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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lodi, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore
09:10 con la seguente composizione collegiale:
MATACCHIONI NC, Presidente
SCALISE ANGELA, Relatore
CRIVELLI ALBERTO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 31/2022 depositato il 05/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Graffignana - Via Roma, 1 26813 Graffignana LO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1598 IMU 2017
- sul ricorso n. 32/2022 depositato il 05/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Graffignana - Via Roma, 1 26813 Graffignana LO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1597 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, nella sua qualità di legale rappresentante di Ricorrente_1 s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento nr. 1597 e nr. 1598 del 12.11.2021, emessi dal Comune di Graffignana il 12 novembre
2021, con i quali veniva richiesto, rispettivamente, il pagamento della somma di euro 1.569,00, a titolo di
IMU, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'anno di imposta 2016 nonché della somma di euro
2.141,00 a titolo di IMU, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'anno di imposta 2017.
Il ricorrente premetteva che Ricorrente_1 s.r.l. svolgeva anche l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e che, secondo l'art. 2) comma 2, lett a) del D.L. 102 del 31.08.2013, che ha modificato l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'anno di imposta 2014 sono esenti dall'imposta municipale i fabbricati costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – come quelli riportati negli avvisi impugnati – sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Precisava che il 15 dicembre 2021 era stata avanzata istanza di autotutela nei confronti dell'Ente impositore il quale, in data 10 gennaio 2022, l'aveva rigettata ritenendo che l'esenzione non fosse applicabile poiché non era stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 5 bis del suindicato Decreto Legge.
Secondo il ricorrente a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 tale adempimento dichiarativo non era più richiesto a pena di decadenza e richiamava quanto affermato dal Dipartimento delle politiche fiscali, nelle risposte date a Telefisco 2020, secondo cui nella riforma attuata con la legge 160/2019 la denuncia non costituisce un elemento necessario per l'ottenimento dei benefici di legge.
Il ricorrente richiamava, altresì, il principio del favor rei di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 472/97, assumendo che la violazione commessa non comportava né l'applicazione di una sanzione né il disconoscimento del beneficio dell'esenzione dall'IMU.
Il Comune di Graffignana non si costituiva. All'udienza del 26 maggio 2025 veniva disposto rinvio al 27 ottobre 2025 per consentire la riunione del procedimento 32/2022 al procedimento 31/2022.
All'udienza del 27 ottobre 2025 i due ricorsi venivano riuniti e, dopo la discussione, la Corte si riuniva in camera di consiglio e decideva le cause riunite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati.
Va osservato che la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 24200 depositata il 9 settembre
2024, intervenendo in tema di IMU e decadenza e natura della dichiarazione, ha ribadito il principio secondo cui “… in tema di IMU il legislatore, diversamente da quanto previsto per l'ICI, ha stabilito, ai fini del godimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, che qui interessa, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente da effettuarsi tramite l'apposto modello ministeriale ed in un determinato termine finale, individuato – di regola – al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta …”
Secondo la Suprema Corte il fondamento normativo di detto obbligo va individuato negli artt. 9, comma 6,
D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 2, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, affermando che il riconoscimento del beneficio in esame postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, l. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma (cfr. sul punto, Cass., Sez. U., 23 dicembre 2004,
n. 23832; Cass., Sez. T., 9 gennaio 2004, n. 138; Cass., Sez. U., 5 giugno 1998, n. 524; Cass., Sez. I, 6 giugno 1997 n. 5074; con riferimento all'art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, n. Cass., Sez.
V, 30 giugno 2010, n. 15473; Cass., Sez. V, 18 novembre 2009, n. 24301).
I giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che “scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano, in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine.“
Il Collegio osserva che la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 769, L. 160/2019), nel riformare la disciplina in esame, pur riproponendo le medesime agevolazioni, non ha previsto alcuna forma di decadenza, stabilendo invece che “il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme”, ma la Cassazione ha ribadito che l'esonero dall'IMU presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio, evidenziando, con la pronuncia n. 25774/2022, che non è sufficiente l'indicazione nel bilancio della destinazione degli immobili alla vendita, rimarcando la necessità della dichiarazione;
inoltre con le sentenze n. 5190 e n.5191 del 2022 ha affermato che la legge
160/2019 (disciplina della nuova IMU) non ha abrogato il Decreto Legge 102/2013. Infine va richiamata la sentenza n. 37385/2022 nella quale è stato ribadito che "il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario”.
Anche il Mef (cfr. Telefisco 2023) si è adeguato a tale interpretazione ritenendo che la dichiarazione IMU è obbligatoria per avere diritto all'esenzione, pur in assenza di un'espressa previsione “a pena di decadenza”.
Pertanto essendo l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale e poiché nel caso di specie nessuna dichiarazione era stata presentata, esso non poteva essere riconosciuto.
Pertanto la Corte rigetta i ricorsi riuniti e conferma gli atti impugnati.
In considerazione della complessità della questione e della mancata costituzione del Comune, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti poiché infondati. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lodi, 27 ottobre 2025
Il Presidente Il Relatore
FR IO LA CA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore
09:10 con la seguente composizione collegiale:
MATACCHIONI NC, Presidente
SCALISE ANGELA, Relatore
CRIVELLI ALBERTO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 31/2022 depositato il 05/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Graffignana - Via Roma, 1 26813 Graffignana LO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1598 IMU 2017
- sul ricorso n. 32/2022 depositato il 05/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Graffignana - Via Roma, 1 26813 Graffignana LO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1597 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, nella sua qualità di legale rappresentante di Ricorrente_1 s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento nr. 1597 e nr. 1598 del 12.11.2021, emessi dal Comune di Graffignana il 12 novembre
2021, con i quali veniva richiesto, rispettivamente, il pagamento della somma di euro 1.569,00, a titolo di
IMU, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'anno di imposta 2016 nonché della somma di euro
2.141,00 a titolo di IMU, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'anno di imposta 2017.
Il ricorrente premetteva che Ricorrente_1 s.r.l. svolgeva anche l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e che, secondo l'art. 2) comma 2, lett a) del D.L. 102 del 31.08.2013, che ha modificato l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'anno di imposta 2014 sono esenti dall'imposta municipale i fabbricati costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – come quelli riportati negli avvisi impugnati – sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Precisava che il 15 dicembre 2021 era stata avanzata istanza di autotutela nei confronti dell'Ente impositore il quale, in data 10 gennaio 2022, l'aveva rigettata ritenendo che l'esenzione non fosse applicabile poiché non era stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 5 bis del suindicato Decreto Legge.
Secondo il ricorrente a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 tale adempimento dichiarativo non era più richiesto a pena di decadenza e richiamava quanto affermato dal Dipartimento delle politiche fiscali, nelle risposte date a Telefisco 2020, secondo cui nella riforma attuata con la legge 160/2019 la denuncia non costituisce un elemento necessario per l'ottenimento dei benefici di legge.
Il ricorrente richiamava, altresì, il principio del favor rei di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 472/97, assumendo che la violazione commessa non comportava né l'applicazione di una sanzione né il disconoscimento del beneficio dell'esenzione dall'IMU.
Il Comune di Graffignana non si costituiva. All'udienza del 26 maggio 2025 veniva disposto rinvio al 27 ottobre 2025 per consentire la riunione del procedimento 32/2022 al procedimento 31/2022.
All'udienza del 27 ottobre 2025 i due ricorsi venivano riuniti e, dopo la discussione, la Corte si riuniva in camera di consiglio e decideva le cause riunite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati.
Va osservato che la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 24200 depositata il 9 settembre
2024, intervenendo in tema di IMU e decadenza e natura della dichiarazione, ha ribadito il principio secondo cui “… in tema di IMU il legislatore, diversamente da quanto previsto per l'ICI, ha stabilito, ai fini del godimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, che qui interessa, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente da effettuarsi tramite l'apposto modello ministeriale ed in un determinato termine finale, individuato – di regola – al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta …”
Secondo la Suprema Corte il fondamento normativo di detto obbligo va individuato negli artt. 9, comma 6,
D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 2, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, affermando che il riconoscimento del beneficio in esame postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, l. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma (cfr. sul punto, Cass., Sez. U., 23 dicembre 2004,
n. 23832; Cass., Sez. T., 9 gennaio 2004, n. 138; Cass., Sez. U., 5 giugno 1998, n. 524; Cass., Sez. I, 6 giugno 1997 n. 5074; con riferimento all'art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, n. Cass., Sez.
V, 30 giugno 2010, n. 15473; Cass., Sez. V, 18 novembre 2009, n. 24301).
I giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che “scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano, in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine.“
Il Collegio osserva che la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 769, L. 160/2019), nel riformare la disciplina in esame, pur riproponendo le medesime agevolazioni, non ha previsto alcuna forma di decadenza, stabilendo invece che “il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme”, ma la Cassazione ha ribadito che l'esonero dall'IMU presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio, evidenziando, con la pronuncia n. 25774/2022, che non è sufficiente l'indicazione nel bilancio della destinazione degli immobili alla vendita, rimarcando la necessità della dichiarazione;
inoltre con le sentenze n. 5190 e n.5191 del 2022 ha affermato che la legge
160/2019 (disciplina della nuova IMU) non ha abrogato il Decreto Legge 102/2013. Infine va richiamata la sentenza n. 37385/2022 nella quale è stato ribadito che "il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario”.
Anche il Mef (cfr. Telefisco 2023) si è adeguato a tale interpretazione ritenendo che la dichiarazione IMU è obbligatoria per avere diritto all'esenzione, pur in assenza di un'espressa previsione “a pena di decadenza”.
Pertanto essendo l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale e poiché nel caso di specie nessuna dichiarazione era stata presentata, esso non poteva essere riconosciuto.
Pertanto la Corte rigetta i ricorsi riuniti e conferma gli atti impugnati.
In considerazione della complessità della questione e della mancata costituzione del Comune, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti poiché infondati. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lodi, 27 ottobre 2025
Il Presidente Il Relatore
FR IO LA CA