Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1989, n. 73
Articolo 2
Versione
5 marzo 1989
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Entrata in vigore il 5 marzo 1989