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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
AN MO, RE
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3327/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006384444000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110044341850000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120002059480000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120002059480000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120034799831000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282013002066710000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160020170754000 TARSU/TIA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170017389734000 TARSU/TIA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'ntimazione di pagamento n. 02820259006384444000, contenente le cartelle di pagamento nn.: - 02820110044341850000 – Tassa Rifiuti Anno 2008 – asseritamente notificata il 22.02.2012;
02820120002059480000 – Tassa Rifiuti Anno 2009 e 2011– asseritamente notificate il 17.01.2013; -
02820120034799831000 – Tassa Rifiuti Anno 2012 – asseritamente notificata in data 11.01.2013; -
02820130026066710000 – Tassa Rifiuti Anno 2013 – asseritamente notificata in data 14.06.2014; -
02820160020170754000 - Tassa Rifiuti Anno 2016 – asseritamente notificata in data 19.10.2016; -
02820170017389734000 - Tassa Rifiuti Anno 2017 – asseritamente notificata in data 06.10.2017, per un totale di euro 6.939,77.
Lamentava la inesustenza deò creditm prescriione e decadenza.
Si costituiva l'AE Riscossione ribadendo la legittimità del suo operato chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è da rigettare.
Come documentato dalla Agenzia delle Entrate Riscossionem la cartella nr. 02820110044341850000 è stata notificata ai sensi dell'art. 139 cpc nelle mani di un familiare, la cartella nr. 02820120002059480000 è stata notificata ai sensi dell'art. 138 cpc nelle mani del destinatario, la cartella nr. 02820120034799831000
è stata notificata a mezzo posta nelle mani di un familiare, la cartella nr. 02820130026066710000 è stata notificata ai sensi dell'art. 139 cpc nelle mani di un familiare, la cartella nr. 02820160020170754000 e la cartella nr. 02820170017389734000 sono state notificate a mezzo pec.
Le cartelle sono dunque divenute definitive per mancata impugnazione nel termine previsto per legge e pertanto nessun vizio ad esse relative, compresa l'eccezione di prescrizione proposta in ricorso, può farsi valere in questa sede.
Inoltre a seguito della notifica delle cartelle in oggetto, al ricorrente sono stati notificati molteplici atti interruttivi: la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo nr. 02880201400004845000, notificata ai sensi dell'art. 139 cpc nelle mani dell'addetto alla casa il 14.03.2015, ed ancora la intimazione di pagamento nr.
02820169011863222000, notificata a mezzo pec il 03.11.2016 ed infine la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca nr. 02876201900000327000, notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nelle mani del figlio il 18.03.2019 ed la intimazione di pagamento nr. 02820239008307457000 notificata a mezzo pec il 26.07.2023. Tutto ritualmente notificati e mai impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ADER che liquida in complessivi euro 400,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
AN MO, RE
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3327/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006384444000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110044341850000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120002059480000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120002059480000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120034799831000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282013002066710000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160020170754000 TARSU/TIA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170017389734000 TARSU/TIA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'ntimazione di pagamento n. 02820259006384444000, contenente le cartelle di pagamento nn.: - 02820110044341850000 – Tassa Rifiuti Anno 2008 – asseritamente notificata il 22.02.2012;
02820120002059480000 – Tassa Rifiuti Anno 2009 e 2011– asseritamente notificate il 17.01.2013; -
02820120034799831000 – Tassa Rifiuti Anno 2012 – asseritamente notificata in data 11.01.2013; -
02820130026066710000 – Tassa Rifiuti Anno 2013 – asseritamente notificata in data 14.06.2014; -
02820160020170754000 - Tassa Rifiuti Anno 2016 – asseritamente notificata in data 19.10.2016; -
02820170017389734000 - Tassa Rifiuti Anno 2017 – asseritamente notificata in data 06.10.2017, per un totale di euro 6.939,77.
Lamentava la inesustenza deò creditm prescriione e decadenza.
Si costituiva l'AE Riscossione ribadendo la legittimità del suo operato chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è da rigettare.
Come documentato dalla Agenzia delle Entrate Riscossionem la cartella nr. 02820110044341850000 è stata notificata ai sensi dell'art. 139 cpc nelle mani di un familiare, la cartella nr. 02820120002059480000 è stata notificata ai sensi dell'art. 138 cpc nelle mani del destinatario, la cartella nr. 02820120034799831000
è stata notificata a mezzo posta nelle mani di un familiare, la cartella nr. 02820130026066710000 è stata notificata ai sensi dell'art. 139 cpc nelle mani di un familiare, la cartella nr. 02820160020170754000 e la cartella nr. 02820170017389734000 sono state notificate a mezzo pec.
Le cartelle sono dunque divenute definitive per mancata impugnazione nel termine previsto per legge e pertanto nessun vizio ad esse relative, compresa l'eccezione di prescrizione proposta in ricorso, può farsi valere in questa sede.
Inoltre a seguito della notifica delle cartelle in oggetto, al ricorrente sono stati notificati molteplici atti interruttivi: la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo nr. 02880201400004845000, notificata ai sensi dell'art. 139 cpc nelle mani dell'addetto alla casa il 14.03.2015, ed ancora la intimazione di pagamento nr.
02820169011863222000, notificata a mezzo pec il 03.11.2016 ed infine la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca nr. 02876201900000327000, notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nelle mani del figlio il 18.03.2019 ed la intimazione di pagamento nr. 02820239008307457000 notificata a mezzo pec il 26.07.2023. Tutto ritualmente notificati e mai impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ADER che liquida in complessivi euro 400,00 oltre accessori di legge.