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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/09/2024, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona del Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 812 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertenti TRA
(C.F. = ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Papa Giovanni XXI, 23, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cancilla Midossi, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
[...]
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in Viterbo, via del Paradiso n. 4. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 ha adito Parte_1 questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio per i periodi in cui ha prestato servizio come ATA profilo professionale di collaboratore scolastico in supplenze c.d.brevi; - condannare l'Amministrazione convenuta e/o tenuta per legge: - al pagamento in favore della Parte ricorrente del Compenso Individuale Accessorio ovvero delle somme alla stessa dovute a titolo di differenze retributive tra quelle percepite e quelle dovute oltre interessi e riv.ne. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. La ricorrente, appartenente al personale ATA, ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di collaboratrice scolastica in supplenza
“breve” per l'a.s.2021/2022, dal 22.9.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022, dall'1.4.2022 all' 8.6.2022, presso l'Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè di Viterbo;
di non aver percepito, per il suddetto periodo, la voce retributiva denominata IA (Compenso Individuale Accessorio), diversamente dai propri colleghi a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico o gli incaricati a tempo indeterminato;
che la mancata retribuzione della IA viola la clausola 4 dell'Accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici. Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate..”. Il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il comma 7 ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti.
Pag. 2 di 7 In relazione a quest'ultima la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. In motivazione la Corte ha sostenuto che "dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
Pag. 3 di 7 C307/05, 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Persona_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); …". La Corte ha altresì aggiunto che "
7. una volta escluse … significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con
Pag. 4 di 7 la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese. …". Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA in quanto l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, rientrando pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. La disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 Ccnl “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, essendo suscettibile di ricomprendere pertanto tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Inoltre, non è in Parte dubbio che la prestazione del personale rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, né sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. È da ritenere, pertanto, che il comma 5 dell'art. 82 del Ccnl citato contenga specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non possa intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4. Si
Pag. 5 di 7 tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso. Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , che CP_1 corrisponde il IA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie. L'emolumento deve, infatti, ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze. Le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, Ccnl debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Tale interpretazione risulta confermata dallo stesso comma 8 dell'art. 82 Ccnl, che prevede la liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con accertamento di diritto all'emolumento rivendicato e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento degli importi dovuti in ragione della supplenza breve svolta dalla ricorrente come dedotta in ricorso. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato, non opera il principio di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della legge n. 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici. Ne deriva che le somme dovute devono intendersi maggiorate dei soli interessi legali sulle predette differenze retributive. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti del , accerta e dichiara il Controparte_1 diritto della ricorrente alla percezione del Compenso Individuale Accessorio in relazione al periodo in cui ha prestato servizio per lo svolgimento di supplenze c.d. brevi;
Pag. 6 di 7 - per l'effetto, condanna il convenuto, in persona del al CP_1 CP_2 pagamento delle somme dovute a titolo di Compenso Individuale Accessorio in relazione a detto periodo;
- condanna il , in persona del Ministro Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 640,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 21,50), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Viterbo lì, 18 settembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Pag. 7 di 7
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona del Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 812 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertenti TRA
(C.F. = ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Papa Giovanni XXI, 23, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cancilla Midossi, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
[...]
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in Viterbo, via del Paradiso n. 4. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 ha adito Parte_1 questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio per i periodi in cui ha prestato servizio come ATA profilo professionale di collaboratore scolastico in supplenze c.d.brevi; - condannare l'Amministrazione convenuta e/o tenuta per legge: - al pagamento in favore della Parte ricorrente del Compenso Individuale Accessorio ovvero delle somme alla stessa dovute a titolo di differenze retributive tra quelle percepite e quelle dovute oltre interessi e riv.ne. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. La ricorrente, appartenente al personale ATA, ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di collaboratrice scolastica in supplenza
“breve” per l'a.s.2021/2022, dal 22.9.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022, dall'1.4.2022 all' 8.6.2022, presso l'Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè di Viterbo;
di non aver percepito, per il suddetto periodo, la voce retributiva denominata IA (Compenso Individuale Accessorio), diversamente dai propri colleghi a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico o gli incaricati a tempo indeterminato;
che la mancata retribuzione della IA viola la clausola 4 dell'Accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici. Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate..”. Il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il comma 7 ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti.
Pag. 2 di 7 In relazione a quest'ultima la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. In motivazione la Corte ha sostenuto che "dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
Pag. 3 di 7 C307/05, 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Persona_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); …". La Corte ha altresì aggiunto che "
7. una volta escluse … significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con
Pag. 4 di 7 la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese. …". Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA in quanto l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, rientrando pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. La disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 Ccnl “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, essendo suscettibile di ricomprendere pertanto tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Inoltre, non è in Parte dubbio che la prestazione del personale rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, né sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. È da ritenere, pertanto, che il comma 5 dell'art. 82 del Ccnl citato contenga specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non possa intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4. Si
Pag. 5 di 7 tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso. Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , che CP_1 corrisponde il IA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie. L'emolumento deve, infatti, ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze. Le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, Ccnl debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Tale interpretazione risulta confermata dallo stesso comma 8 dell'art. 82 Ccnl, che prevede la liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con accertamento di diritto all'emolumento rivendicato e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento degli importi dovuti in ragione della supplenza breve svolta dalla ricorrente come dedotta in ricorso. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato, non opera il principio di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della legge n. 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici. Ne deriva che le somme dovute devono intendersi maggiorate dei soli interessi legali sulle predette differenze retributive. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti del , accerta e dichiara il Controparte_1 diritto della ricorrente alla percezione del Compenso Individuale Accessorio in relazione al periodo in cui ha prestato servizio per lo svolgimento di supplenze c.d. brevi;
Pag. 6 di 7 - per l'effetto, condanna il convenuto, in persona del al CP_1 CP_2 pagamento delle somme dovute a titolo di Compenso Individuale Accessorio in relazione a detto periodo;
- condanna il , in persona del Ministro Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 640,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 21,50), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Viterbo lì, 18 settembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
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