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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/06/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5710/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Chiara Campagner Giudice dott. Lisa Torresan Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5710 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. CHIODELLI GUIDO (Codice Fiscale C.F._2 C.F._3
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 iscale: ) C.F._4
OGGETTO: Impugnazione delibera - Sez. Spec. Impresa
Conclusioni congiunte delle parti:
I sottoscritti e rappresentati e difesi dall'avv. Guido Chiodelli del foro Parte_1 Parte_2 di Verona, dichiarano con il presente atto di rinunciare, come in effetti rinunciano, all'azione e contestualmente l'avv. Guido Chiodelli dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del giudizio in epigrafe indicato ai sensi dell'art. 306 c.p.c. affinché il presente giudizio, a seguito di dichiarazione della convenuta di accettazione della rinuncia, sia dichiarato estinto a spese compensate, contestualmente l'avv. Maria Cuccu, procuratore e domiciliatario della Controparte_1
[...
in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_3 effetti formalmente accetta la suddetta rinuncia agli atti, in forza dei poteri conferiti con il mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta di data 28.12.2022, affinchè il presente procedimento sia dichiarato estinto a spese compensate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 delibera del 27.04.2022 dell'assemblea dei soci di con la quale è Controparte_1 stato approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2 ullità della delibera o il relativo annullamento.
1.2. La società ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto. Controparte_1
1.3. Concessi i termini di rito e intrapresa l'istruttoria orale come ammessa dal precedente G.I., le parti hanno depositato più volte richiesta congiunta di differimento in pendenza di trattative.
1.4.Con atto ritualmente depositato nel fascicolo telematico in vista dell'udienza del 25.6.2025 le parti hanno depositato rinuncia all'azione sottoscritta dagli attori personalmente e contestuale atto di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta dal difensore accettata dal difensore della controparte a spese compensate.
1.5. La rinuncia all'azione, da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, presuppone che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell'azione, e, dunque, consiste in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali (Cass. Ord. Sez. 1 n. 7883 del 2023).
A differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e determina l'estinzione definitiva dell'azione e la cessazione della materia del contendere, pronuncia che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 33761 del 19/12/2019, Rv. 656508 - 01).
La pronuncia sull'estinzione conseguente alla rinuncia all'azione assorbe quella sulla rinuncia agli atti contestualmente presentata dagli attori e ritualmente accettata dalla controparte.
1.6.Le spese vanno compensate, come da conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo nella presente controversia,
Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia, 26/06/2025.
Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Chiara Campagner Giudice dott. Lisa Torresan Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5710 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. CHIODELLI GUIDO (Codice Fiscale C.F._2 C.F._3
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 iscale: ) C.F._4
OGGETTO: Impugnazione delibera - Sez. Spec. Impresa
Conclusioni congiunte delle parti:
I sottoscritti e rappresentati e difesi dall'avv. Guido Chiodelli del foro Parte_1 Parte_2 di Verona, dichiarano con il presente atto di rinunciare, come in effetti rinunciano, all'azione e contestualmente l'avv. Guido Chiodelli dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del giudizio in epigrafe indicato ai sensi dell'art. 306 c.p.c. affinché il presente giudizio, a seguito di dichiarazione della convenuta di accettazione della rinuncia, sia dichiarato estinto a spese compensate, contestualmente l'avv. Maria Cuccu, procuratore e domiciliatario della Controparte_1
[...
in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_3 effetti formalmente accetta la suddetta rinuncia agli atti, in forza dei poteri conferiti con il mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta di data 28.12.2022, affinchè il presente procedimento sia dichiarato estinto a spese compensate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 delibera del 27.04.2022 dell'assemblea dei soci di con la quale è Controparte_1 stato approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2 ullità della delibera o il relativo annullamento.
1.2. La società ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto. Controparte_1
1.3. Concessi i termini di rito e intrapresa l'istruttoria orale come ammessa dal precedente G.I., le parti hanno depositato più volte richiesta congiunta di differimento in pendenza di trattative.
1.4.Con atto ritualmente depositato nel fascicolo telematico in vista dell'udienza del 25.6.2025 le parti hanno depositato rinuncia all'azione sottoscritta dagli attori personalmente e contestuale atto di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta dal difensore accettata dal difensore della controparte a spese compensate.
1.5. La rinuncia all'azione, da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, presuppone che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell'azione, e, dunque, consiste in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali (Cass. Ord. Sez. 1 n. 7883 del 2023).
A differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e determina l'estinzione definitiva dell'azione e la cessazione della materia del contendere, pronuncia che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 33761 del 19/12/2019, Rv. 656508 - 01).
La pronuncia sull'estinzione conseguente alla rinuncia all'azione assorbe quella sulla rinuncia agli atti contestualmente presentata dagli attori e ritualmente accettata dalla controparte.
1.6.Le spese vanno compensate, come da conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo nella presente controversia,
Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia, 26/06/2025.
Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono
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