Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3001
CASS
Sentenza 1 marzo 2002

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In virtù dell'art. 31, comma trentaseiesimo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (che ha aggiunto un terzo comma all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689) - applicabile, quale "ius superveniens", ai giudizi in corso - non è applicabile alcuna sanzione civile nei confronti del sindaco di un comune per omesso tempestivo versamento di contributi previdenziali in ordine a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera, successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato ed esaurite alla data del 31 dicembre 1997.

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non può prescindersi dalla volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), e, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto.

Il vizio di notificazione importante nullità sanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 156 cod. proc. civ. si ha quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione medesima; per contro, il vizio di notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare. (Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta, in violazione dell'art. 145 cod. proc. civ., invece che al Comune in persona del Sindaco, all'Ufficio Ragioneria del Comune medesimo, ma la parte ingiunta aveva proposto tempestiva opposizione difendendosi nel merito; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha ravvisato gli estremi della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3001
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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