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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 4/03/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 28043 R.G. dell'anno 2025 , e vertente tra
Parte_1
( avv.ti E.Montemarano e R.Romani )
ricorrente e
resistente contumace CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8/9/2023 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio esponendo che: aveva lavorato in neri con continuità CP_1 dal 31 marzo 2021 al 25 agosto 2022 alle dipendenze di presso l'abitazione CP_1 di costei, sita in Roma alla via Brienza n. 26, in qualità di collaboratrice domestica generica polifunzionale in base alle direttive datoriali, utilizzando strumenti di lavoro messi a disposizione dalla convenuta e in luoghi di pertinenza della convenuta;
le mansioni svolte erano riconducibili al livello «B» CCNL Lavoro Domestico;
aveva lavorato in regime di convivenza, con orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 22,00, con due ore di riposo intermedio pomeridiano, ad eccezione del giovedì in cui lavorava dalle ore 8,00 alle ore 14,00, pari a 66 ore settimanali;
aveva percepito una retribuzione mensile di euro 1.000,00; aveva usufruito della retribuzione in natura prevista dall'art. 2242 cod. civ., consistente in vitto (prima colazione, seconda colazione, cena) nonché alloggio;
la retribuzione non era mai stata corrisposta a mezzo di buste paga e veniva corrisposta in contanti;
non aveva mai goduto di ferie e le ferie non godute non sono state retribuite alla ricorrente;
non le era stata corrisposta la retribuzione monetaria per gli ultimi 25 giorni di servizio;
non aveva mai percepito la tredicesima mensilità. Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al giudice l' accertamento della sussistenza in fatto del rapporto di lavoro subordinato nei termini descritti in ricorsi la condanna della convenuta al pagamento della somma di € somma di euro 6.372,12 a titolo di differenze retributive ( , oltre accessori e con vittoria di spese di lite da distrarsi . Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.Ammesso l'interrogatorio formale della convenuta ed espletata prova per testimoni, disposta la trattazione scritta , la causa veniva decisa con sentenza .La domanda è fondata. L'espletata prova per testimoni ha infatti consentito di verificare e ritenere confermata la versione della ricorrente in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro nonché agli orari espletati e continuità della prestazione lavorativa .In particolare il teste escusso in Sky Lanka 14/10/69 res. in Roma Testimone_1 Viale Degli Ammiragli 64 . Sono il nipote della ricorrente . La ricorrente ha lavorato per tal signora con mansioni di colf presso l'abitazione della signora vicino Via Appia;
lo so CP_1 perché ci sono nell'estate del 2022 andato cinque o sei volte per aiutare mia zia a trasportare acqua minerale e spesa :mia zia mi disse che lavorava lì da circa un anno come colf fissa” Il teste ha dichiarato : “ Sono Amico della ricorrente dal 2020 . L ric.te da marzo Testimone_2
2021 ha iniziato a lavorare per la sig. presso la sua abitazione in Via Brienza . Lo so perché CP_1 abbiamo lavorato insieme per 4 giorni a settimana nei quali io aiutavo la ricorrente;
preciso la casa della sig era grande e si componeva di tre piani . La ric.te ha smesso di lavorare per la CP_1 sig. ad agosto 2022 . La ricte lavorava fissa con orario a tempo pieno;
il giovedì lavorava CP_1 mezza giornata e la domenica era di riposo “Ulteriori elementi di conferma si deducono inoltre dalla mancata risposta della convenuta contumace all'interrogatorio formale ritualmente dedotto, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. In accoglimento della domanda, deve pertanto essere pronunciata condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.372,12 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, somma così quantificata nei conteggi , effettuati secondo corretti parametri ,allegati al ricorso e per i titoli ivi analiticamente indicati .Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
PQM
Definitivamente pronunciando :
-accerta la sussistenza di un rapporto subordinato inter partes dal 31 marzo 2021 al 25 agosto 2022 e condanna a corrispondere alla ricorrente l'importo di € CP_1
6.372,12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
-condanna la convenuta al pagamento di € 3098,00 a titolo di compensi CP_1 professionali , oltre iva e cpa , da distrarsi in favore del procuratore antistatario della ricorrente Roma, 4/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli