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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/11/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3060/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3060/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma Via Chiusi 31 presso lo studio del difensore Avv. Pio Corti ( - pec: C.F._2 Email_1
– attore – contro
sito in Ardea (RM), cf , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore p.t. Sig. , elettivamente domiciliato in Controparte_2
ME (RM) a via del Mare 2/d presso lo studio del difensore Avv. Erika Millimaggi (cod. fisc. ) del Foro di Velletri, PEC: C.F._3
Email_2
-convenuto- Nonché nei confronti di
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Quirino Majorana, 104, presso lo studio del difensore Avv. Francesco Berti Suman, (cf: ) Pec.: C.F._4
; Email_3
- Terzo chiamato in causa -
Avente ad oggetto: risarcimento danni CONCLUSIONI: COME IN ATTI
MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. pagina 1 di 6 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a
“precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. evocava in giudizio il Parte_1
affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità per Controparte_4
i danni ad esso derivati da una caduta occorsa il 15.05.2017 sul marciapiede di proprietà del convenuto a causa di una buca non visibile. Per l'effetto chiedeva la CP_1 condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in € 90.000,00; con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il Condominio il quale preliminarmente eccepiva la nullità della citazione nonché il difetto della legittimazione passiva, declinandola a carico del Comune di Ardea (RM), chiedeva nel merito il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata e/o inammissibile;
nonché, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo, , compagnia Controparte_3 assicuratrice del Condominio, per essere manlevato da ogni pretesa attorea;
con vittoria di spese.
L'udienza veniva differita al 30.01.2020 e in data 20.01.2020 si costituiva l
[...]
che sostanzialmente ribadiva le eccezioni della parte convenuta. Controparte_3
La causa veniva istruita per tabulas, con prove orali (prova per interpello e testi) e espletamento di una CTU medica, esperita al fine della esatta quantificazione dei danni;
all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti di seguito meglio precisati.
pagina 2 di 6 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Lamentava parte attrice, nel proprio libello introduttivo, che il giorno 15.05.2017, alle ore 14.20 circa, mentre camminava su , giunto all'incrocio con Via Enea, CP_1 cadeva rovinosamente a terra, a causa del cedimento della pavimentazione del marciapiede antistante il , non segnalato. (cfr. foto in atti;
Controparte_1 precisava che la pavimentazione è di proprietà privata del condominio di ). CP_1
All'infortunio de quo assistevano i Sig.ri e che Parte_2 Parte_3 immediatamente prestavano soccorso. Il subito dopo l'evento lesivo veniva Pt_1 condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di ME dove gli veniva diagnosticato il trauma “frattura chiusa di parte non specifica dell'omero”. Proseguiva poi negli accertamenti e nelle cure sino al certificato di guarigione con postumi. (cfr. doc. in atti)
È pacifico che la caduta sia avvenuta su area di pertinenza la quale rientra CP_5 nella sfera di custodia del convenuto.
Le prove fotografiche e testimoniali dimostrano la presenza di una disconnessione del manto pavimentale tale da integrare un pericolo occulto e non segnalato.
Il non ha fornito prova idonea a superare la presunzione di responsabilità di CP_1 cui all'art. 2051 c.c., non risultando la sussistenza di un caso fortuito.
Tuttavia, la dinamica dei fatti e le circostanze concrete rendono evidente un concorso di colpa dell'attore, in quanto: il sinistro si verificava in pieno giorno (ore 14.30), in condizioni di buona visibilità; la disconnessione del marciapiede era parte di un degrado diffuso, riconoscibile da chi vi transitasse con normale attenzione;
l'attore abitava e lavorava nella medesima via, e conosceva quindi lo stato di manutenzione del marciapiede.
Tali elementi inducono a ritenere che egli non abbia usato la dovuta diligenza nel camminare in zona a lui ben nota.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale reputa equo determinare il concorso di colpa nella misura del 30% a carico dell'attore e del 70% a carico del convenuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Tale riparto rispetta i principi di diritto elaborati da Cass. civ., Sez. III, n. 15761/2016 e n. 13222/2016, secondo cui la semplice disattenzione del danneggiato attenua ma non esclude la responsabilità del custode.
Di nessun pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal convenuto. Sebbene la responsabilità per la manutenzione ordinaria di un marciapiede o di una pagina 3 di 6 strada privata destinata a servitù di pubblico passaggio spetti generalmente al CP_6 la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione possa essere concorrente tra il e il proprietario CP_6 della strada o del marciapiede, nel caso in cui quest'ultimo abbia un potere di intervento o di gestione del bene (Cass. civ., Sez. III, n. 17625/2018 e Cass. civ., n. 25029/2019).
Nel caso di specie, il ha conservato un potere di custodia e di intervento CP_1 sulla pavimentazione, ragion per cui è stato ritenuto legittimato passivo.
Tanto rilevato, avendo parte attrice specificamente allegato e poi univocamente provato, con la documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali rese dai testi escussi nel corso del presente giudizio, di aver riportato le lesioni personali per cui è causa;
inoltre, appare univocamente provata l'appartenenza del fondo al convenuto;
e ancora, ha parimenti documentato lo stato dei luoghi con specifico riferimento al difetto di manutenzione e la presenza della buca che ha di fatto procurato la caduta del ricorrente.
Nel corso del giudizio è emersa in modo inequivocabile la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni denunciate dalla parte attrice, in particolare la prova orale appare sufficiente a chiarire e confermare la dinamica del sinistro occorso così come descritta nel libello introduttivo del presente giudizio.
Il teste sentito all'udienza del 29.09.2021, della cui attendibilità non è Parte_3 possibile dubitare, ha confermato puntualmente le circostanze dedotte da parte attrice. Dall'esame complessivo della prova per testi così come concretamente realizzatasi all'interno del processo, emerge senza ombra di dubbio che le circostanze circa la dinamica e le circostanze del sinistro sono state sufficientemente provate.
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, non può non ritenersi che la parte attrice, attraverso la documentazione medica prodotta e le concordi e univoche dichiarazioni rese dal teste oculare escusso, ed in particolare del Sig. indifferente, Pt_3 abbia adeguatamente provato, com'era suo onere, le modalità del fatto storico lesivo e il nesso causale tra la res in custodia (la presenza di una buca non visibile) e il danno patito, con la conseguenza che dei danni subiti dall'attore deve rispondere la parte convenuta che nel presente giudizio non ha addotto prova alcuna al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante, nulla avendo dimostrato in ordine all'eventuale ricorrenza di fattori causali autonomi, a sé estranei, nella produzione del danno (cd. caso fortuito).
In punto di quantum debeatur, la CTU espletata conferma che l'evidenziata patologia sia eziologicamente ricollegabile all'evento. I risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del pagina 4 di 6 convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
In termini monetari, quanto dovuto all'attore per il risarcimento del danno che, per comodità espositiva, continuerà ad essere definito biologico, è la complessiva somma al valore attuale della moneta di Euro 62.733,00 di cui: € 40.808,00 a titolo di ristoro per il danno biologico permanente indicato dal CTU nella misura del 18%; € 4.600,00 per 40 gg. di ITT al 100%; ed € 3.450,00 per 60 giorni di ITP al 50%.
Applicata la percentuale sopra meglio specificata ex art. 1227 c.c. la somma dovuta all'attore deve essere indicata nella misura di € 21.819,90.
Si precisa che per la quantificazione del danno si è tenuto conto delle aggiornate tabelle del Tribunale di Milano, ormai punto di riferimento per la quantificazione in sede giudiziale.
Infine, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712), all'attore compete, oltre l'importo dovuto di € 21.819,90 come determinato all'attualità, anche il danno conseguente al ritardo nell'inadempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (maggio 2017) e, di anno in anno, rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della sentenza. Infine, sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Nulla viene riconosciuto a titolo di danno morale atteso che non è stato fornito alcun supportò probatorio per il riconoscimento del preteso ristoro. A fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469).
Il ha ritualmente chiamato in causa la propria compagnia Controparte_4
chiedendo di essere manlevato da ogni obbligo risarcitorio Controparte_3 nei confronti dell'attore.
pagina 5 di 6 La compagnia ha riconosciuto l'esistenza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, valida per i danni derivanti dalla proprietà e manutenzione delle parti comuni, senza che siano emersi motivi di esclusione della garanzia.
Ne consegue che deve essere condannata a tenere indenne il Controparte_3
convenuto di quanto dovuto all'attore, entro i limiti del massimale di CP_1 polizza e alle condizioni contrattuali vigenti alla data del sinistro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del , con CP_1 diritto di rivalsa nei confronti della compagnia assicuratrice ai sensi della manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3060/2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta la responsabilità del per il sinistro del Controparte_4
15.05.2017 ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella misura del 70%, e quella concorrente dell'attore nella misura del 30%, ex art. 1227 c.c.; Parte_1
2. Condanna il a pagare in favore dell'attore Controparte_4 Pt_1
la somma di € 21.819,90, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
[...]
ISTAT dalla data del sinistro (15.05.2017) fino alla pubblicazione della sentenza, e interessi legali dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo;
3. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del Convenuto;
4. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 dell'attore, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed esborsi documentati pari a € 545,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5. Condanna la a manlevare e tenere indenne il Controparte_3
da ogni importo dovuto all'attore nei limiti dei Controparte_4 massimali previsti dalla polizza;
Così deciso in Velletri, il 30.10.2025
Il Giudice
dott. Nadia Scugugia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3060/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma Via Chiusi 31 presso lo studio del difensore Avv. Pio Corti ( - pec: C.F._2 Email_1
– attore – contro
sito in Ardea (RM), cf , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore p.t. Sig. , elettivamente domiciliato in Controparte_2
ME (RM) a via del Mare 2/d presso lo studio del difensore Avv. Erika Millimaggi (cod. fisc. ) del Foro di Velletri, PEC: C.F._3
Email_2
-convenuto- Nonché nei confronti di
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Quirino Majorana, 104, presso lo studio del difensore Avv. Francesco Berti Suman, (cf: ) Pec.: C.F._4
; Email_3
- Terzo chiamato in causa -
Avente ad oggetto: risarcimento danni CONCLUSIONI: COME IN ATTI
MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. pagina 1 di 6 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a
“precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. evocava in giudizio il Parte_1
affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità per Controparte_4
i danni ad esso derivati da una caduta occorsa il 15.05.2017 sul marciapiede di proprietà del convenuto a causa di una buca non visibile. Per l'effetto chiedeva la CP_1 condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in € 90.000,00; con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il Condominio il quale preliminarmente eccepiva la nullità della citazione nonché il difetto della legittimazione passiva, declinandola a carico del Comune di Ardea (RM), chiedeva nel merito il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata e/o inammissibile;
nonché, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo, , compagnia Controparte_3 assicuratrice del Condominio, per essere manlevato da ogni pretesa attorea;
con vittoria di spese.
L'udienza veniva differita al 30.01.2020 e in data 20.01.2020 si costituiva l
[...]
che sostanzialmente ribadiva le eccezioni della parte convenuta. Controparte_3
La causa veniva istruita per tabulas, con prove orali (prova per interpello e testi) e espletamento di una CTU medica, esperita al fine della esatta quantificazione dei danni;
all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti di seguito meglio precisati.
pagina 2 di 6 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Lamentava parte attrice, nel proprio libello introduttivo, che il giorno 15.05.2017, alle ore 14.20 circa, mentre camminava su , giunto all'incrocio con Via Enea, CP_1 cadeva rovinosamente a terra, a causa del cedimento della pavimentazione del marciapiede antistante il , non segnalato. (cfr. foto in atti;
Controparte_1 precisava che la pavimentazione è di proprietà privata del condominio di ). CP_1
All'infortunio de quo assistevano i Sig.ri e che Parte_2 Parte_3 immediatamente prestavano soccorso. Il subito dopo l'evento lesivo veniva Pt_1 condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di ME dove gli veniva diagnosticato il trauma “frattura chiusa di parte non specifica dell'omero”. Proseguiva poi negli accertamenti e nelle cure sino al certificato di guarigione con postumi. (cfr. doc. in atti)
È pacifico che la caduta sia avvenuta su area di pertinenza la quale rientra CP_5 nella sfera di custodia del convenuto.
Le prove fotografiche e testimoniali dimostrano la presenza di una disconnessione del manto pavimentale tale da integrare un pericolo occulto e non segnalato.
Il non ha fornito prova idonea a superare la presunzione di responsabilità di CP_1 cui all'art. 2051 c.c., non risultando la sussistenza di un caso fortuito.
Tuttavia, la dinamica dei fatti e le circostanze concrete rendono evidente un concorso di colpa dell'attore, in quanto: il sinistro si verificava in pieno giorno (ore 14.30), in condizioni di buona visibilità; la disconnessione del marciapiede era parte di un degrado diffuso, riconoscibile da chi vi transitasse con normale attenzione;
l'attore abitava e lavorava nella medesima via, e conosceva quindi lo stato di manutenzione del marciapiede.
Tali elementi inducono a ritenere che egli non abbia usato la dovuta diligenza nel camminare in zona a lui ben nota.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale reputa equo determinare il concorso di colpa nella misura del 30% a carico dell'attore e del 70% a carico del convenuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Tale riparto rispetta i principi di diritto elaborati da Cass. civ., Sez. III, n. 15761/2016 e n. 13222/2016, secondo cui la semplice disattenzione del danneggiato attenua ma non esclude la responsabilità del custode.
Di nessun pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal convenuto. Sebbene la responsabilità per la manutenzione ordinaria di un marciapiede o di una pagina 3 di 6 strada privata destinata a servitù di pubblico passaggio spetti generalmente al CP_6 la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione possa essere concorrente tra il e il proprietario CP_6 della strada o del marciapiede, nel caso in cui quest'ultimo abbia un potere di intervento o di gestione del bene (Cass. civ., Sez. III, n. 17625/2018 e Cass. civ., n. 25029/2019).
Nel caso di specie, il ha conservato un potere di custodia e di intervento CP_1 sulla pavimentazione, ragion per cui è stato ritenuto legittimato passivo.
Tanto rilevato, avendo parte attrice specificamente allegato e poi univocamente provato, con la documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali rese dai testi escussi nel corso del presente giudizio, di aver riportato le lesioni personali per cui è causa;
inoltre, appare univocamente provata l'appartenenza del fondo al convenuto;
e ancora, ha parimenti documentato lo stato dei luoghi con specifico riferimento al difetto di manutenzione e la presenza della buca che ha di fatto procurato la caduta del ricorrente.
Nel corso del giudizio è emersa in modo inequivocabile la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni denunciate dalla parte attrice, in particolare la prova orale appare sufficiente a chiarire e confermare la dinamica del sinistro occorso così come descritta nel libello introduttivo del presente giudizio.
Il teste sentito all'udienza del 29.09.2021, della cui attendibilità non è Parte_3 possibile dubitare, ha confermato puntualmente le circostanze dedotte da parte attrice. Dall'esame complessivo della prova per testi così come concretamente realizzatasi all'interno del processo, emerge senza ombra di dubbio che le circostanze circa la dinamica e le circostanze del sinistro sono state sufficientemente provate.
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, non può non ritenersi che la parte attrice, attraverso la documentazione medica prodotta e le concordi e univoche dichiarazioni rese dal teste oculare escusso, ed in particolare del Sig. indifferente, Pt_3 abbia adeguatamente provato, com'era suo onere, le modalità del fatto storico lesivo e il nesso causale tra la res in custodia (la presenza di una buca non visibile) e il danno patito, con la conseguenza che dei danni subiti dall'attore deve rispondere la parte convenuta che nel presente giudizio non ha addotto prova alcuna al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante, nulla avendo dimostrato in ordine all'eventuale ricorrenza di fattori causali autonomi, a sé estranei, nella produzione del danno (cd. caso fortuito).
In punto di quantum debeatur, la CTU espletata conferma che l'evidenziata patologia sia eziologicamente ricollegabile all'evento. I risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del pagina 4 di 6 convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
In termini monetari, quanto dovuto all'attore per il risarcimento del danno che, per comodità espositiva, continuerà ad essere definito biologico, è la complessiva somma al valore attuale della moneta di Euro 62.733,00 di cui: € 40.808,00 a titolo di ristoro per il danno biologico permanente indicato dal CTU nella misura del 18%; € 4.600,00 per 40 gg. di ITT al 100%; ed € 3.450,00 per 60 giorni di ITP al 50%.
Applicata la percentuale sopra meglio specificata ex art. 1227 c.c. la somma dovuta all'attore deve essere indicata nella misura di € 21.819,90.
Si precisa che per la quantificazione del danno si è tenuto conto delle aggiornate tabelle del Tribunale di Milano, ormai punto di riferimento per la quantificazione in sede giudiziale.
Infine, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712), all'attore compete, oltre l'importo dovuto di € 21.819,90 come determinato all'attualità, anche il danno conseguente al ritardo nell'inadempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (maggio 2017) e, di anno in anno, rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della sentenza. Infine, sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Nulla viene riconosciuto a titolo di danno morale atteso che non è stato fornito alcun supportò probatorio per il riconoscimento del preteso ristoro. A fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469).
Il ha ritualmente chiamato in causa la propria compagnia Controparte_4
chiedendo di essere manlevato da ogni obbligo risarcitorio Controparte_3 nei confronti dell'attore.
pagina 5 di 6 La compagnia ha riconosciuto l'esistenza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, valida per i danni derivanti dalla proprietà e manutenzione delle parti comuni, senza che siano emersi motivi di esclusione della garanzia.
Ne consegue che deve essere condannata a tenere indenne il Controparte_3
convenuto di quanto dovuto all'attore, entro i limiti del massimale di CP_1 polizza e alle condizioni contrattuali vigenti alla data del sinistro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del , con CP_1 diritto di rivalsa nei confronti della compagnia assicuratrice ai sensi della manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3060/2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta la responsabilità del per il sinistro del Controparte_4
15.05.2017 ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella misura del 70%, e quella concorrente dell'attore nella misura del 30%, ex art. 1227 c.c.; Parte_1
2. Condanna il a pagare in favore dell'attore Controparte_4 Pt_1
la somma di € 21.819,90, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
[...]
ISTAT dalla data del sinistro (15.05.2017) fino alla pubblicazione della sentenza, e interessi legali dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo;
3. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del Convenuto;
4. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 dell'attore, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed esborsi documentati pari a € 545,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5. Condanna la a manlevare e tenere indenne il Controparte_3
da ogni importo dovuto all'attore nei limiti dei Controparte_4 massimali previsti dalla polizza;
Così deciso in Velletri, il 30.10.2025
Il Giudice
dott. Nadia Scugugia
pagina 6 di 6