Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
Al pari delle altre disposizioni comunitarie, anche i regolamenti sono fonti normative direttamente efficaci nell'ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale, precedente o successiva, (solo se) in contrasto con quella comunitaria, e senza che, per ciò stesso, la norma statale possa legittimamente dirsi caducata od abrogata. In tale ipotesi, difatti, la fattispecie sottoposta all'esame del giudicante risulta attratta, "ratione materiae", nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, realizzandosi, così, l'adeguamento automatico dei due ordinamenti, demandato al controllo del giudice (nell'affermare il suindicato principio di diritto la C.S. ha, nella specie, confermato la decisione del giudice di merito che, nell'irrogare al ricorrente una sanzione amministrativa per aver esercitato attività di pesca non a strascico con rete di lunghezza superiore ai 2500 mt., aveva ritenuto violato il precetto di cui all'art. 15 legge 963/65 - integrato dall'art. 2 D.M. 6 agosto 1991 -, precetto ribadito dal regolamento comunitario 345/92 che, nel prevedere disposizioni dal contenuto identico a quello della normativa nazionale, aveva confermato la perdurante vigenza di quest'ultima, rafforzandone la portata precettiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 3/D, presso l'avvocato DANUSSO G. M., rappresentato e difeso dagli avvocati EP DI MACCO, CLAUDIO PIACENTINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
LZ EN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 15, presso l'avvocato MARIO SIRAGUSA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EP DI MACCO, giusta procura speciale per Notaio Massimo De Prisco di Gaeta, rep. n. 13546 del 21.1.1999;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, in persona del Ministro pro tempore, e per quanto possa occorrer la CAPITANERIA di PORTO di GAETA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 66/96 della Pretura di LATINA, Sezione distaccata di GAETA, depositata il 03/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, LZ, l'Avvocato Siragusa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. Con ordinanza n. 946/95 la Capitaneria di porto di Gaeta ingiunse ai signori EP LL e CO BA di pagare in via solidale a titolo di sanzione amministrativa lire 2.000.000 per violazione dell'art.15 lett.b) della legge n.963/65, in quanto, nella notte dell'11 luglio 1995, il motopeschereccio TA 2ga 967, condotto dal LL e di proprietà del BA era stato sorpreso dalla Guardia di finanza nell'esercizio della pesca non a strascico, effettuato con rete da posta derivante della lunghezza di mt.6500, praticato in difformità dall'art.2 del decreto del Ministero della Marina mercantile 22 maggio 1991, modificato dal d.m.6 agosto 1991, punibile ai sensi della legge 14 luglio 1965 n.963. 2. Il LL e il BA proposero opposizione, deducendo, fra l'altro, che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento Cee 345/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992, era stata caducata la normativa nazionale, e che l'ordinanza opposta sanzionava perciò la violazione di una norma nazionale inesistente. La Capitaneria di porto, si costituì e sostenne che la normativa interna corrispondeva esattamente a quella comunitaria.
3. Con sentenza depositata il 3 aprile 1996 il Pretore respinse l'opposizione, rilevando la infondatezza della prospettata caducazione del diritto nazionale per effetto del regolamento comunitario, stante la identità delle due normative e, quindi, la perdurante vigenza di quella nazionale, che ne riusciva, anzi, rafforzata. Aggiunse che non si poneva un problema di pregiudizialità e, quindi, di rinvio alla Corte di giustizia, in quanto la norma di diritto nazionale non era in contrasto con una disposizione di diritto comunitario.
4. Avverso questa decisione il LL e il BA hanno proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, con atto notificato il 28 marzo 1997. Hanno resistito con controricorso il Ministero dei trasporti e della Navigazione e la Capitaneria di porto di Gaeta, con atto notificato il 10 ottobre 1997. i ricorrenti hanno depositato memoria, e, dopo la discussione, hanno presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero. Motivi della decisione
1. Col primo motivo del ricorso si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.5, 177 e 189 del trattato Cee ratificato con L.14 ottobre 1957 n.1203, nonché vizi di motivazione. I ricorrenti censurano la sentenza pretorile che ha ritenuto operante la disposizione di diritto interno, e deducono che il regolamento Cee 345/92 - fissando all'art.1, punto 8, n. 1 il medesimo contenuto della normativa nazionale avrebbe caducato quest'ultima, per gli effetti da riconoscersi ai regolamenti comunitari. E rilevano che, se fosse corretta l'affermazione relativa alla permanenza in vigore della legge italiana, si costituirebbe un limite all'efficacia dei regolamenti stessi.
Il motivo non ha fondamento.
L'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n.963 (che considera pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente siano le acque, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito), nel testo modificato dalla legge 25 agosto 1988, n.381, ha "fatto divieto", fra l'altro, alla lettera b), "di pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati dai regolamenti o non espressamente permessi".
L'art. 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1991, modificato da decreto 6 agosto 1991, precisa che l'uso della rete deve corrispondere ad una "lunghezza non superiore a 2.500 metri". Allo scopo di assicurare la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche, nonché la limitazione dello sforzo da pesca (cfr.C.G.C.E.405, 92, 93, Etablissement Mondiet S.A. - Armement Islais Sarl), l'art.9 bis del regolamento (Cee) 27 gennaio 1992, n.345/92 del Consiglio (che ha modificato il regolamento n. 3094/86) ha, poi, previsto il divieto "a qualsiasi nave di tenere a bordo o di effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivante, la cui lunghezza, individuale o addizionata, sia superiore a 2,5 chilometri".
La legge nazionale ed il regolamento comunitario contengono, dunque, indubbiamente, il medesimo precetto. Ma ciò non determina le conseguenze prospettate dai ricorrenti.
I regolamenti, come le altre norme comunitarie produttive di effetti diretti, entrano e permangono nell'ordinamento interno, e la loro efficacia non può essere intaccata dalla legge nazionale. Il primato del diritto comunitario si traduce, infatti, nella inapplicabilità della normativa nazionale, sia essa precedente o successiva, contrastante con quella comunitaria;
ma non comporta la caducazione o l'abrogazione della norma statale, che non ne resta inficiata nella sua validità, anche quando sia confliggente con quella comunitaria, o sia introdotta successivamente nel l'ordinamento. In tal caso, infatti, il trattamento giuridico della fattispecie resta attratto (ratione materiae) nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria, realizzandosi, così, l'adeguamento automatico dei due ordinamenti, demandato al controllo del giudice.
A questi principi, espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 1984, riaffermati anche successivamente (ex multis, sent. 384/94), e ormai radicati nel sistema, si è sostanzialmente conformata la decisione impugnata, che non è, quindi, meritevole di censura.
2. Col secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1 del decreto del Ministero della marina mercantile 22 maggio 1991, nonché vizi di motivazione, lamentano che il Pretore non abbia considerato che tale decreto stabiliva una disciplina di carattere provvisorio, fino all'entrata in vigore della normativa comunitaria in materia di reti derivanti l'esercizio della pesca con l'impiego dell'attrezzo denominato rete da posta derivante. Anche questo motivo non ha fondamento.
È sufficiente, infatti, rilevare che la sanzione stabilita dall'art.26 della legge 963/65, nel testo modificato dalla legge 381/88, per la violazione "ai divieti posti dal precedente articolo
15 lettere a) e.b)" della stessa legge, resta operante, anche indipendentemente dalla vigenza del decreto ministeriale 22 maggio 1991, stante l'identità del precetto stabilito nel regolamento comunitario 345/92 e nella legge nazionale. Ne consegue, invero, la irrilevanza delle modalità applicative richiamate nel decreto, ad integrazione della fattispecie contemplata nella norma primaria, non essendo in ogni caso venuta meno la corrispondenza tra il precetto e la sanzione ad esso correlata (cfr.Cass.1 settembre 1998, n.8669).
3. In conclusione, non sussistono i vizi denunciati ed il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese di questo giudizio, in quanto il controricorso, notificato il 10 ottobre 1997, oltre il termine previsto dall'art.370 c.p.c., è inammissibile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 29 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999