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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 18364/2024 R.G.
* * *
Oggi 01/07/2025 h. 14.41 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. JESSICA MATARRESE e la parte personalmente per parte convenuta: avv. SPAOLONZI RICCARDO e l'amministratore personalmente
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti e fa presente che nelle more il Parte_1 ha deliberato di fare una revisione contabile e poi la revisione dei conteggi è stata approvata e quindi è cessata la materia del contendere.
Su richiesta del giudice l'amministratore spiega che l'assemblea si è tenuta in data 11 aprile
2025.
Il giudice rileva che il verbale non è stato prodotto.
Parte attrice replica che è stato approvata l'assemblea solo per le spese ordinarie e non per il riscaldamento che non ha riguardato la gestione del riscaldamento e comunque non è cessata la materia del contendere. Richiama le tesi già svolte in cui si contesta tutto il metodo di gestione. Ribadisce che i condomini sono 62 e non 53.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 18364/2024 di R.G.,
promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Luigi Colli n. 3 presso lo Parte_2 studio degli avv.ti Davide Pollano e Jessica Matarrese che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
via Grazia Deledda n. 19/21/23 elettivamente Controparte_1 domiciliato in Venaria Reale alla via Canale n. 14 presso lo studio dell'avv. Riccardo
Spaolonzi che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione deliberazione assembleare di condominio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “accertare che l'intera Assemblea tenutasi in seconda convocazione in data
16\7\2024 è nulla\annullabile per esser indeterminata la costituzione dell'Assemblea non essendo rappresentate tutte le proprietà indicate in Regolamento di Condominio, indeterminati tutti i criteri di votazione, essendo individuati 53 Condomini aventi diritto al posto dei 48 + 14 come previsti dal Regolamento di Condominio, accertare che le deleghe orali rilasciate dai singoli Condomini durante l'Assemblea ad altri Condomini sono nulle in violazione dell'art. 12 del Regolamento di Condomino e che per l'effetto tutti i punti dell'O.d.g. sono nulli e \ o annullabili in quanto viziati nella determinazione del quorum valido e nelle conseguenti votazioni, accertare che il punto tre all'O.d.g. è nullo \ annullabile in quanto la decisione in ordine alla conferma della precedente delibera 25\3\2024 non era all'O.d.g. della convocazione e comunque è nullo \ annullabile in quanto la delibera
25\3\2024 è viziata da palesi errori contabili e di mancanza di rispetto dei principi generali di competenza nella tenuta della contabilità, accertare che i punti uno e due dell'O.d.g. sono nulli e \ o annullabili in quanto frutto di palesi errori contabili e di mancanza di rispetto dei principi generali di competenza nella tenuta della contabilità dichiarare nulla \ annullata la delibera nei punti sopra indicati. Con vittoria delle spese di lite”.
* * *
Parte convenuta: “in via preliminare, accertare la nullità della mediazione e, conseguentemente dichiarare l'irricevibilità del presente atto di citazione;
accertare che gli tutti argomenti in atto di citazione non integrano alcun interesse personale in capo alla Sig.ra e non arrecano alla stessa nessun danno e, conseguentemente dichiarare la nullità Pt_2 dell'atto di citazione per carenza di interesse ad agire di parte attrice. Nel merito, respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa. Con il favore delle spese di lite”.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
La condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i. è stata assolta poiché l'attrice ha esperito la procedura di mediazione obbligatoria che si è conclusa con esito negativo attesa la dichiarazione di omessa volontà di partecipazione comunicata dall'amministratore.
L'omissione della data in cui è stata adottata la deliberazione assembleare impugnata non è causa di nullità dell'istanza poiché dalla lettura complessiva dell'atto ed in particolare dalle censure esposte (le medesime riproposte in giudizio) è evidente che l'oggetto era la deliberazione adottata in data 16 luglio 2024 (ricevuta dalla condomina il 30 luglio 2024, ossia il giorno precedente la presentazione della domanda all'Organismo di Mediazione), anche poiché la precedente deliberazione del 25 marzo 2024 era già stata impugnata e nel frattempo non ne erano state adottate ulteriori. A conferma di ciò si evidenzia che – su convocazione dell'amministratore – i condomini hanno deliberato di non aderire alla mediazione adducendo non solo questo profilo di nullità ma altresì l'infondatezza delle contestazioni, e questo presuppone che ne abbiamo avuto sufficiente contezza,
Per questi motivi
si rigetta l'eccezione preliminare di parte convenuta.
2. Impugnazione delle deliberazioni ed interesse ad agire.
Con riferimento ad una impugnazione di deliberazione assembleare avente ad oggetto crediti di valore minimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “sussiste l'interesse del condomino a promuovere l'azione di annullamento soprattutto ove la predetta azione miri ad una verifica giudiziale della correttezza del "modus operandi" dell'amministratore nella generale iscrizione dei pagamenti in bilancio” (Cass. civ., Sez. II, 7 aprile 2023, n. 9544); in generale si è sempre affermato che “la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni” (Cass. civ., Sez. II, 19 agosto 2020, n. 17294).
Nella fattispecie, la condomina si duole delle modalità di redazione dei rendiconti, addirittura allegando l'errata indicazione del numero dei condomini e, quindi, sussiste l'interesse ad impugnare la deliberazione del 16 luglio 2024.
3. Cessazione della materia del contendere.
La Corte di Cassazione ha limitato la possibilità di addivenire a tale pronuncia soltanto
“quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio” (Cass. civ., Sez. VI-II, 23 febbraio 2022, n. 5997); in generale si è affermato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. civ, Sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251).
Nella fattispecie, la difesa del ha affermato che “la Sig.ra deve Parte_1 Pt_2 comprendere che le tale gestione riscaldamento deve ancora essere consuntivata e, pertanto, non è conteggio definitivo” ed ha dichiarato l'intento di “prendere in considerazione ogni problematica contabile, anche quelle in oggi lamentate dalla Sig.ra all'esito Pt_2 dell'esperita revisione contabile, ma ha comunque contestato nel merito tutte le doglianze dell'attrice.
Per questi motivi
vengono esaminate le doglianze dell'attrice.
4. Oggetto del contendere.
La difesa della condomina impugna la deliberazione dell'assemblea condominiale del
16/07/2024 limitatamente ai punti dell'ordine del giorno n. 1, 2 e 3, ossia l'approvazione del bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2023/2024 (pt. 1 OdG), l'approvazione del preventivo gestione riscaldamento 2024/2025 (pt. 2 OdG) ed aggiornamenti in merito alla mediazione Celozzi/Condominio (pt 3 OdG).
5. Considerazioni in fatto ed in diritto.
Per quanto attiene al pt 3), l'assemblea si è limitata a prendere atto delle dichiarazioni dell'avv. Spaolonzi ed ha “confermare la deliberazione del 25 marzo 2024”; per le ragioni sopra esposte, in assenza di accoglimento delle censure dell'attrice, tale nuova deliberazione non determina la cessazione della materia del contendere del giudizio rg 1251772024 e pertanto le censure saranno oggetto di esame in tale sede.
Con riferimento alle ulteriori due questioni, la stessa difesa del convenuto Parte_1 ammette la verosimile sussistenza di errori, limitandosi ad affermare che “l'amministratore ha ereditato dal precedente amministratore una situazione contabile poco Pt_3 comprensibile”.
Ebbene, in assenza di idonea documentazione, l'amministratore avrebbe diligentemente dovuto astenersi dal redigere un consuntivo gestione riscaldamento 2023/2024 ed un preventivo gestione riscaldamento 2024/2025; al contrario, l'amministratore li ha redatti e sottoposti all'assemblea che li ha approvati, con la conseguenza che la condomina assente
è stata costretta ad impugnare la deliberazione per evitare di dover corrispondere quanto ivi indicato.
L'allegazione secondo cui i conteggi “non sono definitivi” è del tutto contraria al contenuto del verbale dell'assemblea del 16 luglio 2024 che delibera all'unanimità dei presenti l'approvazione dei rendiconti.
Non solo.
Occorre evidenziare che la somma indicata ed approvata per il rendiconto preventivo è di €
43.400,00 e coincide con il saldo della gestione indicato nel riepilogo (doc. 3), con riferimento al rendiconto consuntivo nella deliberazione si dà atto che lo stesso è pari ad €
40.374,84 (e lo si approva), mentre il saldo indicato nel rendiconto è pari ad € 49.300,00
(negativo), con una evidente discrasia.
Infine, anche se superfluo per le ragioni di cui sopra, pare comunque opportuno accertare la fondatezza della prima censura dell'attrice (non contestata dalla controparte), ossia l'aver indicato il numero totale dei condomini in 53, mentre l'art. 1 del Regolamento del
Condominio stabilisce che l'ente è composto da 48 alloggi e 14 box, per un totale di 62 unità.
Per questi motivi
si annulla la deliberazione assembleare del 16 luglio 2024.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, dell'istruttoria svolta e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indicato in sede di iscrizione a ruolo, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.001,00, tariffa media per le due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di prova orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. senza il deposito di note scritte).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in accoglimento della domanda di parte attrice, annulla le deliberazioni adottate all'assemblea del 16 luglio 2024 ai pt 1), 2) e 3); visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e di trattazione ed €
851,00 per fase decisionale) ed € 312,80 per esposti (di cui € 48,80 per fase di mediazione obbligatoria), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 1° luglio 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Nel procedimento iscritto al n. 18364/2024 R.G.
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Oggi 01/07/2025 h. 14.41 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. JESSICA MATARRESE e la parte personalmente per parte convenuta: avv. SPAOLONZI RICCARDO e l'amministratore personalmente
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti e fa presente che nelle more il Parte_1 ha deliberato di fare una revisione contabile e poi la revisione dei conteggi è stata approvata e quindi è cessata la materia del contendere.
Su richiesta del giudice l'amministratore spiega che l'assemblea si è tenuta in data 11 aprile
2025.
Il giudice rileva che il verbale non è stato prodotto.
Parte attrice replica che è stato approvata l'assemblea solo per le spese ordinarie e non per il riscaldamento che non ha riguardato la gestione del riscaldamento e comunque non è cessata la materia del contendere. Richiama le tesi già svolte in cui si contesta tutto il metodo di gestione. Ribadisce che i condomini sono 62 e non 53.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 18364/2024 di R.G.,
promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Luigi Colli n. 3 presso lo Parte_2 studio degli avv.ti Davide Pollano e Jessica Matarrese che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
via Grazia Deledda n. 19/21/23 elettivamente Controparte_1 domiciliato in Venaria Reale alla via Canale n. 14 presso lo studio dell'avv. Riccardo
Spaolonzi che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione deliberazione assembleare di condominio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “accertare che l'intera Assemblea tenutasi in seconda convocazione in data
16\7\2024 è nulla\annullabile per esser indeterminata la costituzione dell'Assemblea non essendo rappresentate tutte le proprietà indicate in Regolamento di Condominio, indeterminati tutti i criteri di votazione, essendo individuati 53 Condomini aventi diritto al posto dei 48 + 14 come previsti dal Regolamento di Condominio, accertare che le deleghe orali rilasciate dai singoli Condomini durante l'Assemblea ad altri Condomini sono nulle in violazione dell'art. 12 del Regolamento di Condomino e che per l'effetto tutti i punti dell'O.d.g. sono nulli e \ o annullabili in quanto viziati nella determinazione del quorum valido e nelle conseguenti votazioni, accertare che il punto tre all'O.d.g. è nullo \ annullabile in quanto la decisione in ordine alla conferma della precedente delibera 25\3\2024 non era all'O.d.g. della convocazione e comunque è nullo \ annullabile in quanto la delibera
25\3\2024 è viziata da palesi errori contabili e di mancanza di rispetto dei principi generali di competenza nella tenuta della contabilità, accertare che i punti uno e due dell'O.d.g. sono nulli e \ o annullabili in quanto frutto di palesi errori contabili e di mancanza di rispetto dei principi generali di competenza nella tenuta della contabilità dichiarare nulla \ annullata la delibera nei punti sopra indicati. Con vittoria delle spese di lite”.
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Parte convenuta: “in via preliminare, accertare la nullità della mediazione e, conseguentemente dichiarare l'irricevibilità del presente atto di citazione;
accertare che gli tutti argomenti in atto di citazione non integrano alcun interesse personale in capo alla Sig.ra e non arrecano alla stessa nessun danno e, conseguentemente dichiarare la nullità Pt_2 dell'atto di citazione per carenza di interesse ad agire di parte attrice. Nel merito, respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa. Con il favore delle spese di lite”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
La condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i. è stata assolta poiché l'attrice ha esperito la procedura di mediazione obbligatoria che si è conclusa con esito negativo attesa la dichiarazione di omessa volontà di partecipazione comunicata dall'amministratore.
L'omissione della data in cui è stata adottata la deliberazione assembleare impugnata non è causa di nullità dell'istanza poiché dalla lettura complessiva dell'atto ed in particolare dalle censure esposte (le medesime riproposte in giudizio) è evidente che l'oggetto era la deliberazione adottata in data 16 luglio 2024 (ricevuta dalla condomina il 30 luglio 2024, ossia il giorno precedente la presentazione della domanda all'Organismo di Mediazione), anche poiché la precedente deliberazione del 25 marzo 2024 era già stata impugnata e nel frattempo non ne erano state adottate ulteriori. A conferma di ciò si evidenzia che – su convocazione dell'amministratore – i condomini hanno deliberato di non aderire alla mediazione adducendo non solo questo profilo di nullità ma altresì l'infondatezza delle contestazioni, e questo presuppone che ne abbiamo avuto sufficiente contezza,
Per questi motivi
si rigetta l'eccezione preliminare di parte convenuta.
2. Impugnazione delle deliberazioni ed interesse ad agire.
Con riferimento ad una impugnazione di deliberazione assembleare avente ad oggetto crediti di valore minimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “sussiste l'interesse del condomino a promuovere l'azione di annullamento soprattutto ove la predetta azione miri ad una verifica giudiziale della correttezza del "modus operandi" dell'amministratore nella generale iscrizione dei pagamenti in bilancio” (Cass. civ., Sez. II, 7 aprile 2023, n. 9544); in generale si è sempre affermato che “la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni” (Cass. civ., Sez. II, 19 agosto 2020, n. 17294).
Nella fattispecie, la condomina si duole delle modalità di redazione dei rendiconti, addirittura allegando l'errata indicazione del numero dei condomini e, quindi, sussiste l'interesse ad impugnare la deliberazione del 16 luglio 2024.
3. Cessazione della materia del contendere.
La Corte di Cassazione ha limitato la possibilità di addivenire a tale pronuncia soltanto
“quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio” (Cass. civ., Sez. VI-II, 23 febbraio 2022, n. 5997); in generale si è affermato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. civ, Sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251).
Nella fattispecie, la difesa del ha affermato che “la Sig.ra deve Parte_1 Pt_2 comprendere che le tale gestione riscaldamento deve ancora essere consuntivata e, pertanto, non è conteggio definitivo” ed ha dichiarato l'intento di “prendere in considerazione ogni problematica contabile, anche quelle in oggi lamentate dalla Sig.ra all'esito Pt_2 dell'esperita revisione contabile, ma ha comunque contestato nel merito tutte le doglianze dell'attrice.
Per questi motivi
vengono esaminate le doglianze dell'attrice.
4. Oggetto del contendere.
La difesa della condomina impugna la deliberazione dell'assemblea condominiale del
16/07/2024 limitatamente ai punti dell'ordine del giorno n. 1, 2 e 3, ossia l'approvazione del bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2023/2024 (pt. 1 OdG), l'approvazione del preventivo gestione riscaldamento 2024/2025 (pt. 2 OdG) ed aggiornamenti in merito alla mediazione Celozzi/Condominio (pt 3 OdG).
5. Considerazioni in fatto ed in diritto.
Per quanto attiene al pt 3), l'assemblea si è limitata a prendere atto delle dichiarazioni dell'avv. Spaolonzi ed ha “confermare la deliberazione del 25 marzo 2024”; per le ragioni sopra esposte, in assenza di accoglimento delle censure dell'attrice, tale nuova deliberazione non determina la cessazione della materia del contendere del giudizio rg 1251772024 e pertanto le censure saranno oggetto di esame in tale sede.
Con riferimento alle ulteriori due questioni, la stessa difesa del convenuto Parte_1 ammette la verosimile sussistenza di errori, limitandosi ad affermare che “l'amministratore ha ereditato dal precedente amministratore una situazione contabile poco Pt_3 comprensibile”.
Ebbene, in assenza di idonea documentazione, l'amministratore avrebbe diligentemente dovuto astenersi dal redigere un consuntivo gestione riscaldamento 2023/2024 ed un preventivo gestione riscaldamento 2024/2025; al contrario, l'amministratore li ha redatti e sottoposti all'assemblea che li ha approvati, con la conseguenza che la condomina assente
è stata costretta ad impugnare la deliberazione per evitare di dover corrispondere quanto ivi indicato.
L'allegazione secondo cui i conteggi “non sono definitivi” è del tutto contraria al contenuto del verbale dell'assemblea del 16 luglio 2024 che delibera all'unanimità dei presenti l'approvazione dei rendiconti.
Non solo.
Occorre evidenziare che la somma indicata ed approvata per il rendiconto preventivo è di €
43.400,00 e coincide con il saldo della gestione indicato nel riepilogo (doc. 3), con riferimento al rendiconto consuntivo nella deliberazione si dà atto che lo stesso è pari ad €
40.374,84 (e lo si approva), mentre il saldo indicato nel rendiconto è pari ad € 49.300,00
(negativo), con una evidente discrasia.
Infine, anche se superfluo per le ragioni di cui sopra, pare comunque opportuno accertare la fondatezza della prima censura dell'attrice (non contestata dalla controparte), ossia l'aver indicato il numero totale dei condomini in 53, mentre l'art. 1 del Regolamento del
Condominio stabilisce che l'ente è composto da 48 alloggi e 14 box, per un totale di 62 unità.
Per questi motivi
si annulla la deliberazione assembleare del 16 luglio 2024.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, dell'istruttoria svolta e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indicato in sede di iscrizione a ruolo, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.001,00, tariffa media per le due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di prova orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. senza il deposito di note scritte).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in accoglimento della domanda di parte attrice, annulla le deliberazioni adottate all'assemblea del 16 luglio 2024 ai pt 1), 2) e 3); visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e di trattazione ed €
851,00 per fase decisionale) ed € 312,80 per esposti (di cui € 48,80 per fase di mediazione obbligatoria), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 1° luglio 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila