Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2756/20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Daniele AL Abbate Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2756 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), nato a Palermo, in [...] Parte_1 C.F._1
07/08/1951, elettivamente domiciliato in Altavilla Milicia, via Loreto n.
70, presso l'avv. Giuseppe Virga che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
(C.F. ), nata a [...]- Controparte_1 C.F._2
zuela), in data 20/09/1954, elettivamente domiciliata in Bagheria, via
Orazio Costantino n. 12, presso l'avv. Gaspare Affatigato, che la rappre-
senta e difende per mandato in atti;
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30/01/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/10/2020, ha chie- Parte_2
sto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 20/07/1977 in Bagheria, regolarmente trascritto Controparte_1
nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1977,
al n. 124, Parte II, Serie A, Ufficio 1, e dalla cui unione sono nati due figli,
e AL, entrambi maggiorenni. Per_1
Costituitasi in giudizio, la resistente, pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di confermare le statuizioni di natura economica di cui alla separazione e, segnatamente,
l'assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 300,00.
Con decreto del 23/09/2022 il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale ed ha nominato il
Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione di prova documentale e all'udienza indicata in epigrafe è stato posto in decisione.
L'ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, nulla ha opposto.
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Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che ne ricorrono le condizioni di legge.
Infatti, la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo,
nella procedura di separazione giudiziale.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 4672/2007 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data
07.11.2007.
Da tale data in poi, non si sono ricostruiti i presupposti per la ripresa del-
la comunione di vita materiale e spirituale tra di essi, interrotta con la se-
parazione.
Per quanto attiene, poi, alla richiesta di conferma dell'assegno di mante-
nimento deciso in sede di separazione, avanzata da parte resistente, giova evidenziare che, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legit-
timità, il citato emolumento è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui, pur essendo eco-
nomicamente autosufficiente, il matrimonio è stato causa di uno squili-
brio economico tra le parti divenuto ingiustificato “ex post”, che, in tal ca-
so, necessità di un intervento di riequilibrio attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativa (cfr. Cass. civ. n. 28484/2022; Cass.
civ. n. 23583/2022 e Cass. civ. 24250/2021).
L'art. 5, comma 5 della l. 898/1970 impone, quindi, di accertare, prelimi-
narmente, l'esistenza di uno squilibrio economico sussistente tra le parti.
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All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evi-
denza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri in grado di garantirle una au-
tosufficienza economica incolpevole (cfr. Cass. civ. n. 10782/2019) e inte-
sa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata
ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del co-
niuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve
essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'au-
tosufficienza come individuato dal giudice di merito” (Cass. civ. n.
24250/2021).
L'assegno divorzile inoltre, come accennato, pur in presenza di un auto-
sufficienza di entrambi i coniugi, può assolvere una funzione perequativo
- compensativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia
sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi
completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex
coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di
comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familia-
re (cfr. Cass. civ. n. 1996/23).
Il giudice di merito, quindi, è chiamato a fare applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, c. 5, l. 898/1970 ossia “(condizione delle
parti, redditi ed età di entrambi, contributo fornito da ciascuno alla forma-
zione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimo-
nio), i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia
sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. n.
10782/2019; cfr. anche Cass. S.U. n. 18287/2018 secondo cui: “ il rico-
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noscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assi-
stenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accerta-
mento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procu-
rarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve te-
nere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare,
alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richie-
dente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio
comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
del matrimonio e all'età dell'avente diritto”).
Deve, altresì, precisarsi come, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697
c.c., spetta al soggetto richiedente l'assegno dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, la domanda non può tro-
vare accoglimento.
Sebbene sotto il profilo oggettivo sia emerso, all'esito dell'istruttoria, che la ricorrente dopo la separazione non abbia svolto alcuna attività lavorati-
va (circostanza non contestata), tuttavia, tale condizione di inoccupazione deve ritenersi riconducibile all'inerzia mostrata dalla resistente, che non ha fornito prova di essersi attivata al fine di un suo inserimento nel mon-
do del lavoro.
Conseguentemente, dal momento che lo stato di non autosufficienza eco-
nomica della è imputabile alla stessa, quest'ultima non può van- CP_1
tare alcuna pretesa assistenzialistica nei confronti dell'ex coniuge.
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Per quanto attiene invece al profilo perequativo-compensativo, la resisten-
te non ha allegato e provato di avere contribuito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale del ricor-
rente, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la circostanza, allegata,
secondo cui la predetta abbia per la durata di venti anni dedicato la sua vita al ruolo di moglie e madre.
Ne consegue in ultima analisi che non sussistono i presupposti per rico-
noscere il diritto all'assegno divorzile alla resistente.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in misura pari al 50 %,
mentre nel residuo vanno poste a carico della parte resistente poichè soc-
combente. Le stesse vanno poi liquidate in applicazione dei parametri mi-
nimi di cui al DM 55/14 per le cause di valore non determinabile e, tenu-
to conto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, il versamento delle predette somme va posto in favore dell'Erario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronun-
ciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/07/1977 in Bagheria da , nato a Palermo, in [...] Parte_1
07/08/1951 e , nata a Maracaibo (Venezuela), in [...] Controparte_1
20/09/1954, e trascritto nei registri dello stato civile del detto comune al n. 124, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1977;
rigetta la domanda di assegni divorzile di parte resistente;
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condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1905,00 (somma già dimidiata), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da versare in favore dell'Erario;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori in-
combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 03.06.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele AL Abbate
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