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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/12/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 314/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
314/2024 R.G.C., all'udienza del 15/4/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA appresentata e difesa dagli avv.ti STIZZA PAOLO e COPPONI Parte_1
RI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Macerata, via Falcone, n. 8/F, come da procura allegata al ricorso;
OPPONENTE E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI
VALERIA ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale dell' , in CP_1
Macerata, via Dante, n. 8, come da procura generale alle liti per atto notaio Per_1
di Roma del 22-3-2024 rep. n. 37875 e racc. n. 7313;
OPPOSTO Oggetto: opposizioni avverso avvisi di addebito.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-3-2024 e ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione degli stessi, avverso: 1) l'avviso di addebito n. 363 2023 00011602 53 000 notificato a mezzo raccomandata in data 17.02.2024, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti alla Gestione Artigiani, relativi all'anno 2017, per un
1 importo totale di Euro 9.224,86, 2) dell'avviso di addebito n. 363 2023 00011603 54
000 notificato in pari data, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti alla Gestione Artigiani, relativi all'anno 2018, per un importo totale di Euro 10.717,67, aventi ex art. 30 D. L. 78/2010 valore di titolo esecutivo;
premesso che: - il 17.02.2024, gli era stato notificato, a mezzo raccomandata, l'avviso di addebito n. 363 2023 00011602 53 000 attraverso il quale l' gli era stato intimato il pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e CP_1
dovuti alla Gestione Artigiani relativi all'anno 2017, per un importo totale di €
9.224,86 (di cui € 5.448,90 a titolo di contributi, € 3.269,34 a titolo di sanzioni ed €
502,51 a titolo di interessi); in pari data gli era stato altresì notificato a mezzo raccomandata l'avviso di addebito n. 363 2023 00011603 54 000 attraverso il quale l' gli aveva intimato il pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e dovuti CP_1
alla Gestione Artigiani relativi all'anno 2018, per un importo totale di € 10.717,67 (di cui € 6.432,38 a titolo di contributi, € 3.859,42 a titolo di sanzioni ed € 421,76 a titolo di interessi); l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Ufficio
Controlli aveva notificato a mezzo pec alla società “ ” Parte_2
il 18.07.2022 e al legale rappresentante nonché socia ed ai soci Parte_2 Parte_1
e , a mezzo raccomandate, il 27-7-2022 l'avviso di accertamento
[...] Parte_3
l'avviso di accertamento n. TQ7022I00482/2020, per l'anno 2017 per:
IRPEF Euro 9.247,00
Add. Regionale Euro 399,00
Add. Comunale Euro 143,00
TOTALE IMPOSTE Euro 9.789,00
Sanzione per intero Euro 8.810,10
INTERESSI (fino al Euro 1.762,56
31.12.2022)
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 20.370,41;
Tale reddito, per effetto del disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 917/86, era stato
2 imputato per trasparenza ai soci:
nata a [...] il [...] con Parte_2 CodiceFiscale_1
quota di partecipazione pari al 34%; nato a [...] il 04.02. Parte_3
con quota di partecipazione pari al 33%; C.F._2 CodiceFiscale_3 Parte_1
, nato a [...] il [...] con quota di
[...] CodiceFiscale_4
partecipazione pari al 33%; l'Amministrazione Finanziaria aveva quindi notificato il
3-8-2022 altresì al socio , tramite raccomandata, l'avviso di Parte_1
accertamento N. TQ7012I00530/2020 relativo all'anno 2017, per Irpef, addizionali regionale e comunale e , per i seguenti importi: CP_1
IRPEF Euro 7.983,00
Add. Regionale Euro 380,00
Add. Comunale Euro 138,00
IRPEF Euro 7.983,00
TOTALE IMPOSTE Euro 8.501,00
Sanzione per intero Euro 7.650,90
INTERESSI (fino al Euro 1.530,65
31.12.2022)
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 17.691,30
Euro 5.449,00; CP_1
tale reddito, per effetto del disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 917/86, era stato imputato per trasparenza ai soci: nata a [...] il [...] - Parte_2
con quota di partecipazione pari al 34%; CodiceFiscale_1 Parte_3
, nato a [...] il 04.02. 1960 con quota di
[...] CodiceFiscale_3
partecipazione pari al 33%; nato a [...] il [...] - Parte_1
con quota di partecipazione pari al 33%; l'Amministrazione CodiceFiscale_4
Finanziaria il 3-8-2022 aveva quindi notificato altresì al socio , tramite Parte_1
raccomandata, l'avviso di accertamento TQ7012I00531/2020 relativo all'anno 2018, per Irpef, addizionali regionale e comunale e , per i seguenti importi per il 2018 CP_1
3 IRPEF Euro 9.392,00
Add. Regionale Euro 439,00
Add. Comunale Euro 158,00
TOTALE IMPOSTE Euro 9.989,,00
Sanzione per intero Euro 8.990,10
INTERESSI (fino al Euro 1.400,10
31.12.2022)
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 20.387,95
Euro 6.433,00 CP_1
proponeva opposizione per le seguenti ragioni: nullità degli avvisi di Parte_1
addebito in seguito ad accertamento dell'Agenzia dell'Entrate non definitivo CP_1
e soggetto ad impugnazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs.
n. 46/1999 e conseguente illegittimità degli avvisi di addebito notificati: a seguito degli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate di Macerata che avevano riscontrato ed imputato in capo a un “maggior reddito” in quanto socio della Parte_1
(cui era stato accertato un maggior reddito di impresa Parte_2
per gli anni 2017 e 2018), l' aveva richiesto a mezzo raccomandata, in data CP_1
17.02.2024, attraverso gli avvisi di addebito oggetto della presente impugnativa, i contributi sull'eccedenza riscontrata;
era però ormai pacifico in giurisprudenza che doveva ritenersi illegittimo l'avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall' al contribuente, qualora esso traesse le sue origini, come nel caso di specie, CP_1
soltanto da un precedente accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate, il quale risultasse oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale; infatti, stante l'indubbia autonomia dei due contenziosi, fiscale e previdenziale, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate rappresentava solo una circostanza pregiudiziale, diversamente dall'esito della verifica fiscale che rappresentava il presupposto in forza del quale il convenuto poteva rideterminare i contributi dovuti;
tuttavia, la definizione fiscale della lite tra il contribuente e l'
[...]
[... non rendeva definitivo l'accertamento e pertanto l' non poteva CP_2 CP_1
limitarsi a dedurre l'intervenuta definitività dell'avviso di accertamento in sede giudiziale, in quanto ha l'onere di dare prova della propria pretesa contributiva (v.
Tribunale di Siracusa, sez. lav. 23/09/2021; Tribunale Ferrara, sez. lav., 14/11/2019, n.
170; Tribunale Arezzo, sez. lav., 16/05/2014, n. 203; Tribunale Milano, sez. lav.,
24/06/2013, n. 5304); in pendenza di impugnazione della pretesa avanti al giudice tributario, scattava per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24 co. CP_1
3, D. Lgs. n. 46/1999, la quale, se eseguita, doveva considerarsi illegittima e quindi essere annullata;
in merito, la Corte di Cassazione aveva affermato il principio secondo cui l'impugnazione dinanzi alle Commissioni Tributarie di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, che oltre alla pretesa tributaria recasse anche la rideterminazione dei contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato determinava il divieto di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso di addebito esecutivo da parte dell' previdenziale;
alla luce del chiaro orientamento della CP_3
Suprema Corte, ripreso anche dalla giurisprudenza di merito, doveva ritenersi che tutti gli avvisi di addebito emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale che fosse stato opposto dinanzi al giudice tributario e in pendenza della lite fiscale erano illegittimi: in base a tali decisioni, l' non poteva (in passato) iscrivere a ruolo (ora) CP_1
notificare avviso di addebito, poiché la formazione e l'emissione dell'avviso di addebito, corrispondenti alla precedente “iscrizione a ruolo”, era illegittima per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, così come previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; quindi violava l'art. 24 comma 3 del D.
L.gs. n. 46/99 l'avviso di addebito conseguente ad un accertamento reddituale, qualora fosse stato notificato dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria, in quanto l CP_1
avrebbe dovuto provare il presupposto del credito, cioè il conseguimento da parte del commerciante di un maggior reddito;
secondo le citate pronunce, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, in pendenza di impugnazione della pretesa dinanzi al giudice tributario, scattava per l la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui CP_1
all'art. 24 comma 3, d.lgs. n. 46/1999; inoltre, in merito al ricorso in opposizione
5 avverso l'avviso di addebito notificato dall' all'odierno opponente per il CP_1
pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012 (R.G. n. 202/2023) si era già pronunciato il Tribunale di Macerata - Sezione Lavoro con la sentenza n. 207/2023 pubblicata il 25.09.2023, di accoglimento del ricorso, sia per un principio di economicità volto ad evitare la moltiplicazione dei giudizi sia per un principio di logica, volto al rispetto del dictum giudiziale, sia infine per un principio di buona amministrazione, volendosi evitare la notifica di atti inutili nei confronti dei soggetti che si fossero difesi in giudizio sulle premesse e sul merito delle pretese;
pertanto, all' doveva ritenersi preclusa l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnativa CP_1
innanzi alla Commissione Tributaria in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituissero prova dell'omissione contributiva.
Ribadendo le contestazioni già esplicitate avverso i summenzionati avvisi di addebito poiché privi di fondamento, considerato che, in pendenza dell'impugnativa degli relativi avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria, all non era CP_1
consentito procedere all'iscrizione a ruolo in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituissero prova dell'omissione contributiva, lo chiedeva la sospensione dell'esecutorietà Parte_1
degli stessi, per evitare un grave ed ingiusto pregiudizio a carico del medesimo;
in difetto, infatti, attesa l'esecutorietà ex art. 30, co. 1°, D.L. n. 78/2010, conv. con mod. in L. n. 122/2010, degli avvisi di addebito, si sarebbe consentita l'azione coattiva di recupero, per cui il ricorrente sarebbe stato costretto a pagare delle somme non dovute;
concludeva quindi chiedendo:
“… 1. in via preliminare, nell'ipotesi in cui non siano stati sospesi inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà degli impugnati avvisi di addebito n. 363 2023
00011602 53 000 e n. 363 2023 00011603 54 000 onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
“2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace gli opposti avvisi di addebito n. 363 2023 00011602 53
6 000 e n. 363 2023 00011603 54 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 3, d.lgs. n. 46/1999;
“3. condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
“4. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”.
Si costituiva ritualmente l' come sopra rappresentato, il quale esponeva: con CP_1
ricorso iscritto a ruolo il 19/03/2024, aveva proposto opposizione agli Parte_1
avvisi di addebito n. 363-2023-00011602-53000 e n. 363-2023-00011603-54000, entrambi notificati il 17/02/2024 ed intimanti il pagamento delle rispettive somme di €
9.5224,86 e di € 10.717,67 (compresi oneri di notifica e compensi di riscossione), a titolo di contributi dovuti alla Gestione Artigiani relativi agli anni 2017 e 2018;
l'opponente aveva chiesto dichiararsi l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti per violazione dell'art. 24, co. 3 D. Lgs. n. 46/99, e, nel merito, accertarsi l'insussistenza del debito contributivo, con vittoria delle spese di lite;
il ricorrente era iscritto presso la Gestione Artigiani dal 21/02/2011 per un'azienda all'attualità attiva;
entrambi gli avvisi di addebito opposti (n. 363-2023-
0001160253000 e n. 363-2023-0001160354000) traevano origine da due diversi
Accertamenti Unificati dell'Agenzia delle Entrate, che, all'esito dei controlli effettuati, aveva rilevato in capo al ricorrente redditi maggiori di quelli dichiarati, notificando all'interessato la contestazione della maggiore base imponibile determinata e di conseguenza la maggiore imposta dovuta;
il maggior reddito accertato rilevava anche ai fini previdenziali, tanto che l'Amministrazione finanziaria trasmetteva all CP_1
apposita segnalazione per il calcolo dei contributi dovuti sui redditi eccedenti il minimale;
l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti sui maggiori redditi accertati dall'Agenzia delle Entrate era avvenuta per mancata comunicazione, da parte della stessa, della pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto l'accertamento fiscale da cui era scaturita ex lege la pretesa contributiva de qua, in relazione ai maggiori redditi rilevati in capo all'opponente per gli anni d'imposta 2017 e 2018.
7 Ciò premesso, considerato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia,
l' dichiarava di aderire all'eccezione di violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. CP_1
46/99, che, pacificamente, conduceva alla mera declaratoria d'illegittimità ed inefficacia dell'emissione degli avvisi di addebito in questione, senza implicare né poter implicare alcun accertamento nel merito delle relative pretese contributive, che restavano del tutto impregiudicate sino all'esito definitivo della lite tributaria avanti alla competente Commissione Tributaria di secondo grado, potendo il Tribunale adito eventualmente soltanto dichiarare l'illegittimità dell'emissione degli avvisi di addebito opposti, con conseguente inefficacia dei medesimi, senza entrare nel merito delle pretese contributive e della loro fondatezza, o meno;
l' concludeva pertanto CP_1
chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, previa conferma della sospensione dell'esecuzione degli avvisi di addebito opposti, disposta in via provvisoria ed inaudita altera parte il 25-3-2024, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Le opposizioni proposte sono risultate fondate quanto alle doglianze cui ha aderito anche l' e vanno conseguentemente accolte. CP_1
Infatti, “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d. lgs. n.
46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non
8 è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità
a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass. civ., Sez. Lav. n. 09/04/2014 n. 8379)
(e conformi: Cass. civ. Sez. Lav. 17/06/2016, n. 12333; 27/01/2015, n. 1483;
01/03/2016, n. 4032).
Infatti si ritiene che violi l'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99, l'avviso di addebito conseguente ad un accertamento reddituale, qualora sia stato notificato dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria, in quanto quest'ultima impugnazione costituisce un impedimento legale alla iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, cosicché detta iscrizione, ormai eseguita, deve ritenersi illegittima ed essere annullata, a prescindere dall'eventuale esito del giudizio tributario.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza dei principi, più volte ribaditi dalla Corte di legittimità in materia, secondo cui “… Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2019).
…” (Cass. Sez. Lav. n. 17320 del 16-6-2023) e “L'azione proposta contro l'iscrizione
a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva
9 richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.”
(Cass. Sez. Lav. n. 1558 del 23-1-2020), nonché 09/04/2014, n. 8379 della Cassazione civ., sez. lav: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non
è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità
a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass. civ. Sez. Lav. sentenza 09/04/2014,
n. 8379; conformi Cass. civ. Sez. Lav., 17/06/2016, n. 12333; Cass. civ. Sez. Lav.,
27.01.2015, n. 1483; Cass. civ. Sez. Lav., 01/03/2016, n. 4032), nella presente fattispecie non si può non tener conto delle conclusioni rassegnate dal convenuto CP_1
in sede sia di comparsa di costituzione: “… dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”, sia di discussione orale della causa all'esito dell'odierna udienza: “L'avv. Salvati si riporta alla memoria, aderisce alle eccezioni di illegittimità e inefficacia, insiste per la compensazione almeno parziale delle spese di lite evidenziando che l' aderendo CP_1
alla pretesa avversaria, ha avuto una condotta collaborativa e deflattiva” (si veda il verbale dell'odierna udienza), dimostrando in tal modo di non avere alcun interesse ad una decisione sul merito della controversia, d'altro canto non manifestato neppure dall'opponente.
Peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che una decisione diversa dalla mera declaratoria di inefficacia degli avvisi di addebito opposti o comunque ulteriore ad essa da parte di questo giudicante violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto
10 e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., comunque l' previdenziale non ha CP_1
allegato circostanze di fatto né prodotto documenti né formulato prove orali o infine richiesto prove di altra natura a sostegno della fondatezza della propria pretesa creditoria, essendosi il medesimo limitato a produrre i due avvisi di addebito emessi il
9-12-2023.
Alla soccombenza si ritiene congruo far seguire la condanna del convenuto al pagamento di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, e la compensazione tra le parti della residua metà, alla luce della giurisprudenza in materia, in parte contrastante.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti dell' , come sopra rappresentato, con ricorso Parte_1 CP_1
depositato il 18/03/2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) annulla gli avvisi di addebiti opposti;
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite in favore CP_1
dell'opponente, metà liquidata in € 1.863,33, oltre al rimborso delle spese vive, liquidate in € 237,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti le residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 15-4-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
314/2024 R.G.C., all'udienza del 15/4/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA appresentata e difesa dagli avv.ti STIZZA PAOLO e COPPONI Parte_1
RI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Macerata, via Falcone, n. 8/F, come da procura allegata al ricorso;
OPPONENTE E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI
VALERIA ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale dell' , in CP_1
Macerata, via Dante, n. 8, come da procura generale alle liti per atto notaio Per_1
di Roma del 22-3-2024 rep. n. 37875 e racc. n. 7313;
OPPOSTO Oggetto: opposizioni avverso avvisi di addebito.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-3-2024 e ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione degli stessi, avverso: 1) l'avviso di addebito n. 363 2023 00011602 53 000 notificato a mezzo raccomandata in data 17.02.2024, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti alla Gestione Artigiani, relativi all'anno 2017, per un
1 importo totale di Euro 9.224,86, 2) dell'avviso di addebito n. 363 2023 00011603 54
000 notificato in pari data, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti alla Gestione Artigiani, relativi all'anno 2018, per un importo totale di Euro 10.717,67, aventi ex art. 30 D. L. 78/2010 valore di titolo esecutivo;
premesso che: - il 17.02.2024, gli era stato notificato, a mezzo raccomandata, l'avviso di addebito n. 363 2023 00011602 53 000 attraverso il quale l' gli era stato intimato il pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e CP_1
dovuti alla Gestione Artigiani relativi all'anno 2017, per un importo totale di €
9.224,86 (di cui € 5.448,90 a titolo di contributi, € 3.269,34 a titolo di sanzioni ed €
502,51 a titolo di interessi); in pari data gli era stato altresì notificato a mezzo raccomandata l'avviso di addebito n. 363 2023 00011603 54 000 attraverso il quale l' gli aveva intimato il pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e dovuti CP_1
alla Gestione Artigiani relativi all'anno 2018, per un importo totale di € 10.717,67 (di cui € 6.432,38 a titolo di contributi, € 3.859,42 a titolo di sanzioni ed € 421,76 a titolo di interessi); l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Ufficio
Controlli aveva notificato a mezzo pec alla società “ ” Parte_2
il 18.07.2022 e al legale rappresentante nonché socia ed ai soci Parte_2 Parte_1
e , a mezzo raccomandate, il 27-7-2022 l'avviso di accertamento
[...] Parte_3
l'avviso di accertamento n. TQ7022I00482/2020, per l'anno 2017 per:
IRPEF Euro 9.247,00
Add. Regionale Euro 399,00
Add. Comunale Euro 143,00
TOTALE IMPOSTE Euro 9.789,00
Sanzione per intero Euro 8.810,10
INTERESSI (fino al Euro 1.762,56
31.12.2022)
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 20.370,41;
Tale reddito, per effetto del disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 917/86, era stato
2 imputato per trasparenza ai soci:
nata a [...] il [...] con Parte_2 CodiceFiscale_1
quota di partecipazione pari al 34%; nato a [...] il 04.02. Parte_3
con quota di partecipazione pari al 33%; C.F._2 CodiceFiscale_3 Parte_1
, nato a [...] il [...] con quota di
[...] CodiceFiscale_4
partecipazione pari al 33%; l'Amministrazione Finanziaria aveva quindi notificato il
3-8-2022 altresì al socio , tramite raccomandata, l'avviso di Parte_1
accertamento N. TQ7012I00530/2020 relativo all'anno 2017, per Irpef, addizionali regionale e comunale e , per i seguenti importi: CP_1
IRPEF Euro 7.983,00
Add. Regionale Euro 380,00
Add. Comunale Euro 138,00
IRPEF Euro 7.983,00
TOTALE IMPOSTE Euro 8.501,00
Sanzione per intero Euro 7.650,90
INTERESSI (fino al Euro 1.530,65
31.12.2022)
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 17.691,30
Euro 5.449,00; CP_1
tale reddito, per effetto del disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 917/86, era stato imputato per trasparenza ai soci: nata a [...] il [...] - Parte_2
con quota di partecipazione pari al 34%; CodiceFiscale_1 Parte_3
, nato a [...] il 04.02. 1960 con quota di
[...] CodiceFiscale_3
partecipazione pari al 33%; nato a [...] il [...] - Parte_1
con quota di partecipazione pari al 33%; l'Amministrazione CodiceFiscale_4
Finanziaria il 3-8-2022 aveva quindi notificato altresì al socio , tramite Parte_1
raccomandata, l'avviso di accertamento TQ7012I00531/2020 relativo all'anno 2018, per Irpef, addizionali regionale e comunale e , per i seguenti importi per il 2018 CP_1
3 IRPEF Euro 9.392,00
Add. Regionale Euro 439,00
Add. Comunale Euro 158,00
TOTALE IMPOSTE Euro 9.989,,00
Sanzione per intero Euro 8.990,10
INTERESSI (fino al Euro 1.400,10
31.12.2022)
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 20.387,95
Euro 6.433,00 CP_1
proponeva opposizione per le seguenti ragioni: nullità degli avvisi di Parte_1
addebito in seguito ad accertamento dell'Agenzia dell'Entrate non definitivo CP_1
e soggetto ad impugnazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs.
n. 46/1999 e conseguente illegittimità degli avvisi di addebito notificati: a seguito degli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate di Macerata che avevano riscontrato ed imputato in capo a un “maggior reddito” in quanto socio della Parte_1
(cui era stato accertato un maggior reddito di impresa Parte_2
per gli anni 2017 e 2018), l' aveva richiesto a mezzo raccomandata, in data CP_1
17.02.2024, attraverso gli avvisi di addebito oggetto della presente impugnativa, i contributi sull'eccedenza riscontrata;
era però ormai pacifico in giurisprudenza che doveva ritenersi illegittimo l'avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall' al contribuente, qualora esso traesse le sue origini, come nel caso di specie, CP_1
soltanto da un precedente accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate, il quale risultasse oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale; infatti, stante l'indubbia autonomia dei due contenziosi, fiscale e previdenziale, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate rappresentava solo una circostanza pregiudiziale, diversamente dall'esito della verifica fiscale che rappresentava il presupposto in forza del quale il convenuto poteva rideterminare i contributi dovuti;
tuttavia, la definizione fiscale della lite tra il contribuente e l'
[...]
[... non rendeva definitivo l'accertamento e pertanto l' non poteva CP_2 CP_1
limitarsi a dedurre l'intervenuta definitività dell'avviso di accertamento in sede giudiziale, in quanto ha l'onere di dare prova della propria pretesa contributiva (v.
Tribunale di Siracusa, sez. lav. 23/09/2021; Tribunale Ferrara, sez. lav., 14/11/2019, n.
170; Tribunale Arezzo, sez. lav., 16/05/2014, n. 203; Tribunale Milano, sez. lav.,
24/06/2013, n. 5304); in pendenza di impugnazione della pretesa avanti al giudice tributario, scattava per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24 co. CP_1
3, D. Lgs. n. 46/1999, la quale, se eseguita, doveva considerarsi illegittima e quindi essere annullata;
in merito, la Corte di Cassazione aveva affermato il principio secondo cui l'impugnazione dinanzi alle Commissioni Tributarie di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, che oltre alla pretesa tributaria recasse anche la rideterminazione dei contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato determinava il divieto di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso di addebito esecutivo da parte dell' previdenziale;
alla luce del chiaro orientamento della CP_3
Suprema Corte, ripreso anche dalla giurisprudenza di merito, doveva ritenersi che tutti gli avvisi di addebito emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale che fosse stato opposto dinanzi al giudice tributario e in pendenza della lite fiscale erano illegittimi: in base a tali decisioni, l' non poteva (in passato) iscrivere a ruolo (ora) CP_1
notificare avviso di addebito, poiché la formazione e l'emissione dell'avviso di addebito, corrispondenti alla precedente “iscrizione a ruolo”, era illegittima per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, così come previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; quindi violava l'art. 24 comma 3 del D.
L.gs. n. 46/99 l'avviso di addebito conseguente ad un accertamento reddituale, qualora fosse stato notificato dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria, in quanto l CP_1
avrebbe dovuto provare il presupposto del credito, cioè il conseguimento da parte del commerciante di un maggior reddito;
secondo le citate pronunce, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, in pendenza di impugnazione della pretesa dinanzi al giudice tributario, scattava per l la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui CP_1
all'art. 24 comma 3, d.lgs. n. 46/1999; inoltre, in merito al ricorso in opposizione
5 avverso l'avviso di addebito notificato dall' all'odierno opponente per il CP_1
pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012 (R.G. n. 202/2023) si era già pronunciato il Tribunale di Macerata - Sezione Lavoro con la sentenza n. 207/2023 pubblicata il 25.09.2023, di accoglimento del ricorso, sia per un principio di economicità volto ad evitare la moltiplicazione dei giudizi sia per un principio di logica, volto al rispetto del dictum giudiziale, sia infine per un principio di buona amministrazione, volendosi evitare la notifica di atti inutili nei confronti dei soggetti che si fossero difesi in giudizio sulle premesse e sul merito delle pretese;
pertanto, all' doveva ritenersi preclusa l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnativa CP_1
innanzi alla Commissione Tributaria in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituissero prova dell'omissione contributiva.
Ribadendo le contestazioni già esplicitate avverso i summenzionati avvisi di addebito poiché privi di fondamento, considerato che, in pendenza dell'impugnativa degli relativi avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria, all non era CP_1
consentito procedere all'iscrizione a ruolo in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituissero prova dell'omissione contributiva, lo chiedeva la sospensione dell'esecutorietà Parte_1
degli stessi, per evitare un grave ed ingiusto pregiudizio a carico del medesimo;
in difetto, infatti, attesa l'esecutorietà ex art. 30, co. 1°, D.L. n. 78/2010, conv. con mod. in L. n. 122/2010, degli avvisi di addebito, si sarebbe consentita l'azione coattiva di recupero, per cui il ricorrente sarebbe stato costretto a pagare delle somme non dovute;
concludeva quindi chiedendo:
“… 1. in via preliminare, nell'ipotesi in cui non siano stati sospesi inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà degli impugnati avvisi di addebito n. 363 2023
00011602 53 000 e n. 363 2023 00011603 54 000 onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
“2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace gli opposti avvisi di addebito n. 363 2023 00011602 53
6 000 e n. 363 2023 00011603 54 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 3, d.lgs. n. 46/1999;
“3. condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
“4. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”.
Si costituiva ritualmente l' come sopra rappresentato, il quale esponeva: con CP_1
ricorso iscritto a ruolo il 19/03/2024, aveva proposto opposizione agli Parte_1
avvisi di addebito n. 363-2023-00011602-53000 e n. 363-2023-00011603-54000, entrambi notificati il 17/02/2024 ed intimanti il pagamento delle rispettive somme di €
9.5224,86 e di € 10.717,67 (compresi oneri di notifica e compensi di riscossione), a titolo di contributi dovuti alla Gestione Artigiani relativi agli anni 2017 e 2018;
l'opponente aveva chiesto dichiararsi l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti per violazione dell'art. 24, co. 3 D. Lgs. n. 46/99, e, nel merito, accertarsi l'insussistenza del debito contributivo, con vittoria delle spese di lite;
il ricorrente era iscritto presso la Gestione Artigiani dal 21/02/2011 per un'azienda all'attualità attiva;
entrambi gli avvisi di addebito opposti (n. 363-2023-
0001160253000 e n. 363-2023-0001160354000) traevano origine da due diversi
Accertamenti Unificati dell'Agenzia delle Entrate, che, all'esito dei controlli effettuati, aveva rilevato in capo al ricorrente redditi maggiori di quelli dichiarati, notificando all'interessato la contestazione della maggiore base imponibile determinata e di conseguenza la maggiore imposta dovuta;
il maggior reddito accertato rilevava anche ai fini previdenziali, tanto che l'Amministrazione finanziaria trasmetteva all CP_1
apposita segnalazione per il calcolo dei contributi dovuti sui redditi eccedenti il minimale;
l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti sui maggiori redditi accertati dall'Agenzia delle Entrate era avvenuta per mancata comunicazione, da parte della stessa, della pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto l'accertamento fiscale da cui era scaturita ex lege la pretesa contributiva de qua, in relazione ai maggiori redditi rilevati in capo all'opponente per gli anni d'imposta 2017 e 2018.
7 Ciò premesso, considerato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia,
l' dichiarava di aderire all'eccezione di violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. CP_1
46/99, che, pacificamente, conduceva alla mera declaratoria d'illegittimità ed inefficacia dell'emissione degli avvisi di addebito in questione, senza implicare né poter implicare alcun accertamento nel merito delle relative pretese contributive, che restavano del tutto impregiudicate sino all'esito definitivo della lite tributaria avanti alla competente Commissione Tributaria di secondo grado, potendo il Tribunale adito eventualmente soltanto dichiarare l'illegittimità dell'emissione degli avvisi di addebito opposti, con conseguente inefficacia dei medesimi, senza entrare nel merito delle pretese contributive e della loro fondatezza, o meno;
l' concludeva pertanto CP_1
chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, previa conferma della sospensione dell'esecuzione degli avvisi di addebito opposti, disposta in via provvisoria ed inaudita altera parte il 25-3-2024, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Le opposizioni proposte sono risultate fondate quanto alle doglianze cui ha aderito anche l' e vanno conseguentemente accolte. CP_1
Infatti, “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d. lgs. n.
46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non
8 è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità
a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass. civ., Sez. Lav. n. 09/04/2014 n. 8379)
(e conformi: Cass. civ. Sez. Lav. 17/06/2016, n. 12333; 27/01/2015, n. 1483;
01/03/2016, n. 4032).
Infatti si ritiene che violi l'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99, l'avviso di addebito conseguente ad un accertamento reddituale, qualora sia stato notificato dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria, in quanto quest'ultima impugnazione costituisce un impedimento legale alla iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, cosicché detta iscrizione, ormai eseguita, deve ritenersi illegittima ed essere annullata, a prescindere dall'eventuale esito del giudizio tributario.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza dei principi, più volte ribaditi dalla Corte di legittimità in materia, secondo cui “… Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2019).
…” (Cass. Sez. Lav. n. 17320 del 16-6-2023) e “L'azione proposta contro l'iscrizione
a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva
9 richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.”
(Cass. Sez. Lav. n. 1558 del 23-1-2020), nonché 09/04/2014, n. 8379 della Cassazione civ., sez. lav: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non
è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità
a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass. civ. Sez. Lav. sentenza 09/04/2014,
n. 8379; conformi Cass. civ. Sez. Lav., 17/06/2016, n. 12333; Cass. civ. Sez. Lav.,
27.01.2015, n. 1483; Cass. civ. Sez. Lav., 01/03/2016, n. 4032), nella presente fattispecie non si può non tener conto delle conclusioni rassegnate dal convenuto CP_1
in sede sia di comparsa di costituzione: “… dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”, sia di discussione orale della causa all'esito dell'odierna udienza: “L'avv. Salvati si riporta alla memoria, aderisce alle eccezioni di illegittimità e inefficacia, insiste per la compensazione almeno parziale delle spese di lite evidenziando che l' aderendo CP_1
alla pretesa avversaria, ha avuto una condotta collaborativa e deflattiva” (si veda il verbale dell'odierna udienza), dimostrando in tal modo di non avere alcun interesse ad una decisione sul merito della controversia, d'altro canto non manifestato neppure dall'opponente.
Peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che una decisione diversa dalla mera declaratoria di inefficacia degli avvisi di addebito opposti o comunque ulteriore ad essa da parte di questo giudicante violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto
10 e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., comunque l' previdenziale non ha CP_1
allegato circostanze di fatto né prodotto documenti né formulato prove orali o infine richiesto prove di altra natura a sostegno della fondatezza della propria pretesa creditoria, essendosi il medesimo limitato a produrre i due avvisi di addebito emessi il
9-12-2023.
Alla soccombenza si ritiene congruo far seguire la condanna del convenuto al pagamento di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, e la compensazione tra le parti della residua metà, alla luce della giurisprudenza in materia, in parte contrastante.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti dell' , come sopra rappresentato, con ricorso Parte_1 CP_1
depositato il 18/03/2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) annulla gli avvisi di addebiti opposti;
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite in favore CP_1
dell'opponente, metà liquidata in € 1.863,33, oltre al rimborso delle spese vive, liquidate in € 237,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti le residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 15-4-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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