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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 03/12/2025 , ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1546 /2025 la seguente
SENTENZA
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
I CONS domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via Aschenez, 1/I ; Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
P.IVA_1 domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE EX ART. 12 L.118/1971
Opposizione ad ATPO num. R.G. 2350/2024 art. 445 bis 6° comma c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor presentava in data 31.10.2023 Parte_1
domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità CP_1
civile con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%. Tale domanda non veniva accolta.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente presentava in data 09.05.2024 ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Giudice del Lavoro di
Reggio Calabria recante num. R.G. 2350/2024;
Il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria nominava quale CTU il dott.
il quale concludeva ritenendo il periziando invalido nella Persona_1
misura del 60%.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dal ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO, depositava nuova documentazione sanitaria attestante aggravamento delle condizioni sanitarie .
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' resistendo al CP_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dal ricorrente, che a sostegno dell'epigrafato gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è
stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di ATPO.
Il CTU - dr. - nel procedere ad una nuova visita medico- Persona_1
legale ed a riesaminare la documentazione medica in atti, ha depositato il nuovo elaborato peritale nel quale afferma : “Il sig. risulta affetto Parte_1
da:
Cardiopatia ischemica post infartuale sottoposto a rivascolarizzazione miocardica percutanea.
Ipertensione arteriosa (codice 6443, 71%-80%) 71%
Spondilodiscoartrosi (codice 7008, p.f. 12%) 12%
Edentulia totale (codice 6704, 11%-20%) 11%
Sindrome depressiva (codice 2204, p.f. 10%) 25%
Non sono emerse, né sono documentate, ulteriori infermità valutabili dal punto di vista medico
legale. Il nuovo certificato cardiologico del 16.03.2025 documenta un peggioramento della patologia cardiaca per la quale è verosimile pensare ad un aggravamento del quadro clinico.
In considerazione pertanto delle suddette patologie, dalla valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si considera pertanto il sig. invalido con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa nella misura del 80% con decorrenza 16.03.2025”. Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Il consulente tecnico ha verificato, con disamina specifica e motivazione esaustiva che le patologie che affliggono parte ricorrente non lo rendono totalmente invalido.
L'ausiliare ha così ribadito la fondatezza dell'apprezzamento già espresso in fase di accertamento tecnico preventivo circa l'insussistenza del requisito sanitario che giustificherebbe l'ammissione del ricorrente al beneficio economico che rivendica.
Il ricorso va quindi rigettato.
Stante la dichiarazione resa dal ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di giudizio, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
• Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e CP_1
quelle del giudizio di merito , liquidate con separato decreto.
Reggio Calabria, 03/12/2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano