Sentenza 1 aprile 2021
Ordinanza collegiale 16 agosto 2022
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/05/2023, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2023
N. 03230/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04314/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4314 del 2019, proposto da
IO TU, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci 16;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
L’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli-Nord n. 3996 del 09/11/2018 – RG n. 11440/2017, resa in forma esecutiva in data 15/01/2019 e notificata il 21/01/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che l’incidente di esecuzione in oggetto si incardina nel giudizio di ottemperanza conclusosi con la sentenza della Sezione n. 2211 dell’1 aprile 2021, con cui è stato accertato il il mancato pagamento della somma liquidata nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3996 del 09/11/2018 – RG n. 11440/2017, resa in forma esecutiva in data 15/01/2019 e notificata il 21/01/2019 per le spese di lite con distrazione in favore dell’odierno ricorrente, procuratore antistatario nel relativo giudizio ordinario;
Rilevato che, all’esito di un articolato contraddittorio processuale, della rinuncia all’istanza formulata in data 1 aprile 2022 da parte del ricorrente e della richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio con ordinanza n. 5381/2022, è emerso che l’amministrazione ha proceduto all’ottemperanza, come attestato con memoria e documentazione allegata (decreto, prot. AOODRCA 8504 del 1° marzo 2023) depositate dalla difesa in data 7 marzo 2023;
Ritenuto pertanto che alla luce di dette sopravvenienze anche processuali possa dichiararsi improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e possano compensarsi le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO