Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 3
In virtù dell'art. 31, comma trentaseiesimo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (che ha aggiunto un terzo comma all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689) - applicabile, quale "ius superveniens", ai giudizi in corso - non è applicabile alcuna sanzione civile nei confronti del sindaco di un comune per omesso tempestivo versamento di contributi previdenziali in ordine a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera, successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato ed esaurite alla data del 31 dicembre 1997.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non può prescindersi dalla volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), e, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto.
Il vizio di notificazione importante nullità sanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 156 cod. proc. civ. si ha quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione medesima; per contro, il vizio di notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare. (Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta, in violazione dell'art. 145 cod. proc. civ., invece che al Comune in persona del Sindaco, all'Ufficio Ragioneria del Comune medesimo, ma la parte ingiunta aveva proposto tempestiva opposizione difendendosi nel merito; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha ravvisato gli estremi della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgi Lesti, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21111/98 (in causa n. 34416/96 r.g.), depositata il 30.11.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Uditi gli avv. Lesti e Coretti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma in data 9.11.94 l'INPS chiedeva decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Roma per il pagamento della somma di L. 10.297.977, a titolo di premi e contributi assicurativi dovuti per il rapporto di lavoro di alcuni medici per il periodo: 1^.5.64-31.12.72, oltre interessi e sanzioni, per complessive L. 58.658.073.
Concesso il decreto, proponeva opposizione il Comune il quale, per quanto qui interessa, eccepiva la nullità della notifica e dello stesso provvedimento monitorio, non essendo stato emesso nei confronti del Sindaco ma nei confronti dell'Ufficio della ragioneria generale. Nel merito, l'opponente deduceva che tra l'Amministrazione e i sanitari indicati nel decreto si era instaurato un rapporto a carattere libero-professionale non assoggettabile alla richiesta contribuzione.
Rigettata l'opposizione dal Pretore con sentenza del 13.6.96, il Comune proponeva appello ribadendo l'eccepita nullità e l'erroneità della qualificazione come lavoro subordinato del rapporto intrattenuto dai medici.
Il Tribunale con sentenza del 3.6.98 rigettava l'appello, rilevando che effettivamente il decreto risultava notificato alla Ragioneria comunale centrale e che, non essendo rispettate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia, sussisteva, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la rilevata nullità della notificazione. Il giudice, tuttavia, riteneva di non procedere alla sua dichiarazione ai sensi dell'art. 156, c. 3, c.p.c., dato che l'atto aveva raggiunto il suo scopo e che la notifica, pur viziata, aveva consentito al Comune di proporre l'opposizione e di difendersi. Nel merito, il giudice riteneva che i professionisti interessati erano stati inseriti in una organizzazione di servizi con assoggettamento al potere disciplinare del Comune, con osservanza di un orario di lavoro ed obbligo di firma di un foglio di presenza, con retribuzione fissa mensile ed obbligo di giustificazione delle assenze. Si trattava, pertanto, di un rapporto di diritto privato instaurato con il Comune, cui dovevano essere ricollegati gli obblighi assicurativi e contributivi di cui agli artt. 2115 c.c. e 12 della l. 30.4.69 n. 153. Avverso questa sentenza propone ricorso il Comune di Roma, cui resiste l'INPS con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il Comune deduce violazione dell'art. 160 c.p.c., sostenendo che, di fronte alla comprovata inosservanza delle disposizioni circa la persona destinata a ricevere la copia del decreto, il giudice ha erroneamente fatto ricorso alla sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., senza considerare che questa norma è riferibile solamente alla mancanza dei requisiti formali dell'atto. Non poteva, inoltre, ritenersi che l'atto avesse raggiunto il suo scopo, dato che non erano state applicate le modalità di notifica previste dall'art. 144 c.p.c. Con il secondo motivo è denunziata violazione degli artt. 2126 e 2129 c.c. Il giudice di merito non ha considerato che l'Amministrazione comunale, se avesse voluto instaurare un rapporto di lavoro subordinato, avrebbe dato luogo ad un rapporto di pubblico impiego, mentre invece aveva ritenuto opportuno ricorrere ad un rapporto libero-professionale, ritenendolo più idoneo ai suoi scopi. In ogni caso, il giudice non avrebbe potuto procedere a valutazione diretta del rapporto di lavoro in atto, ma avrebbe dovuto, eventualmente, disapplicare gli atti amministrativi che ne fissavano la natura, senza procedere direttamente alla loro qualificazione. I due motivi sono infondati.
Con riferimento al primo motivo deve rilevarsi che il decreto ingiuntivo de quo fu emesso nei confronti del Comune di Roma- Ragioneria generale e fu notificato all'Ufficio della detta Ragioneria, invece che al Comune in persona del Sindaco. Il giudice di merito ha rilevato che detta notificazione, rientrando - in difetto dell'indicazione della persona del Sindaco quale destinatario - nella previsione dell'art. 160 c.p.c., dovrebbe essere sanzionata con la sanzione della nullità. Tale nullità, però, non può essere dichiarata ai sensi dell'art. 156, c. 3, c.p.c., in quanto la notifica stessa ha raggiunto il suo scopo ed ha consentito alla parte ingiunta di proporre l'opposizione e di difendersi nel merito. Parte ricorrente contesta non la riconducibilità della fattispecie all'art. 160, ma il riferimento all'art. 156, il quale sarebbe applicabile solo nel caso di "inosservanza di forme". Al riguardo deve rilevarsi che questa Corte ha affermato che "il vizio di notificazione importante nullità sanabile ai sensi del combinato disposto degli art. 160 e 156 cod. proc. civ. si ha quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della persona medesima;
per contro, il vizio di notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare" (Cass. 21.12.99 n. 14393 e 25.5.95 n. 5788). Dato che è pacifico che nella specie la notifica avvenne in un ufficio comunale, con consegna a pubblico dipendente in servizio presso lo stesso, ai fini della applicazione dell'art. 156, c. 3, a nulla rileva che non fossero state seguite le modalità di notificazione previste dall'art. 145 c.p.c., atteso che lo scopo della norma è quello di far salvo l'effetto comunque perseguito dall'atto, al di fuori dello stretto formalismo richiesto per il suo compimento. Essendosi il creditore ingiunto ritualmente costituito ed avendo, pertanto, la notificazione raggiunto il suo scopo, consegue l'esattezza del principio enunziato dal giudice di merito ed il rigetto del motivo.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per aver affermato la natura del rapporto di lavoro dei medici scolastici sulla base delle modalità di espletamento del rapporto, senza considerare la volontà delle parti al momento della instaurazione del rapporto, come risultante dall'esigenza che il Comune aveva voluto soddisfare;
in particolare, deducendosi che tale linea difensiva sarebbe stata ignorata dal secondo giudice, quantunque ritualmente dedotta.
Rileva il Collegio che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, effettivamente non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti. Il principio secondo cui ai fini della distinzione è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione del contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto, quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale.
Il nomen iuris utilizzato, tuttavia, non ha rilievo assorbente, poiché nell'interpretazione della volontà delle parti, deve tenersi anche conto del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, c. 2, c.c.), e, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto (si vedano tra le tante le sentenze 5.3.2001 n. 3200, 10.8.99 n. 8574, 20. 6. 97 n. 5520 e 3.4.90 n. 2680). Se questa è la corretta impostazione da assegnare alla questione agitata nel ricorso, nel caso specifico deve rilevarsi che nessuna specifica deduzione risulta effettuata dal ricorrente circa i termini dell'accordo che sarebbe intercorso tra. le parti e le modalità di svolgimento del rapporto negozialmente concordate tra le parti. Dato che dal tenore della sentenza di appello tale deduzione non risulta effettuata neppure nei precedenti gradi di giudizio, deve ritenersi che correttamente il giudice di merito sia pervenuto alla qualificazione del rapporto sulla base della valutazione fattuale del suo svolgimento atteso che in concreto non risultava fornito ogni ulteriore elemento di valutazione del dato negoziale. Analoga valutazione deve essere effettuata a proposito del secondo aspetto dedotto con il secondo motivo, e cioè che, qualificando il rapporto come subordinato, il giudice sarebbe andato oltre i limiti a lui concessi, mentre avrebbe dovuto limitarsi solo a disapplicare l'atto amministrativo che fissava la natura libero- professionale del rapporto. Tale tesi è, infatti, proposta solo in termini generali, senza alcun concreto riferimento agli specifici provvedimenti che il Comune aveva adottato nella fattispecie. Non risulta, del resto, effettuata in ricorso (nè dalla sentenza impugnata risulta che sia stato fatto nella fase di merito) alcuna deduzione al riguardo.
Di fronte a queste oggettive carenze della difesa della parte ricorrente, è da ritenere che correttamente il giudice di merito abbia proceduto alla valutazione del rapporto nella sua materialità, affermando, in base alla valutazione del dato fattuale, l'esistenza dell'obbligo contributivo dell'ente pubblico ritenuto datore di lavoro subordinato.
Non essendo censurata la congruità e la logicità della motivazione dell'accertamento di fatto, deve essere rigettato anche il secondo motivo.
Avendo il Comune di Roma contestato in toto il debito contributivo ascrittogli dall'INPS con l'impugnato decreto ingiuntivo e avendo, quindi, contestato anche le sanzioni civili ivi irrogate, deve, ad avviso del Collegio, farsi applicazione dell'art. 4 della legge 24.11.81 n. 689, che, al c. 2, nel testo introdotto dall'art. 31, c. 36, della l. 23.12.98 n. 448, dispone che "i comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio- assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997". La disposizione riguarda la presente causa non per la estinzione di un illecito amministrativo o di una sanzione amministrativa, che non sono in discussione, ma per la eliminazione dell'obbligo di versare somme aggiuntive (le c.d. sanzioni civili) per l'omesso tempestivo versamento di contributi previdenziali. Atteso che i rapporti oggetto di contestazione erano stati posti in essere nella forma del contratto d'opera dal Comune di Roma e successivamente sono stati riconosciuti come rapporti di lavoro subordinato e che gli stessi erano pacificamente esauriti alla data del 31 dicembre 1997, deve ritenersi che il Comune di Roma non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili, delle quali anche è stato intimato il pagamento con l'opposto decreto.
In conclusione, la Corte, provvedendo sul ricorso, deve cassare l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, deve revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Comune a pagare le somme ivi richieste, escludendo, ai sensi dell'art. 4 della l. 689/81, quanto dallo stesso dovuto a titolo di sanzioni civili. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, decidendo sul ricorso proposto dal Comune di Roma, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ed in applicazione dell'art. 4, c. 2, della legge 24.11.81 n. 689, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il Comune di Roma al pagamento delle somme oggetto del decreto stesso, dedotto quanto dovuto a titolo di sanzioni civili, ai sensi della legge anzidetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002