Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00058/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 574 del 2021, proposto da:
- ER TH, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Cofano, Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano e Lorenzo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall’Avv. Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di giustizia;
- il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
per l’annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale n. 37 dell’11 febbraio 2021, successivamente conosciuta;
- ove occorra, della Relazione dei Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ostuni prot. n. 1716/2020 dell’11 dicembre 2020;
- di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fasano e del Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 12 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra TH gestisce, in località Torre Canne del Comune di Fasano, lo stabilimento balneare ‘Lido La Zanzara’.
- con permesso di costruire n. 730/B del 26 marzo 2008 l’A.c. assentiva, in sanatoria, la realizzazione di una rampa per l’accesso al chiosco-bar ivi esistente dei diversamente abili.
- il suddetto titolo edilizio veniva rilasciato sulla scorta del parere della locale Soprintendenza prot. n. 16393 del 5 maggio 2005, dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dallo stesso Comune di Fasano in data 25 maggio 2007 e del parere in data 18 aprile 2005, prot. n. 1012, dell’Ufficio del Genio Civile di Brindisi.
- con ordinanza n. 37 dell’11 febbraio 2021, quindi, l’A.c. intimata ingiungeva alla TH: a) la rimozione della suddetta rampa con balaustra; b) lo svellimento, inoltre, delle piante tropicali d’alto fusto poste a dimora nell’area in concessione demaniale.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione e falsa applicazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.; irragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; errore nei presupposti; travisamento dei fatti; irragionevolezza; difetto di istruttoria; illogicità; b) violazione e falsa applicazione del d.P.R. 31/2017, allegato A; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere; erronea presupposizione; difetto di istruttoria; irragionevolezza; illogicità; violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 31 TUE; c) violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.
2.- Considerato che:
- l’impugnata ordinanza era espressamente ricollegata alla “ relazione prot. n. 1716/2020 del 11.12.2020 inerente sopralluoghi edilizi effettuati in data 03.11.2020, 19.11.2020 e 03.12.2020 da Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ostuni presso l’immobile in oggetto, dalla quale emergeva che la rampa con balaustra per l’accesso ai disabili risultava realizzata in muratura anziché in legno (di facile rimozione), come previsto nella pratica di sanatoria di opere edilizie n. 730/B del 26.03.2008, e quindi in difformità da quest’ultima. Risultava inoltre non autorizzata la messa a dimora, nella medesima area in concessione demaniale, di piante tropicali di alto fusto, per le quali necessita, per altro, autorizzazione paesaggistica ”.
- alla camera di consiglio del 12 maggio 2021, la Sezione accoglieva la formulata istanza cautelare « in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa (e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un compiuto approfondimento, tanto in ordine all’amovibilità della rampa e alla necessità o meno che la stessa fosse in legno, quanto al tema della piantumazione delle palme) », e, inoltre, onerava specificamente « le parti, in vista dell’udienza di merito, di puntualizzare, mediante allegazione dei relativi atti, contenuti e portata del titolo edilizio in sanatoria » (T.A.R. Puglia Lecce, I, ord. n. 277 del 13 maggio 2021).
3.- Ritenuto, quanto alla rampa per i diversamente abili, che:
- dopo la richiamata ordinanza cautelare la difesa della ricorrente poneva in rilievo come: a) nel parere dell’Ufficio del Genio Civile di Brindisi si prevedeva, per quanto d’interesse ai nostri fini, che “ il concessionario dovrà provvedere al posizionamento della rampa, in legno o altro materiale (…) I manufatti, e le opere realizzate e da realizzare dovranno mantenere le caratteristiche di facile rimozione ”; b) la rampa veniva “ realizzata con una struttura portante in profilato in ferro quadrato di sezione 5,5 x 5,5 cm che si congiunge con la pedana sottostante. Al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici (particolarmente aggressivi in ambiente marino-costiero) la struttura portante e stata adeguatamente rivestita nella parte verticale con sottili lastre di pietra naturale incollate su rete porta- intonaco, a sua volta incollata alla struttura portante in ferro (…) La parte calpestabile della pedana e rivestita con una pavimentazione rigata antiscivolo ad effetto legno poggiata sulla struttura portante in ferro e su fasce in legno ‘collaborante’. Come innanzi descritto, quindi, si può senza dubbio affermare che, date le caratteristiche costruttive, la pedana risulta essere facilmente rimovibile ” (v. relazione tecnica in data 10 aprile 2021).
- nessuna di tale allegazioni veniva concretamente smentita dalle Amministrazioni intimate.
- il riferimento al materiale legnoso contenuto nel parere del Genio Civile non escludeva la possibilità di utilizzare “ altro materiale ”, a condizione di “ mantenere le caratteristiche di facile rimozione ”.
3.1 Ritenuto, dunque, che le prescrizioni imposte risultano concretamente rispettate, essendo stato autorizzato anche l’uso di materiali diversi dal legno e apparendo la rampa, dagli atti della causa, realizzata comunque in modo tale da renderne facile l’eventuale, futura rimozione.
4.- Ritenuto inoltre, quanto alla piantumazione delle palme, secondo la TH risalente a oltre 20 anni fa - dato sul quale non vi è replica -, che:
- l’autorizzazione paesaggistica non era necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 d.P.R. n. 37 del 2017 (« Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato ‘A’ ») e del punto A.14 del suddetto Allegato, il quale inserisce tra gli « interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica » anche la « messa a dimora di alberi … in aree pubbliche … eseguita con esemplari … di specie … storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi », tali certamente dovendo considerarsi, per fatto notorio, in molte zone della Puglia e in specie in quelle del litorale, le piante appartenenti alla famiglia delle Palme.
- il Comune neppure chiarisce esattamente, d’altronde, quale titolo edilizio reputasse necessario per la piantumazione di tali palme.
- anche in questa parte l’impugnata ordinanza risulta dunque viziata sul piano istruttorio e motivazionale.
5.- Ritenuto, dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, che:
- il ricorso dev’essere accolto, con annullamento degli atti impugnati.
- le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni in esame - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 574 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO