordo quante erano. Io poi sono andato via e non so dopo cosa è successo”. Tali dichiarazioni appaiono alquanto generiche ed imprecise anche con riferimento al coinvolgimento dell'attore, che il teste dichiara di non conoscere, facendo riferimento ad altra persona, tale Tes_1
che, peraltro, è divenuto suo genero. Né indica ulteriori circostanze di
[...]
tempo e di luogo da cui poter ricavare che il sinistro riguardi quello molto sommariamente descritto in citazione. D'altro canto, se altre persone si fermarono a prestare soccorso ed altri motociclisti furono coinvolti nel sinistro, è anomalo che nessuno sia riuscito ad individuare la targa del veicolo rimasto non identificato. A ciò si aggiunga che tali dichiarazioni non trovano riscontro in alcun altro elemento probatorio, non avendo parte attrice nemmeno prodotto fotografie riproducenti danni al motociclo ovvero del luogo ove si è verificato il sinistro. Pertanto, alla luce di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie sopra riferite non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla domanda avanzata;
né le conclusioni della
c.t.u. medico-legale espletata appaiono sufficienti, essendosi limitate ad accertare che il tipo di lesioni trovano giusto nesso di causalità con la dinamica riferita dell'incidente subito dal sig. senza che da ciò possa, tuttavia, ricavarsi Pt_1 alcunchè in ordine alla prova della dinamica come riferita dall'attore; tanto da non poter escludere che il sinistro sia avvenuto in maniera autonoma, ovvero diversa da quella asserita”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 6.2.2024, appello per lamentare soprattutto che il primo giudice non avesse saputo ben valutare le emergente istruttorie e, in particolare, la testimonianza di le cui dichiarazioni non erano Testimone_2
state affatto – si deduceva - “imprecise e generiche;
invero, il teste aveva cura di riferire che nel medesimo giorno ed alla stessa ora, oltre che nel medesimo luogo, venivano incidentati due motocicli, i cui conducenti caddero per terra a causa dell'impatto con la stessa autovettura che si dileguava subito dopo. Il teste quindi confermava circostanze di tempo e di luogo e delineava con esattezza che il sinistro c'era stato per fatto e colpa del conducente di quella autovettura rimasta ignota”.
Ed aveva pure errato il primo giudice – aggiungeva esso appellante - allorchè aveva negato rilevanza “alle conclusioni della C.T.U. medico-legale, giacchè le conclusioni del consulente nominato appaiono senza alcun dubbio coerenti con il costrutto probatorio acquisito in atti. .. .. .. …. Il C.T.U. conferma l'esistenza del nesso di causalità diretta tra le modalità dell'incidente de quo come descritto in domanda ed i danni fisici patiti dall'attore”.
Dovendosi dunque riconoscere che “considerate concordanti le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso con le altre diverse fonti di prova offerte da parte attrice, ivi compresi i referti ospedalieri attestanti il danno fisico accusato dall'attore, visto le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., è pienamente giustificata la pretesa da questi azionata con l‟atto introduttivo del presente giudizio”, chiedeva dunque esso alla Corte adita che la sua domanda risarcitoria, Parte_1
già disattesa dal Tribunale, fosse infine accolta.
§§§ Costituitosi in contraddittorio la contestava Controparte_1
l'appello di controparte quale privo del benché minimo fondamento. Solo in estremo subordine, ovvero per la remota ipotesi che la sentenza appellata fosse riformata, veniva a ribadire che, nel quantificare il risarcimento da accordarsi al
, ex art. 1227, comma primo, c.c. dovesse tenersi in debito conto che il Pt_1
genere di lesioni personali riportate dall'appellante dimostrasse, fuor di dubbio, che nell'occorso questi non indossasse il casco protettivo obbligatorio per legge.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la Corte, esaurita la trattazione, rimetteva sollecitamente le parti, ex artt. 350bis e 281sexies
c.p.c., ad altra udienza di discussione finale. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da è affatto privo di Parte_1
ragione, ai limiti della temerarietà.
Dacchè non si espone, invero, ad alcun rilievo critico il vaglio del primo giudice che giungeva a ritenere prive, in realtà, di alcuna significatività probatoria le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in atti.
Non foss'altro perché – si osserva – questo (dopo avere, peraltro, in esordio contraddittoriamente dichiarato, da un lato, di avere assistito ad un incidente “nel quale venne coinvolto un motociclo …. il motociclo era sulla statale per Paternò, direzione Paternò, ed era guidato da ”, e dall'altro e tuttavia di Testimone_1
avere ad un certo momento scorto “una autovettura che mi sorpassò e andò ad impattare con uno o due motocicli che erano davanti a me. Ricordo che almeno due motocicli caddero per terra e così i guidatori, ….”) nessun riferimento (anche ad ammettersi che quella sera i motocicli tamponati siano stati due e non invece uno solo …) operava che possa consentire di individuare nel , e non in altri, Pt_1
l'altro motociclista asseritamente rovinato sull'asfalto. Circostanza quest'ultima – si noti – da ultimo revocata in dubbio dallo stesso testimone: che infatti, dopo aver in un primo tempo dichiarato che (come si ripete) “almeno due motocicli caddero per terra e così i guidatori, ….”, subito dopo – a specifica domanda – rispondeva tuttavia di non ricordare in realtà “se c'erano altre persone per terra dopo
l'incidente, ma ricordo che più motocicli furono colpiti dall'autovettura”.
Ogni altra considerazione sarebbe oziosa. Non può che ribadirsi che quello preso in esame sia stato, anch'esso, un tentativo di frode della mano pubblica, posto in essere con la complicità di teste . Per_1
Conclusivamente, l'appello proposto in atti da deve Parte_1
essere infine rigettato. Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve - in ragione del valore indeterminabile della causa, cfr. Cass. 10984/2021 - farsi applicazione), nonchè valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nella complessiva somma (cui si perviene mediante addizione di € 2.058,00 x fase studio + €
1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 2916/2023 del 6.7.2023 proposto, con citazione del
6.2.2024, da nei confronti della Parte_1 [...]
(n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Parte_2
Garanzia per le Vittime della Strada) – così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 185/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alfio Franco Amato (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del procuratore Parte_2 Parte_3
– n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Pa Strada – sedente in Bologna (P. IVA 818 570 012), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Adriana Maglia (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: r.c.auto. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 7.7.2025 – già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel settembre del 2016 adiva il Tribunale di Catania – Parte_1
innanzi al quale conveniva la nella sua qualità di Parte_2
Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – per sentir condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro stradale di cui allegava di essere rimasto vittima intorno alle 20:50 del 7 luglio 2009 allorchè – narrava - alla guida del proprio motociclo Honda SH, targato
DE83690, percorreva la SS 121, con direzione di marcia Catania-Paternò, quando all'altezza del Centro Commerciale Etnapolis era tamponato da tergo da autovettura il cui conducente – sebbene avesse provocato la caduta sul selciato stradale anche di altro motociclista – inopinatamente si dava subito dopo alla fuga;
danni, segnatamente non patrimoniali, da liquidarsi nel complessivo importo di € 81.507,00
(oltre rivalutazione monetaria ed interessi) od in quell'altra maggiore o minore somma che fosse stata infine ritenuta legittima.
Costituitasi in contraddittorio la n.q. contestava la Parte_2
fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal che – deduceva – avrebbe Pt_1
dovuto fornire rigorosa prova del fatto che le pur gravi lesioni personali che si era procurato quella sera fossero stati frutto dei fatti narrati piuttosto che, più probabilmente, di incidente autonomo.
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'escussione dell'unico teste addotto dall'attore e, all'esito, l'istituzione di c.t.u. medico-legale.
Indi – raccolte, all'udienza all'uopo fissata, le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – l'adito Tribunale, con sentenza n. 2916/2023 del 6.7.2023, rigettava infine la domanda risarcitoria del dopo aver ritenuto che “la ricostruzione Pt_1
generica ed imprecisa del sinistro offerta nell'atto di citazione non trova adeguato e preciso riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese. Invero, l'unico testimone escusso si limita a dichiarare:”ricordo di un incidente a cui ho assistito nel quale venne coinvolto un motociclo, ricordo che era di sera e in periodo estivo. Ricordo che il motociclo era sulla statale per Paternò, direzione Paternò, ed era guidato da
. Ricordo che io ero alla guida della mia autovettura, anche io in Testimone_1
direzione Catania-Paternò, quando vidi una autovettura che mi sorpassò e andò ad impattare con uno o due motocicli che erano davanti a me. Ricordo che almeno due motocicli caddero per terra e così i guidatori, io soccorsi un guidatore che si chiamava , che conobbi successivamente, in quanto mi chiese di Testimone_1
fare da testimone. Adesso lo è divenuto mio genero. Ricordo che Tes_1
l'autovettura che ha impattato i motocicli rallentò ma non si fermò per prestare soccorso e si allontanò. Non conosco tale . A.D.R.: Non Parte_1
ricordo se c'erano altre persone per terra dopo l'incidente, ma ricordo che più motocicli furono colpiti dall'autovettura. Ricordo che altre macchine si sono fermate per prestare soccorso ad altre persone, ma non ricordo quante erano. Io poi sono andato via e non so dopo cosa è successo”. Tali dichiarazioni appaiono alquanto generiche ed imprecise anche con riferimento al coinvolgimento dell'attore, che il teste dichiara di non conoscere, facendo riferimento ad altra persona, tale Tes_1
che, peraltro, è divenuto suo genero. Né indica ulteriori circostanze di
[...]
tempo e di luogo da cui poter ricavare che il sinistro riguardi quello molto sommariamente descritto in citazione. D'altro canto, se altre persone si fermarono a prestare soccorso ed altri motociclisti furono coinvolti nel sinistro, è anomalo che nessuno sia riuscito ad individuare la targa del veicolo rimasto non identificato. A ciò si aggiunga che tali dichiarazioni non trovano riscontro in alcun altro elemento probatorio, non avendo parte attrice nemmeno prodotto fotografie riproducenti danni al motociclo ovvero del luogo ove si è verificato il sinistro. Pertanto, alla luce di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie sopra riferite non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla domanda avanzata;
né le conclusioni della
c.t.u. medico-legale espletata appaiono sufficienti, essendosi limitate ad accertare che il tipo di lesioni trovano giusto nesso di causalità con la dinamica riferita dell'incidente subito dal sig. senza che da ciò possa, tuttavia, ricavarsi Pt_1 alcunchè in ordine alla prova della dinamica come riferita dall'attore; tanto da non poter escludere che il sinistro sia avvenuto in maniera autonoma, ovvero diversa da quella asserita”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 6.2.2024, appello per lamentare soprattutto che il primo giudice non avesse saputo ben valutare le emergente istruttorie e, in particolare, la testimonianza di le cui dichiarazioni non erano Testimone_2
state affatto – si deduceva - “imprecise e generiche;
invero, il teste aveva cura di riferire che nel medesimo giorno ed alla stessa ora, oltre che nel medesimo luogo, venivano incidentati due motocicli, i cui conducenti caddero per terra a causa dell'impatto con la stessa autovettura che si dileguava subito dopo. Il teste quindi confermava circostanze di tempo e di luogo e delineava con esattezza che il sinistro c'era stato per fatto e colpa del conducente di quella autovettura rimasta ignota”.
Ed aveva pure errato il primo giudice – aggiungeva esso appellante - allorchè aveva negato rilevanza “alle conclusioni della C.T.U. medico-legale, giacchè le conclusioni del consulente nominato appaiono senza alcun dubbio coerenti con il costrutto probatorio acquisito in atti. .. .. .. …. Il C.T.U. conferma l'esistenza del nesso di causalità diretta tra le modalità dell'incidente de quo come descritto in domanda ed i danni fisici patiti dall'attore”.
Dovendosi dunque riconoscere che “considerate concordanti le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso con le altre diverse fonti di prova offerte da parte attrice, ivi compresi i referti ospedalieri attestanti il danno fisico accusato dall'attore, visto le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., è pienamente giustificata la pretesa da questi azionata con l‟atto introduttivo del presente giudizio”, chiedeva dunque esso alla Corte adita che la sua domanda risarcitoria, Parte_1
già disattesa dal Tribunale, fosse infine accolta.
§§§ Costituitosi in contraddittorio la contestava Controparte_1
l'appello di controparte quale privo del benché minimo fondamento. Solo in estremo subordine, ovvero per la remota ipotesi che la sentenza appellata fosse riformata, veniva a ribadire che, nel quantificare il risarcimento da accordarsi al
, ex art. 1227, comma primo, c.c. dovesse tenersi in debito conto che il Pt_1
genere di lesioni personali riportate dall'appellante dimostrasse, fuor di dubbio, che nell'occorso questi non indossasse il casco protettivo obbligatorio per legge.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la Corte, esaurita la trattazione, rimetteva sollecitamente le parti, ex artt. 350bis e 281sexies
c.p.c., ad altra udienza di discussione finale. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da è affatto privo di Parte_1
ragione, ai limiti della temerarietà.
Dacchè non si espone, invero, ad alcun rilievo critico il vaglio del primo giudice che giungeva a ritenere prive, in realtà, di alcuna significatività probatoria le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in atti.
Non foss'altro perché – si osserva – questo (dopo avere, peraltro, in esordio contraddittoriamente dichiarato, da un lato, di avere assistito ad un incidente “nel quale venne coinvolto un motociclo …. il motociclo era sulla statale per Paternò, direzione Paternò, ed era guidato da ”, e dall'altro e tuttavia di Testimone_1
avere ad un certo momento scorto “una autovettura che mi sorpassò e andò ad impattare con uno o due motocicli che erano davanti a me. Ricordo che almeno due motocicli caddero per terra e così i guidatori, ….”) nessun riferimento (anche ad ammettersi che quella sera i motocicli tamponati siano stati due e non invece uno solo …) operava che possa consentire di individuare nel , e non in altri, Pt_1
l'altro motociclista asseritamente rovinato sull'asfalto. Circostanza quest'ultima – si noti – da ultimo revocata in dubbio dallo stesso testimone: che infatti, dopo aver in un primo tempo dichiarato che (come si ripete) “almeno due motocicli caddero per terra e così i guidatori, ….”, subito dopo – a specifica domanda – rispondeva tuttavia di non ricordare in realtà “se c'erano altre persone per terra dopo
l'incidente, ma ricordo che più motocicli furono colpiti dall'autovettura”.
Ogni altra considerazione sarebbe oziosa. Non può che ribadirsi che quello preso in esame sia stato, anch'esso, un tentativo di frode della mano pubblica, posto in essere con la complicità di teste . Per_1
Conclusivamente, l'appello proposto in atti da deve Parte_1
essere infine rigettato. Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve - in ragione del valore indeterminabile della causa, cfr. Cass. 10984/2021 - farsi applicazione), nonchè valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nella complessiva somma (cui si perviene mediante addizione di € 2.058,00 x fase studio + €
1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 2916/2023 del 6.7.2023 proposto, con citazione del
6.2.2024, da nei confronti della Parte_1 [...]
(n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Parte_2
Garanzia per le Vittime della Strada) – così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)