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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 920/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 291 e ss. cod. civ. depositato in data
26/2/2025 da
C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE-ADOTTANTE - per l'adozione di
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2
- ADOTTANDA - con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 291 e seguenti cod. civ., civ., la sig.ra a proposto ricorso al Parte_1
Tribunale di Lucca ai fini della dichiarazione in proprio favore dell'adozione della sig.ra
[...]
. Pt_2
Con decreto del 13/3/2025, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza del 21/5/2025 per la comparizione personale delle parti.
Nel corso dell'udienza, il Presidente, preso atto della conferma di volontà espressa dalla sig.ra nonché del consenso manifestato dalla sig.ra , si è riservato Parte_1 Parte_2 di riferire la causa al Collegio ai fini della decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda di adozione possa essere accolta.
Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ.
1 In particolare, l'art. 296 cod. civ. stabilisce che, ai fini dell'adozione, è necessario il consenso manifestato sia dall'adottante che dall'adottando.
Nel caso in esame, la volontà della ricorrente all'adozione della sig.ra è stata Parte_2 manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata nel corso del processo, laddove all'udienza tenutasi il 21/5/2025 la sig.ra a dichiarato: «Confermo la volontà di adottare . La Parte_1 Pt_2 motivazione di questa scelta è l'amore che provo per questa ragazza, che considero mia figlia.
Peraltro, mi è stata vicina in un momento difficile della mia vita». Pt_2
La sig.ra , a sua volta, ha affermato: «Presto il consenso all'adozione. Ricambio Parte_2
l'amore che prova per me: è una figura presente sin da quando sono piccola. Desidero Pt_1 formalizzare questo rapporto da sempre esistente».
Inoltre, anche il sig. , coniuge dell'adottante e padre biologico dell'adottanda, Controparte_1 presente anch'egli in sede di udienza, ha espresso il proprio assenso all'adozione, dichiarando: «Sono d'accordo con la scelta di mia moglie e sono felice per questa adozione». Infine, il sig. coniuge dell'adottanda, ha dichiarato: «Sono d'accordo anche Persona_1 io con questa scelta. La figura di è sempre stata presente sin da quando io e abbiamo Pt_1 Pt_2 cominciato a frequentarci».
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 296 citato per la pronuncia di adozione. Risultano, inoltre, sussistenti le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ., nonché i requisiti prescritti dall'art. 297 cod. civ.
Infine, anche alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla Questura di Lucca (LU), non emergono elementi ostativi all'accoglimento del ricorso. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 312 cod. civ., tutte le condizioni della legge sono state adempiute e che l'adozione conviene all'adottanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DECIDE di far luogo all'adozione della sig.ra , nata a [...] Parte_2
l'11/3/1976, da parte della sig.ra nata a [...] il [...]. Parte_1
b) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 291 e ss. cod. civ. depositato in data
26/2/2025 da
C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE-ADOTTANTE - per l'adozione di
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2
- ADOTTANDA - con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 291 e seguenti cod. civ., civ., la sig.ra a proposto ricorso al Parte_1
Tribunale di Lucca ai fini della dichiarazione in proprio favore dell'adozione della sig.ra
[...]
. Pt_2
Con decreto del 13/3/2025, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza del 21/5/2025 per la comparizione personale delle parti.
Nel corso dell'udienza, il Presidente, preso atto della conferma di volontà espressa dalla sig.ra nonché del consenso manifestato dalla sig.ra , si è riservato Parte_1 Parte_2 di riferire la causa al Collegio ai fini della decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda di adozione possa essere accolta.
Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ.
1 In particolare, l'art. 296 cod. civ. stabilisce che, ai fini dell'adozione, è necessario il consenso manifestato sia dall'adottante che dall'adottando.
Nel caso in esame, la volontà della ricorrente all'adozione della sig.ra è stata Parte_2 manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata nel corso del processo, laddove all'udienza tenutasi il 21/5/2025 la sig.ra a dichiarato: «Confermo la volontà di adottare . La Parte_1 Pt_2 motivazione di questa scelta è l'amore che provo per questa ragazza, che considero mia figlia.
Peraltro, mi è stata vicina in un momento difficile della mia vita». Pt_2
La sig.ra , a sua volta, ha affermato: «Presto il consenso all'adozione. Ricambio Parte_2
l'amore che prova per me: è una figura presente sin da quando sono piccola. Desidero Pt_1 formalizzare questo rapporto da sempre esistente».
Inoltre, anche il sig. , coniuge dell'adottante e padre biologico dell'adottanda, Controparte_1 presente anch'egli in sede di udienza, ha espresso il proprio assenso all'adozione, dichiarando: «Sono d'accordo con la scelta di mia moglie e sono felice per questa adozione». Infine, il sig. coniuge dell'adottanda, ha dichiarato: «Sono d'accordo anche Persona_1 io con questa scelta. La figura di è sempre stata presente sin da quando io e abbiamo Pt_1 Pt_2 cominciato a frequentarci».
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 296 citato per la pronuncia di adozione. Risultano, inoltre, sussistenti le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ., nonché i requisiti prescritti dall'art. 297 cod. civ.
Infine, anche alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla Questura di Lucca (LU), non emergono elementi ostativi all'accoglimento del ricorso. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 312 cod. civ., tutte le condizioni della legge sono state adempiute e che l'adozione conviene all'adottanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DECIDE di far luogo all'adozione della sig.ra , nata a [...] Parte_2
l'11/3/1976, da parte della sig.ra nata a [...] il [...]. Parte_1
b) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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