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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3537 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
( ), ammesso al patrocinio a spese Parte_1 C.F._1
dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma
del 18.5.2023 n. 3975, elettivamente domiciliato in Ferentino (FR), via
S.P.S. Antonio n. 104 int. A, presso lo studio dell'avv. Parte_2
( ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a C.F._2
margine dell'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 5 E
( ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3
in Frosinone, via Cesare Terranova n. 6, presso lo studio dell'avv. Nicola
Ottaviani ( ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
FATTO E DIRITTO
§ 1. – ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
48/2023 pubblicata il 10.1.2023, con cui il Tribunale di Frosinone, in accoglimento dell'opposizione avanzata da , ha revocato Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 740/2017 del 26.5.2017 per la somma di € 12.000,00
(oltre interessi e spese) emesso a suo carico, in forza di cinque cambiali emesse nel 2007.
§ 2. – Si è costituito che ha contestato la Controparte_1
fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
§ 3. – In data 1.4.2025 le parti hanno depositato istanza a firma congiunta di «rinuncia agli atti del giudizio », chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta transazione e la cessazione della materia del contendere. L'avv. Ottaviani ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio, mentre l'avv. ha chiesto la liquidazione del Pt_2
compenso per patrocinio a spese dello Stato per Persona_1
pag. 2 di 5 Con decreto depositato il 24.7.2025 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni per definire il processo con sentenza di estinzione.
All'udienza dell'11.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi all'istanza in data 1.4.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
§ 4. – Rileva la Corte che dalla lettura dell'istanza citata e dalle dichiarazioni rese dai difensori in udienza si desume che le parti hanno raggiunto un accordo sull'intera vicenda, manifestando di non avere interesse alla pronuncia della sentenza.
Si reputa, pertanto, che sia venuta totalmente a mancare la situazione di contrasto tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto . Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere, in applicazione dei costanti principi della S.C., secondo cui deve essere pronunciata tale declaratoria, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto (cfr. Cass. 19.12.2019 n. 33761).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo,
creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
pag. 3 di 5 Qualora si verifichi in sede d'impugnazione, detta declaratoria comporta non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione,
bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass.
7.5.2009 n. 10553).
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come chiesto espressamente da entrambe le parti .
§ 5. – In ordine alle spese di lite si osserva come, quando il processo si conclude, come avvenuto nel caso di specie, con una pronuncia (non processuale ma di merito) di cessazione della materia del contendere , per essersi verificata una incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, non operando la preclusione di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., resta fermo il potere del giudice di statuire sulle spese secondo le regole generali, non potendo ritenersi che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo di fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con esclusione del potere del giudice di pervenire alla compensazione delle spese, totale o parziale (Cass. 17.2.2016 n. 3148).
Ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalla parte appellata, vittoriosa in primo grado.
pag. 4 di 5 Sull'istanza di liquidazione delle spese presentata dall'avv. Pt_2
difensore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si Parte_1
provvede con separato decreto, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 48/2023 pubblicata il 10.1.2023, così
provvede:
1. – dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
; Controparte_1
2. – compensa interamente tra le parti le spese di lite .
Così deciso in Roma in data 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
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