Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 432 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE Parte_1
BARTOLOMEO MARCELLA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
CARABELLESE RAIMONDO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: chiede pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.1.2024 , premesso il Parte_1
matrimonio contratto con in Procida il 24.8.1991 e che dall'unione Controparte_1
erano nati il 5.2.92, il 13.4.95, e Marzia il 29.10.02, sulle premesse di Per_1 Per_2 Per_3
cui in atti, chiedeva a questo Tribunale:
1
“1 – in via preliminare , in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile meglio descritto in premessa ed in forza del disposto di cui all'art.473-bis 15 C.p.c.,adottare ogni eventuale provvedimento che si dovesse ritenere indifferibile, fissando apposita udienza per la sua conferma;
2 – in via principale e definitiva, dichiarare la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito al marito SI. , autorizzando i coniugi a vivere Controparte_1 separatamente, con l'obbligo reciproco di procedere alla comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza;
3- in via principale e definitiva, assegnare alla SI.ra , la casa Parte_1
AL , sita in Procida (NA) alla via Vittorio Emanuele n.213, condotta in fitto in virtu' del suspecificato contratto di locazione, dove costei vive con i figli, tra i quali, le due gemelle
e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con assegnazione, Per_3 Per_4 altresi', di ogni arredo e corredo, disponendo, altresi', che il SI. se ne Controparte_1
allontani entro e non oltre trenta giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri effetti personali;
4 - in via principale e definitiva, stabilire a carico del SI. , unico Controparte_1 titolare di un consistente reddito e di un buon potere economico, nonche' gia' intestatario di tale contratto di locazione, il versamento mensile del canone di locazione della casa AL
, pari all'importo mensile di euro 650,00 , o comunque del canone di locazione di ogni altra abitazione che la SI.ra dovesse condurre nell'ipotesi di mancato rinnovo Parte_1
del suddetto contratto di locazione;
5-in via principale e definitiva,a titolo di mantenimento personale del coniuge debole e totalmente non autonoma economicamente – a causa della sua eta' molto adulta e le sue ancora precarie condizioni di salute per la permanenza di altre patologie connesse a quella oncologica, circostanze queste ostative a consentirle di trovare un'occupazione lavorativa full
- time ed a tempo indeterminato – stabilire che il SI. versi alla coniuge,SI.ra CP
,l'importo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00 euro), da Parte_1
corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di vaglia postale, assegno da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT nella misura del 100%;
6 - in via principale e definitiva, statuire che l'importo giacente sul conto corrente cointestato dei coniugi aperto presso la CREDEM –Agenzia di Procida con IBAN
[...] pari ad euro 112.358,87 costituisce l'unico patrimonio mobiliare di costoro , e che, pertanto, alla SI.ra spetti la meta' di tale Parte_1
somma pari a complessivi euro 56.179,43 (cinquantaseimilacentosettanove/43 euro), dalla
2 3
quale , avendo in via esclusivamente precauzionale la suindicata somma di euro
50.000,00,manca ancora una differenza d'importo pari ad euro 6.179,43
(seimilacentosettantanove/43 euro), che per l'effetto,si chiede assegnarsi legittimamente in suo favore;
7 - in via principale e definitiva, a titolo di mantenimento personale delle figlie Per_5
e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti per le
[...] Persona_6
ragioni summenzionate , stabilire a carico del padre, SI. , il versamento Controparte_1
direttamente a favore di ciascuna di loro, di un assegno mensile pari ad euro 200,00 duecento/00 euro),da corrispondere singolarmente a ciascuna entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di vaglia postale,assegni che saranno entrambi soggetti a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT nella misura del 100%;
8 -in via principale e definitiva, condannare il resistente al pagamento delle spese,competenze ed onorari della presente procedura, oltre oneri di legge, il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss. cpc.
All'udienza del 11.4.24, il Giudice relatore deSInato, su richiesta del procuratore di parte ricorrente, rilevato tra l'altro che la notifica era stata tempestivamente richiesta con modalità atte ad impedire decadenza ma in difetto di cartolina non poteva verificarsi la ritualità dell'iter, che l'avviso risultava spedito il 9.2.24 e pertanto tenuto conto del termine di 10 giorni dalla spedizione non si era perfezionata nel termine a comparire, nonché rilevato che il resistente non si era costituito né comparso, autorizzava la rinnovazione della notifica e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti per il 12.12.24.
Si costituiva il resistente, il quale rappresentava che le parti avevano sottoscritto, alla presenza dei difensori, un accordo sulle condizioni di separazione, che veniva depositato.
All'udienza del 12.12.2024, le parti comparivano innanzi al Giudice relatore deSInato, confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo in atti che confermavano in tale sede e dichiaravano che erano state versate le somme di cui al punto 7 degli accordi. I difensori chiedevano decidersi la causa.
Il Giudice, dato atto che il tentativo di conciliazione non sortiva esito positivo, autorizzava le parti a vivere separatamente e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come sopra.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
3 4
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto AL di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In particolare, le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, che di seguito si riportano, come da accordo sottoscritto in atti e confermato all'udienza del 12.12.24:
4 5
In sede di udienza del 12.12.24, le parti confermavano la volontà di separarsi alle predette condizioni e dichiaravano che erano state versate le somme di cui al punto 7 degli accordi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P. Q. M.
5 6
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 33, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1991); CP
2. recepisce le condizioni necessarie di cui agli accordi sopra riportati;
3. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PROCIDA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 13/12/2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Carla Hubler
6